Sentenze

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La Dir. 2011/98/UE sulla parità di trattamento non si applica alle prestazioni speciali non contributive ex art. 70 Reg. 883/2004, come l'assegno sociale. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tali prestazioni ai cittadini di paesi terzi al possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, il diritto dei minori all'istruzione e a un sano sviluppo psico-fisico prevale sulle scelte educative dei genitori (come l'istruzione parentale) qualora queste si traducano in una grave carenza documentata delle competenze scolastiche e in una segregazione sociale del nucleo familiare. Qualora l'inserimento della madre in comunità, inizialmente autorizzato per favorire l'adattamento dei figli, si riveli col tempo ostativo agli interventi programmati — a causa di condotte ostili, svalutanti verso gli operatori e manipolatorie del comportamento dei minori — il giudice deve disporre l'allontanamento dei minori dalla struttura e il loro trasferimento in un nuovo contesto senza la madre. Tale misura è necessaria per interrompere il rapporto simbiotico e oppositivo che pregiudica l'incolumità dei minori, la loro autonomia e il diritto a intraprendere un percorso scolastico regolare. Infine, l'indebita esposizione mediatica dei minori, alimentata o permessa dai genitori, rappresenta un'ulteriore violazione del diritto alla riservatezza che giustifica interventi urgenti, anche mediante l'ausilio della forza pubblica, per garantire il trasferimento dei minori in un ambiente protetto e privo di ingerenze esterne.

In tema di danneggiamento, il dispositivo elettronico di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) deve essere qualificato come cosa destinata a pubblico servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 635, comma 2, n. 1 e 625, n. 7, cod. pen., in quanto strumento funzionale ad assicurare il controllo costante dei soggetti sottoposti a misure cautelari a tutela dell'interesse della collettività e della prevenzione dei reati. Ne consegue che il danneggiamento di tale dispositivo è procedibile d'ufficio, restando irrilevante che lo stesso non sia esposto alla pubblica fede poiché custodito in luogo privato. Integra, inoltre, il delitto di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) la condotta di chi rivolge espressioni intimidatorie agli agenti — relative sia al danneggiamento del dispositivo che all'incolumità fisica degli operanti — con il dolo specifico di costringerli a omettere l'applicazione o a procedere alla rimozione del suddetto strumento di controllo.
Il danno erariale, inteso come decremento patrimoniale della finanza pubblica in senso lato, non rappresenta un’entità astratta, ma una lesione concreta delle risorse generate dai cittadini e dalle imprese, la cui tutela è affidata alla Corte dei conti quale "coscienza finanziaria" dello Stato-comunità. L'illecito contabile conserva una funzione essenzialmente compensativa e deterrente, finalizzata a riportare il patrimonio pubblico nello stato anteriore alla condotta illecita e ad assicurare il rispetto del principio di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e dei vincoli eurounitari del Fiscal compact.
In tema di protezione dei dati personali, l'obbligo di notificazione al Garante previsto dall'art. 37, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 196 del 2003 (nel testo vigente ratione temporis) sussiste ogni qualvolta il trattamento riguardi dati indicanti la posizione geografica di veicoli che consentano di risalire all'identità dei lavoratori, anche in via indiretta. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, è irrilevante che l'identificazione dell'interessato non sia immediata o automatica: la disciplina si applica se il datore di lavoro è comunque in grado di ricondurre i dati di localizzazione al dipendente attraverso un'attività deduttiva o presuntiva (ad esempio tramite la consultazione del cronotachigrafo o l'assegnazione specifica dei mezzi), non essendo richiesto dalla norma che l'identificazione avvenga esclusivamente mediante l'utilizzo di codici o sistemi automatizzati. L'esonero dalla notificazione per fini di sicurezza del trasporto non è configurabile qualora il sistema di geolocalizzazione sia impiegato per finalità diverse o ulteriori, quali la protezione del patrimonio aziendale dai furti, l'ottimizzazione dei costi o la tracciabilità delle merci per i clienti.
In tema di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, la partecipazione delle parti al primo incontro rappresenta un dovere assoluto, che può essere disatteso solo in presenza di un giustificato motivo impeditivo avente i caratteri dell'oggettività, dell'assolutezza e della non temporaneità. La prassi di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare, anche se motivata da ragioni attinenti al merito della lite, costituisce un atto di mera cortesia inidoneo a giustificare l'assenza. Ai fini della sua validità, il dissenso alla mediazione deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e motivato, presupponendo necessariamente la previa partecipazione al primo incontro e la ricezione delle informazioni rese dal mediatore. Ne consegue che l'assenza ingiustificata alla procedura di mediazione comporta l'obbligatoria condanna della parte, ritualmente costituita in giudizio, al versamento all'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, sanzione che prescinde dall'esito della lite e può essere irrogata anche in corso di causa.
Ai sensi dell'art. 140, lettera (e), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche tutte le domande di risarcimento del danno, a prescindere dal titolo di responsabilità invocato (contrattuale, extracontrattuale o oggettiva ex art. 2051 c.c.) e dalle motivazioni addotte, purché il danno sia causato direttamente dal modo in cui l'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta. Tale competenza sussiste ogniqualvolta l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso, senza che rilevi la distinzione tra "scelte di gestione" della Pubblica Amministrazione e "meri comportamenti materiali" o omissioni (come la mancata manutenzione), essendo sufficiente l'esistenza di un nesso di causalità materiale tra l'opera e il danno.
In tema di procedimento disciplinare, la specificità della contestazione è soddisfatta quando sono forniti gli elementi essenziali (tempo, luogo e condotta) per consentire al lavoratore un'adeguata difesa. Eventuali integrazioni successive agli addebiti sono legittime qualora non mutino il nucleo essenziale del fatto contestato ma forniscano solo precisazioni, specialmente se viene concesso un ulteriore termine a difesa.

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