Sentenze

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In tema di misure di prevenzione, ai fini della revoca della confisca, l'assoluzione non definitiva di un terzo soggetto — ancorché indicato come l'anello di collegamento con il sodalizio mafioso — non costituisce una "prova nuova" decisiva idonea a travolgere il giudizio di pericolosità qualificata del proposto, qualora tale giudizio risulti solidamente fondato su una pluralità di ulteriori e autonomi rapporti con altri esponenti di vertice dell'associazione criminale; solo una sentenza di assoluzione irrevocabile per i reati che fondano il sospetto di appartenenza associativa preclude, infatti, di assumere quel medesimo fatto come sintomo di pericolosità.
Il licenziamento intimato per assenza ingiustificata deve ritenersi nullo perché ritorsivo qualora l'assenza del dipendente costituisca un legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) a fronte di condizioni di lavoro nocive o lesive della dignità umana (art. 2087 c.c.). In tale ipotesi, la natura ritorsiva dell'atto espulsivo può essere desunta, in via presuntiva, dalla strategia messa in atto dal datore di lavoro volta a indurre il lavoratore all'inadempimento per poi sanzionarlo, specialmente se tale condotta si inserisce in un contesto di pregresso contenzioso giudiziale conclusosi con la reintegra del dipendente. Ai fini della prova della ritorsione, assume rilevanza determinante lo stretto collegamento temporale tra il rifiuto del lavoratore di operare in un ambiente insicuro e la reazione sanzionatoria del datore, che rivela l'intento punitivo come motivo unico e determinante del recesso.
In tema di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con erogazione di un incentivo all'esodo, la violazione degli obblighi informativi posti a carico del dipendente dall'art. 5 del CCNL — consistente nel tacere la pendenza di un procedimento penale per fatti commessi in servizio — integra la fattispecie del dolo incidente ai sensi dell'art. 1440 c.c.. Tale condotta omissiva, pur non travolgendo il consenso alla cessazione del rapporto, costituisce un'alterazione illecita delle condizioni contrattuali. Ne consegue che, accertata la violazione del dovere informativo previsto dalla contrattazione collettiva su un elemento non trascurabile, opera la presunzione iuris tantum che il datore di lavoro, se correttamente edotto, avrebbe stipulato l'accordo a condizioni diverse e più favorevoli, con conseguente diritto al risarcimento del danno parametrato all'incentivo corrisposto.
In tema di accertamento di conformità e sanatoria edilizia (art. 36 d.P.R. n. 380/2001), l'amministrazione può legittimamente negare il titolo qualora l’intervento abbia comportato un aumento volumetrico derivante dall'innalzamento della quota di gronda, non compensato da un reale abbassamento della linea di colmo del tetto. La verifica dello stato legittimo dell'immobile e della corrispondenza tra il progetto e il dato reale può essere validamente effettuata dall’amministrazione attraverso il confronto dell’apparato fotografico e dei documenti tecnici allegati sia alla pratica di sanatoria che alle precedenti istanze edilizie.

La mancata comparizione delle parti costituite alla camera di consiglio non preclude al Collegio la facoltà di trattenere la causa in decisione per emettere una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. Tale potere di conversione del rito ha natura ufficiosa e non consensuale, essendo finalizzato a una sollecita definizione del giudizio in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Parallelamente, l’avvertimento processuale relativo a una questione rilevata d’ufficio (ex art. 73, comma 3, c.p.a.) è validamente dato in udienza anche in presenza di una sola delle parti. Poiché la presenza in camera di consiglio è una facoltà e non un diritto potestativo atto a condizionare il giudizio, il mancato esercizio di tale facoltà non può paralizzare gli istituti processuali, comportando l'accettazione del rischio di uno svolgimento del processo al quale la parte abbia volontariamente scelto di non concorrere.

In tema di procedimenti di sanatoria edilizia, l’Amministrazione ha l’obbligo, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, di comunicare preventivamente al privato tutti i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. È illegittimo il provvedimento di diniego che fondi la propria motivazione su ragioni giustificative diverse, ulteriori o non integralmente esplicitate nel preavviso di rigetto — come, nel caso di specie, la mancanza della "doppia conformità" — poiché tale discrasia frustra la finalità partecipativa dell'istituto e lede il principio del giusto procedimento,. Tale garanzia del contraddittorio deve essere assicurata anche in presenza di provvedimenti a contenuto vincolato, in quanto il privato deve poter contribuire all'accertamento e alla valutazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione amministrativa
In materia di edilizia, sussiste in capo alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di rilasciare, su istanza del privato, l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Tale obbligo, previsto dall'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, configura un dovere di provvedere autonomo rispetto all'accertamento giurisdizionale della formazione del silenzio-assenso, essendo finalizzato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche e a eliminare stati di oggettiva incertezza istruttoria. Ne consegue che l'inerzia serbata dall'Amministrazione sulla richiesta di tale attestazione è qualificabile come silenzio-inadempimento, impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., indipendentemente dalla natura (costitutiva o meno) del silenzio maturato sulla domanda principale.
In materia di gare d’appalto, la totale pretermissione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) all'interno del bando di gara configura un'ipotesi di grave carenza nell'individuazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta. Tale omissione impedisce la formulazione di un'offerta consapevole e meditata, equiparando la clausola a una previsione "immediatamente escludente" e imponendo all'operatore economico l'onere di impugnazione immediata della lex specialis; ne consegue che il ricorso proposto solo dopo l'aggiudicazione deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
In materia di sicurezza sul lavoro, la figura del direttore di stabilimento, investito di delega alla sicurezza e del ruolo di RSPP, riveste una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro. Tale soggetto ha l'obbligo di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti, segnalando e ovviando a criticità o rischi specifici (come il contatto tra acqua e bitume ad alte temperature) anche laddove questi siano stati omessi o genericamente valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La responsabilità penale per l'infortunio sussiste qualora l'agente ometta di adottare misure precauzionali idonee — quale l'allontanamento del lavoratore durante le fasi più critiche di erogazione di materiali pericolosi — la cui attuazione avrebbe, con apprezzabile probabilità, scongiurato l'evento dannoso.

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