Sentenze

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In tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio sono tra loro alternativi, non essendo richiesto che concorrano entrambi per la configurabilità dell'illecito. Ai fini dell'accertamento della responsabilità, qualora vi siano più soggetti imputati per il medesimo infortunio sul lavoro, non occorre verificare il nesso di connessione con l'ente per ciascuno di essi, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato; il nesso di causalità tra la condotta del garante e l'evento non viene meno per effetto del mancato intervento di un altro soggetto parimenti obbligato, configurandosi un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen.
In tema di ordinamento degli enti locali e disciplina dell'elettorato passivo, la competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale deve esercitarsi nel rispetto dei principi di eguaglianza e di uniformità normativa (artt. 3 e 51 Cost.), il cui punto di equilibrio è riservato alla discrezionalità del legislatore statale.
Il provvedimento con il quale la Corte d'Appello, non accogliendo la richiesta di concordato sui motivi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, neppure unitamente alla sentenza che definisce il secondo grado di giudizio. Tale atto ha infatti natura meramente ordinatoria e non decisoria, in quanto si risolve in una valutazione anticipata e non pregiudizievole che non preclude l'esame nel merito dell'accusa. Il mancato accoglimento della richiesta determina la totale riespansione dell'effetto devolutivo dell'appello, restituendo all'imputato la pienezza del diritto di difesa su tutti i motivi originariamente proposti, inclusi quelli oggetto della rinuncia concordata.
In tema di divieto di patto commissorio, un contratto preliminare di compravendita o il rilascio di una procura irrevocabile a vendere possono dissimulare un mutuo con patto commissorio qualora la promessa di vendita o la facoltà di alienazione siano finalizzate a garantire la restituzione di una somma di denaro precedentemente o coevamente mutuata dal promittente compratore. Ai fini della configurabilità della nullità ex art. 2744 c.c., non è necessaria la contestualità tra l'erogazione del mutuo e l'assunzione dell'obbligo di trasferimento del bene, essendo invece determinante la prova del nesso di strumentalità e di interdipendenza negoziale tra i due atti. Il giudice deve dunque accertare, attraverso un esame complessivo dell'operazione, se il trasferimento della proprietà sia stato preordinato a costituire una garanzia impropria per il creditore, evolvendosi in base all'adempimento o meno del mutuatario, piuttosto che a realizzare una libera scelta solutoria o di scambio.
In tema di sequestro probatorio di supporti informatici, è legittima la motivazione del decreto del Pubblico Ministero resa per relationem a precedenti provvedimenti di sequestro, qualora questi illustrino le ragioni della complessità delle indagini (come nel caso di un articolato "sistema corruttivo") che giustificano una perimetrazione temporale dei dati da acquisire più ampia rispetto ai confini delle singole imputazioni provvisorie. Ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, non è necessaria l'indicazione di un termine di durata certo e inderogabile per le operazioni di selezione e analisi dei dati — obiettivo difficilmente prevedibile all'inizio — essendo sufficiente che il decreto delinei una scansione effettiva e prevedibile delle fasi tecniche. La tutela dell'interessato a fronte di un'eventuale durata eccessiva o ingiustificata del vincolo non attiene alla legittimità genetica del provvedimento, ma può essere fatta valere in fase esecutiva attraverso un'istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen..
In tema di insindacabilità parlamentare (art. 68, primo comma, Cost.), la garanzia si estende alle opinioni espresse fuori dalle sedi parlamentari (extra moenia) qualora sussista un nesso funzionale tra queste e l'attività parlamentare tipica. Tale nesso è identificato dalla sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni esterne e gli atti interni (come mozioni di sfiducia o dichiarazioni di voto), nonché da un legame temporale tra le due attività. La Corte precisa che l'insindacabilità protegge il "cuore" del mandato parlamentare, includendo la funzione di critica e controllo politico sull'operato del Governo, come nel caso del giudizio sulle nomine dei vertici dei dipartimenti ministeriali. Restano tuttavia esclusi dalla tutela i comportamenti che travalicano in insulti, minacce, attribuzione di reati o affermazioni di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione, in quanto privi di utilità per il dibattito pubblico. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in televisione dal senatore Renzi sono state ritenute insindacabili poiché riconducibili alla medesima funzione di indirizzo e controllo già esercitata in aula.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile l'atto che, nella sezione dedicata alla sintesi della decisione impugnata e dei motivi, operi una indistinta commistione tra l'esposizione del fatto processuale, le argomentazioni difensive e i principi di diritto. Tale tecnica redazionale, sovrapponendo il racconto dei fatti alla critica di diritto, manca di realizzare il necessario raccordo tra gli elementi costitutivi del ricorso, incorrendo nel vizio di aspecificità.
In tema di licenziamento disciplinare, il recesso intimato sulla base di addebiti accertati mediante controlli tecnologici "retrospettivi" (ovvero su dati archiviati prima dell'insorgere di un fondato sospetto) è illegittimo per difetto di giustificatezza. Poiché la violazione dell'art. 4 St. Lav. travolge l'intero procedimento disciplinare, le prove così acquisite sono inutilizzabili e non possono essere sanate neppure da eventuali ammissioni contenute nelle giustificazioni del dipendente, qualora queste siano rese contestando l'illiceità dell'acquisizione dei dati. Ne consegue che il datore di lavoro, pur in presenza di un alert di sistema, non può legittimamente fondare il licenziamento sulla ricerca di conferme nel passato lavorativo del dipendente, dovendo limitare l'accertamento ai soli comportamenti successivi all'insorgenza del sospetto.
In tema di disciplina dell'immigrazione, il trattenimento dello straniero presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) integra una misura amministrativa di natura intrinsecamente cautelare e non punitiva, finalizzata esclusivamente a rendere possibile l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Tale misura, essendo caratterizzata da temporaneità, reversibilità e assenza di effetti stabilizzanti tipici del giudicato, non è diretta all'accertamento di una responsabilità penale; ne consegue che il soggetto trattenuto non assume la qualifica di "condannato" e non è legittimato a proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Ai fini della legittimità delle proroghe del trattenimento, il giudice deve verificare la sussistenza della diligenza della Pubblica Amministrazione nelle attività di identificazione e l'eventuale condotta ostruzionistica dello straniero, quale l'utilizzo di numerosi alias o la mancata collaborazione nel fornire documenti d'identità.

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