Sentenze

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In tema di ingresso in Italia per lavoro subordinato, lo straniero è da considerarsi a tutti gli effetti parte del procedimento amministrativo, in quanto destinatario diretto degli effetti del nulla osta e del conseguente visto di ingresso. Pertanto, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e in forza del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 286/1998, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha l’obbligo di notificare personalmente allo straniero la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta.
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", la circostanza che l'immobile già posseduto nello stesso Comune sia locato a terzi non integra una "inidoneità oggettiva" dell'unità immobiliare; pertanto, tale stato non giustifica la concessione del beneficio per un nuovo acquisto, in quanto l'indisponibilità giuridica deriva da una scelta volontaria e discrezionale del proprietario.
In tema di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili nel regime transitorio, la fattispecie prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater del d.lgs. n. 199/2021 (introdotta dal D.L. n. 50/2022) riveste carattere autonomo, residuale e generale rispetto alle tipologie di aree indicate nelle precedenti lettere da a) a c-ter). Ne consegue che l'idoneità di un'area ai fini dell'installazione di un impianto fotovoltaico può derivare dal solo rispetto dei requisiti di cui alla citata lettera c-quater — ovvero l'assenza di vincoli paesaggistici e il rispetto delle fasce di rispetto (500 metri per il fotovoltaico) — senza che sia necessaria la concomitante ricorrenza delle condizioni di prossimità a zone industriali o produttive previste dalla precedente lettera c-ter, numero 1). Tale interpretazione, conforme al dato letterale e alla ratio della norma, risponde al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e all'obiettivo del legislatore di ampliare il novero delle aree idonee per favorire la transizione energetica.
Nelle procedure concorsuali gestite mediante sistemi automatizzati o algoritmici, il principio di autoresponsabilità del candidato deve essere bilanciato con il principio della 'riserva di umanità' (human oversight). Ne consegue che, qualora un requisito necessario per usufruire di una riserva di legge (nella specie, la riserva del 30% per servizio) sia stato effettivamente dichiarato dal candidato in una sezione del modulo di domanda diversa da quella specificamente predisposta, l'Amministrazione è tenuta a valutarlo, non potendo la mera automazione del sistema precludere il rilievo di titoli comunque allegati e conoscibili.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 c.p.p., passata in giudicato, costituisce un idoneo presupposto per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine, permanendo l'equiparazione a una sentenza di condanna ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) non può limitarsi a un controllo formale del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ma ha l’obbligo di verificarne la concreta adeguatezza rispetto alle lavorazioni specifiche e di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in relazione all'evoluzione dei lavori, specialmente a fronte di varianti progettuali (come l’ampliamento di varchi in muri portanti) che aumentino il rischio di crollo. Parallelamente, negli appalti di opere pubbliche, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), rivestendo la qualifica di 'responsabile dei lavori' ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/08, mantiene una posizione di garanzia non delegabile per quanto concerne i poteri decisori e di spesa. Egli è tenuto a un’attività di alta vigilanza che non si esaurisce nella fase genetica dei piani, ma persiste durante tutta l’esecuzione dell’opera, dovendo assicurarsi che il CSE adempia ai propri compiti di sorveglianza e che le procedure di lavoro siano coerenti con le misure di protezione necessarie. Qualora sussista un pericolo grave e imminente, l’obbligo di sospensione dei lavori deve essere esercitato tempestivamente e, per quanto concerne la direzione lavori, deve essere formalizzato per iscritto (tramite ordini di servizio, verbali o comunicazioni certificate) per garantire l'effettività del comando ed escludere la responsabilità colposa in caso di evento infausto.
In tema di contrattazione collettiva aziendale, gli accordi con durata predeterminata (nella specie quadriennale) cessano di produrre effetti alla loro scadenza, non potendosi configurare un obbligo retributivo senza limiti temporali che vincoli per sempre le parti contraenti, atteso che il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato per evitare la perpetuità del vincolo. La mera prosecuzione dei pagamenti oltre la scadenza del termine non è di per sé sufficiente a dimostrare la persistenza di un obbligo contrattuale o l'esistenza di un uso aziendale. Tuttavia, la corresponsione di una retribuzione maggiore di quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore, con la conseguenza che il datore di lavoro, per ottenere la restituzione delle somme versate (ripetizione dell'indebito), ha l'onere di dimostrare che il pagamento sia dipeso da un errore a lui non imputabile e che tale errore fosse riconoscibile dal lavoratore.
L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE deve essere interpretato nel senso che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli non deve coprire i danni alla persona subiti dal conducente dell'unico veicolo coinvolto in un sinistro, anche nel caso in cui l'incidente sia stato provocato dall'intervento improvviso di un passeggero nella guida (nella specie, l'azionamento del freno a mano). L'intervento del passeggero non priva infatti il soggetto che si trova al volante della sua qualità di conducente, né fa venire meno la distinzione fondamentale tra quest'ultimo e i terzi vittime (passeggeri), restando la disciplina del risarcimento dei danni subiti dal conducente rimessa esclusivamente alla legislazione nazionale degli Stati membri.
In tema di condotta antisindacale (art. 28 della legge n. 300 del 1970), il comportamento illegittimo del datore di lavoro non deve essere valutato in base a caratteristiche strutturali o a una mera violazione formale di norme contrattuali, bensì alla sua effettiva idoneità a ledere i beni protetti (libertà e attività sindacale). Pertanto, l'utilizzo dello scambio di e-mail in sostituzione dell'incontro in presenza previsto dalla contrattazione collettiva non configura antisindacalità qualora sia dimostrato che la trattativa è stata effettiva e che i diritti di informazione e partecipazione sono stati salvaguardati.
In tema di accesso all'APE sociale (art. 1, comma 179, lett. a, Legge n. 232/2016), lo stato di disoccupazione richiesto quale requisito per il beneficio deve considerarsi sospeso e non interrotto nel caso in cui il lavoratore si rioccupi con rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi. Pertanto, ai fini della verifica della causale di cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), occorre avere riguardo all'ultimo rapporto di lavoro significativo — ovvero a tempo indeterminato o di durata superiore a sei mesi — restando irrilevanti i successivi brevi periodi di rioccupazione che non abbiano comportato la perdita definitiva dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015

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