Sentenze

Search
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per l’ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un limite legale minimo e invalicabile posto a garanzia del privato, volto a consentire la rimozione spontanea dell’abuso. Pertanto, è illegittimo il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria (ex art. 31, comma 4-bis) fondato su un verbale di inottemperanza redatto prima del decorso integrale di tale termine (nella specie, al quarantaduesimo giorno), restando irrilevante che l’ordinanza di demolizione avesse fissato un termine inferiore o che quest’ultima non fosse stata impugnata sul punto. L'assegnazione di un termine inferiore a quello di legge non inficia l'ordine di demolizione, ma ne preclude temporaneamente l'esecuzione in danno, ovvero l'acquisizione gratuita o l'applicazione di sanzioni, fino alla scadenza del novantesimo giorno.
In tema di reati ambientali, la mancanza della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) integra il reato di cui all'art. 137, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie all'interno del D.P.R. n. 59 del 2013. L'AUA, infatti, non costituisce un nuovo titolo autonomo, ma rappresenta un regime procedurale semplificato che sostituisce e incorpora i singoli titoli abilitativi di settore (come l'autorizzazione agli scarichi), i quali rimangono disciplinati, quanto a requisiti e contenuti, dalle norme sostanziali originarie. L'obbligatorietà dell'AUA comporta che la sua mancanza equivalga alla mancanza dell'autorizzazione settoriale richiesta, rendendo pienamente applicabile il quadro sanzionatorio previsto dal Codice dell'Ambiente.
In tema di istigazione alla corruzione (art. 322, comma secondo, cod. pen.), la configurabilità del reato richiede che l'offerta del privato sia caratterizzata da adeguata serietà e sia potenzialmente idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. Tale valutazione deve essere condotta non solo alla luce del principio di offensività, ma anche del principio di proporzionalità della pena (artt. 25, comma secondo, e 27 Cost.), il quale impone al giudice un'interpretazione restrittiva della fattispecie incriminatrice volta a espungere condotte che non raggiungano la soglia di disvalore coerente con la severità del minimo edittale.
In tema di interruzione del rapporto di lavoro, il recesso intimato allo spirare di un contratto di apprendistato professionalizzante è nullo qualora venga accertata la preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, derivante dalla conversione di precedenti contratti di collaborazione a progetto privi di un reale progetto o di autonomia. In tale fattispecie, l'illegittimità del licenziamento comporta l'applicazione della tutela di diritto comune, che prevede il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno parametrato alle mensilità perdute fino alla riammissione in servizio. Ai fini del calcolo del risarcimento, la detrazione dell'aliunde perceptum deve limitarsi ai soli redditi da lavoro effettivamente percepiti, con esclusione dell'indennità NASpI, in quanto prestazione previdenziale che non incide sul ristoro del danno contrattuale. Infine, la condotta del lavoratore che non attivi procedure d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) non può essere invocata dal datore di lavoro per ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché non sussiste un dovere processuale di agire in via d'urgenza.
In tema di omicidio colposo derivante da infortuni sul lavoro, la configurazione di "lavoro in quota" (ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 81 del 2008) ricorre ogniqualvolta l'attività si svolga ad un'altezza superiore a due metri da un piano stabile. L'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro o sul committente impone di non utilizzare una scala a pioli come posto di lavoro fisso, a meno che l'uso di attrezzature più sicure non sia giustificato dal limitato rischio o dalla breve durata dell'impiego. La fornitura di uno strumento manifestamente inidoneo (nella specie, una scala per la raccolta delle olive di altezza inferiore alla quota da raggiungere) integra una colpa specifica che rende superflua l'indagine sulla condotta alternativa diligente, essendo tale condotta direttamente coincidente con l'adozione delle cautele normativamente previste.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sorge nel momento in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, indipendentemente dall'effettiva compresenza di più ditte al momento dell'infortunio. La funzione del CSE si esplica nella «alta vigilanza», che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, l'organizzazione complessiva del cantiere e la gestione dei rischi generici o interferenziali. Ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al cosiddetto rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore (come le modalità tecniche di utilizzo di un trapano elettrico), il cui controllo puntuale spetta esclusivamente alle figure operative quali il datore di lavoro, il dirigente o il preposto. Il dovere del CSE di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e di adeguarvi il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) non può infatti estendersi fino alla gestione di rischi tecnici inerenti alle singole lavorazioni privi di riflessi sull'organizzazione generale del cantiere.
In tema di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che nega la rimessione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il ricorso è inammissibile qualora le censure difensive — relative all'omessa notifica del provvedimento all'imputato o alla mancata traduzione dello stesso — risultino prive di riscontro o smentite dalle evidenze del fascicolo processuale, quali l'avvenuta elezione di domicilio e il verbale attestante la conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme di sicurezza mirano a garantire l'incolumità del lavoratore anche a fronte di rischi derivanti da sua stanchezza, imprudenza o malore improvviso; ne consegue che l’eventuale malore del dipendente non interrompe il nesso di causalità tra l'omessa predisposizione di misure protettive (nella specie, barriere contro le cadute dall'alto) e l'evento mortale, non integrando né il caso fortuito né una condotta abnorme. Quest'ultima è configurabile solo qualora il lavoratore ponga in essere un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera governata dal datore di lavoro, esulando dalle mansioni affidate.
In tema di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni gravi subite da un dipendente è configurata dall'omessa installazione di dispositivi di protezione (carter) su organi in movimento, qualora tale misura sia espressamente prevista dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal manuale d'uso del macchinario.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per l'omessa adozione di presidi antinfortunistici (quali parapetti o cinture di sicurezza) sussiste pienamente qualora egli sia costantemente presente in cantiere e impartisca direttive, avendo così diretta percezione di rischi gravi e agevolmente rilevabili, a nulla rilevando l'eventuale affidamento a figure professionali esperte o la redazione di un POS che non individui misure idonee.
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro per l'omessa formazione e informazione del lavoratore (artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008) non è esclusa dalla condotta imprudente o dall'autonoma iniziativa della vittima, qualora tale comportamento si inserisca nel contesto delle mansioni affidate e non risulti del tutto eccentrico o esorbitante rispetto all'area di rischio governata dal garante. Il comportamento del lavoratore può ritenersi abnorme e idoneo a interrompere il nesso di causalità solo se si colloca fuori da ogni prevedibilità, mentre non costituisce interruzione del nesso causale l'iniziativa, seppur azzardata, intrapresa nel segmento di attività lavorativa che il dipendente è chiamato a svolgere, specialmente in assenza di adeguata istruzione sui rischi del macchinario.

Accedi