Sentenze

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La riforma dell'abuso d'ufficio ha escluso la rilevanza penale delle condotte non qualificate da margini di discrezionalità.
Integra l’abuso d’ufficio utilizzare il fax dell’ufficio per scopi meramente privati.
In tema di abuso d'ufficio, l'ingiustizia del danno non può essere desunta implicitamente dall'illegittimità della condotta, in quanto il requisito della doppia ingiustizia presuppone l'autonoma valutazione degli elementi costitutivi del reato.
È configurabile il reato di abuso d'ufficio in capo ad assessore o sindaco, che affidano a persona incompatibile un ruolo (anche non formalmente dirigenziale) all'interno dell'ente. Nella fattispecie esaminata l'individuo assunto dal Comune aveva taciuto, nella propria autodichiarazione, di essere stato condannato, a sua volta, per abuso d'ufficio.
Anche a seguito della riforma attuata con d.l. n. 76/2020, il rilascio di permessi di costruire illegittimi integra il reato di abuso d'ufficio dal momento che la violazione di legge è integrata dall'inosservanza dell'art. 12 d.P.R. n. 380/2001, secondo il quale il permesso a costruire, quale atto non discrezionale, è rilasciato in conformità alle previsioni urbanistiche, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistica, che il dirigente del settore è tenuto a rispettare.
In tema di rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, sussiste concorso materiale, e non assorbimento dell'abuso d'ufficio nel più grave reato di falso, qualora la condotta di abuso non si esaurisca nel compimento dell'atto falso, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 c.p., costituendo una parte della più ampia condotta di abuso.
L'assunzione dell'amante del capo non è di per sé sufficiente a dimostrare il reato di abuso d'ufficio, in assenza di specifico accertamento dell'intento di favorire tale soggetto nella selezione.
L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente.
In tema di abuso d'ufficio, si è affermato invero che la modifica, introdotta con D.L. n.76 del 16 luglio 2020, art. 23, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 c.p., determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità.
Integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del responsabile di un ufficio pubblico che ricorra arbitrariamente e sistematicamente alla collaborazione di personale esterno, pur potendo far fronte alle esigenze istituzionali attraverso il personale interno, arrecando vantaggio al privato cui conferisce incarichi retribuiti, sussistendo in tal caso il profilo della doppia ingiustizia.
Il dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio non è escluso dalla mera compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, essendo necessario, per ritenere insussistente l'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca il fine primario dell'agente.
Ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi quindi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione.

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