In tema di sicurezza sul lavoro, la qualifica di datore di lavoro può essere legittimamente attribuita al soggetto che risulti conduttore del locale, provveda al pagamento dei canoni di locazione e sia costantemente presente sul luogo di lavoro durante i sopralluoghi della polizia giudiziaria, anche in presenza di documentazione difensiva contraria qualora essa risulti di incerta data o inidonea a identificare i contraenti. Il ricorso per cassazione che ometta l'allegazione dei documenti citati o non illustri i passaggi decisivi idonei a scardinare il costrutto motivazionale della sentenza impugnata è inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza. Infine, è legittima la revoca per superfluità di una prova già ammessa nel corso del dibattimento qualora il giudice fornisca una motivazione logica e congrua, fondata sulla solidità del quadro probatorio a carico e sulla valutazione di scarsa attendibilità o potenziale autoincriminazione del testimone.
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione non può essere legittimamente notificata al direttore dei lavori strutturali che non sia proprietario dell'immobile e che non possa essere qualificato come responsabile dell'abuso. Tale responsabilità è esclusa qualora il professionista abbia operato come mero esecutore di un progetto redatto e presentato da altri, attenendosi scrupolosamente ad esso senza apportarvi varianti autonome. Inoltre, il provvedimento ripristinatorio non può essere indirizzato a chi, avendo ultimato l’incarico e le opere di propria competenza da tempo (con relativo collaudo), non ha più la disponibilità materiale del cantiere né il potere giuridico di intervenire sul bene per dare esecuzione all'ordine di demolizione.