La mancata comparizione delle parti costituite alla camera di consiglio non preclude al Collegio la facoltà di trattenere la causa in decisione per emettere una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. Tale potere di conversione del rito ha natura ufficiosa e non consensuale, essendo finalizzato a una sollecita definizione del giudizio in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Parallelamente, l’avvertimento processuale relativo a una questione rilevata d’ufficio (ex art. 73, comma 3, c.p.a.) è validamente dato in udienza anche in presenza di una sola delle parti. Poiché la presenza in camera di consiglio è una facoltà e non un diritto potestativo atto a condizionare il giudizio, il mancato esercizio di tale facoltà non può paralizzare gli istituti processuali, comportando l'accettazione del rischio di uno svolgimento del processo al quale la parte abbia volontariamente scelto di non concorrere.