Sentenze

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Non integra la giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, durante il periodo di assenza per malattia (nella specie, sclerosi multipla e sindrome ansioso-depressiva), svolga attività sportiva (gioco del calcetto) o ludico-ricreativa (frequentazione di locali serali), qualora tali attività risultino, sulla base di accertamento medico-legale, prive di connotati di antigiuridicità. In particolare, se la patologia è di natura neurologica o psichiatrica, l'esercizio fisico e la socializzazione non solo non sono incompatibili con lo stato morboso, ma possono rappresentare un efficace stimolo terapeutico volto a prevenire l'isolamento e a favorire il benessere psicofisico, non ritardando in alcun modo la guarigione né provando una simulazione della malattia.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a., nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, tra i quali rientra il giudizio di ottemperanza, tutti i termini processuali sono dimezzati, compreso quello per la proposizione del ricorso in appello. Di conseguenza, in assenza di notificazione della sentenza, il cosiddetto termine "lungo" per impugnare è pari a tre mesi dalla data di pubblicazione della pronuncia di primo grado. L'eccezione alla dimidiazione dei termini prevista dall'art. 87, comma 3, c.p.a. si riferisce esclusivamente alla notificazione degli atti del primo grado (ricorso introduttivo, incidentale e motivi aggiunti) e non è estendibile all'atto di appello. La violazione di tale termine perentorio comporta l'irricevibilità dell'impugnazione per tardività, non essendo ravvisabili i presupposti per l'errore scusabile laddove il dato normativo sia chiaro e l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
In tema di riparto di giurisdizione, le controversie riguardanti le procedure di selezione e assunzione del personale indette da una società "in house providing" appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche qualora la società sia stata costituita da un organo costituzionale (come la Camera dei deputati) nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ex art. 64 Cost.. L'adozione di un modello societario privatistico per la gestione delle attività e del personale determina la natura privatistica delle relative controversie, in quanto la società "in house" costituisce un soggetto giuridico distinto dall'ente pubblico controllante.
In tema di procedure di gara per l’affidamento di concessioni, la clausola del disciplinare che richiede la presentazione di un Piano Economico Finanziario (PEF) per ciascun punto vendita deve essere interpretata alla luce dei criteri di interpretazione sistematica e del principio del favor partecipationis. Pertanto, è legittima l'ammissione di un concorrente che presenti un unico PEF complessivo, qualora la concessione sia unitaria e il documento sia idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e l'equilibrio degli investimenti per l'intera gestione nel periodo temporale previsto.
In tema di prestazioni lavorative rese in un contesto di convivenza more uxorio, opera una presunzione di gratuità basata sul legame affettivo (affectionis vel benevolentiae causa). Tale presunzione può tuttavia essere superata fornendo la prova rigorosa dell'esistenza di un vincolo di subordinazione, desumibile dalla qualità e quantità delle prestazioni svolte e dalla presenza di direttive, controlli e indicazioni da parte del datore di lavoro.

In tema di sicurezza sul lavoro, la qualifica di datore di lavoro può essere legittimamente attribuita al soggetto che risulti conduttore del locale, provveda al pagamento dei canoni di locazione e sia costantemente presente sul luogo di lavoro durante i sopralluoghi della polizia giudiziaria, anche in presenza di documentazione difensiva contraria qualora essa risulti di incerta data o inidonea a identificare i contraenti. Il ricorso per cassazione che ometta l'allegazione dei documenti citati o non illustri i passaggi decisivi idonei a scardinare il costrutto motivazionale della sentenza impugnata è inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza. Infine, è legittima la revoca per superfluità di una prova già ammessa nel corso del dibattimento qualora il giudice fornisca una motivazione logica e congrua, fondata sulla solidità del quadro probatorio a carico e sulla valutazione di scarsa attendibilità o potenziale autoincriminazione del testimone.

In tema di responsabilità civile derivante da infortunio sul lavoro accertata in sede penale, qualora sia intervenuta la prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione ai soli effetti civili ex art. 578 cod. proc. pen. deve valutare la sussistenza del nesso di causalità non più secondo l'alto grado di probabilità logica tipico del diritto penale, bensì in base al criterio civilistico della "probabilità prevalente" o del "più probabile che non".
L'adozione di un provvedimento espresso di diniego di accesso, intervenuta dopo la formazione del silenzio-rigetto, non costituisce un atto meramente confermativo qualora l'Amministrazione proceda a una nuova istruttoria esaminando nel merito l'istanza; tale atto determina la riapertura del termine decadenziale per l'impugnazione. Ai fini della validità dell'istanza, il richiedente ha l'onere di individuare specificamente i documenti richiesti, risultando inammissibile la richiesta di accesso generica o esplorativa volta ad acquisire «tutti gli atti ed elaborati» di un procedimento. Il diritto all'ostensione va comunque garantito a prescindere dall'utilità concreta che il richiedente possa trarne, essendo l'accesso uno strumento finalizzato ad assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione non può essere legittimamente notificata al direttore dei lavori strutturali che non sia proprietario dell'immobile e che non possa essere qualificato come responsabile dell'abuso. Tale responsabilità è esclusa qualora il professionista abbia operato come mero esecutore di un progetto redatto e presentato da altri, attenendosi scrupolosamente ad esso senza apportarvi varianti autonome. Inoltre, il provvedimento ripristinatorio non può essere indirizzato a chi, avendo ultimato l’incarico e le opere di propria competenza da tempo (con relativo collaudo), non ha più la disponibilità materiale del cantiere né il potere giuridico di intervenire sul bene per dare esecuzione all'ordine di demolizione.

Nel contratto di agenzia, il recesso per giusta causa intimato dalla società mandante è pienamente legittimo laddove sia accertata un'attività di concorrenza sleale da parte dell'agente, il quale promuova prodotti affini o succedanei a quelli della preponente. Tale condotta, che lede il vincolo fiduciario, sussiste ogni volta che vi sia una comunanza di clientela e di mercato, valutata anche in termini di potenzialità, e comporta la perdita del diritto dell'agente all'indennità di mancato preavviso e all'indennità suppletiva di clientela. Il requisito dell'immediatezza del recesso non viene meno per la sola presenza dei prodotti concorrenti sul sito web dell'agente in epoca antecedente, qualora non emerga una prova certa di acquiescenza da parte della società mandante rispetto alla violazione del divieto di concorrenza.
In tema di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.), la condotta del datore di lavoro che impieghi manodopera vulnerabile utilizzando attrezzature artigianali e pericolose, in sistematica violazione delle norme sulla sicurezza e sulla formazione (D.Lgs. n. 81/2008), configura l'aggravante dell'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo.

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