Sentenze

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"La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità sul sistema di rivalutazione pensionistica "a blocchi" (2023-2024), ritenendo che l'appiattimento tra classi pensionistiche contigue avvenga per differenziali esigui e non violi i principi di proporzionalità, adeguatezza e non contraddizione (artt. 3, 36, 38 Cost.) a fronte delle esigenze di bilancio."
"In tema di tassa automobilistica per veicoli in locazione finanziaria, per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, in virtù dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 9, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015, l'unico soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è l'utilizzatore del veicolo, e non anche il concedente in via solidale."
"La Cassazione ribadisce: in tema tributario, la cessazione di attività e l'inerenza di un bene all'impresa si valutano sulla sostanza dei fatti, superando formalismi come la chiusura della P.IVA o la classificazione catastale. Essenziale la prova della destinazione aziendale, anche ai fini IVA e ammortamenti."
"La Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione se l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio comporti l'inesistenza della sentenza e se questa debba comunque essere impugnata entro il termine breve dalla notifica, o se sia azionabile in ogni tempo con 'actio nullitatis' o in via d'eccezione."
"La CGUE chiarisce il "pastiche" (Dir. 2001/29/CE, art. 5(3)(k)): non è residuale, ma una creazione che evoca opere esistenti con elementi protetti (anche sampling) per un dialogo artistico/creativo riconoscibile (imitazione, omaggio, critica). L'utilizzo "a scopo di pastiche" richiede la sola riconoscibilità oggettiva da parte del pubblico."

Il DASPO urbano (art. 10 d.l. n. 14/2017) è legittimo anche per il mero esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, qualora ne derivi un "mero pericolo per la sicurezza" degli automobilisti, senza necessità di provare intenti estorsivi. Per l'art. 7, c. 15-bis d.lgs. n. 285/1992, la ricezione di denaro non è elemento costitutivo del reato.

In tema di responsabilità della scuola per i danni cagionati da un allievo a un altro (art. 2048 c.c.), l'istituto scolastico non è soggetto a una responsabilità di tipo oggettivo. Al fine di superare la presunzione di responsabilità, la scuola ha l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando non solo di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, ma anche di aver adottato preventivamente tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo.

I piani esecutivi convenzionati, incidendo direttamente su aree specifiche e proprietari individuabili, impongono all'Amministrazione l'obbligo di notifica individuale e garanzia di partecipazione ai proprietari inclusi nel perimetro. La mancata osservanza del contraddittorio ex art. 7 L. 241/1990, non derogabile dall'art. 13, comporta l'illegittimità degli atti di approvazione.

Integra il reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) la falsa attestazione dell'avvio di lavori edilizi per accedere a bonus fiscali (es. Bonus Facciate) mediante sconto in fattura o cessione del credito, poiché il raggiro è diretto all'amministrazione finanziaria. Rileva l'inganno consapevole, anche se il requisito attestato fosse di derivazione circolare o oggetto di dibattito interpretativo.

Il ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. è inammissibile qualora la controversia non si limiti a un dissenso tecnico, ma coinvolga fatti che richiedono un'istruttoria complessa, come la prova testimoniale per accertare la presenza di segnaletica o la dinamica di guida. La finalità deflattiva dell'istituto è esclusa se l'accertamento richiesto appare superfluo o esplorativo, specialmente in presenza di una precedente CTU sulla stessa vicenda. In ambito probatorio, gli output di sistemi di intelligenza artificiale (chatbot) non possono essere qualificati come documenti o prove atipiche e sono da considerarsi "tamquam non esset" qualora manchi il quesito posto al sistema e i riferimenti giurisprudenziali forniti risultino errati o inesistenti a causa delle cosiddette "allucinazioni". L'utilizzo di tali strumenti deve conformarsi ai principi di supervisione umana (human oversight) e responsabilità (responsible AI) stabiliti dal Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e dalla Legge n. 132/2025, che impongono al professionista una verifica rigorosa dell'attendibilità dei dati.

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