Sentenze

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Ai fini della disciplina sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", la "dichiarazione mendace" (che comporta la revoca dei benefici fiscali e l'applicazione di imposte ordinarie e sanzioni pari al 30%), si configura in qualsiasi ipotesi di accertata non spettanza del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive e oggettive, previste dalla legge.
Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, assume la posizione di terzo avente diritto al risarcimento. Tale responsabilità è inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), con responsabilità concorrente del proprietario o usuario esclusivo e del condominio.
In materia di reati contravvenzionali relativi alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008), quali l'omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e la mancata sottoposizione di un dipendente alla sorveglianza dovuta, l'affermazione di responsabilità in capo all'amministratore unico (datore di lavoro formale) è fondata sul dato obiettivo della sussistenza delle violazioni.
In tema di negoziazioni transnazionali per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) ai sensi del D.Lgs. n. 113/2012 (che attua la direttiva 2009/38/CE), la pretesa datoriale di condizionare la convocazione della Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) all'uso esclusivo di una lingua unica (nella specie, l'inglese) senza l'assicurazione di un adeguato servizio di interpretariato, integra una condotta oggettivamente antisindacale.
Il generale divieto di apportare interventi abusivi ulteriori — anche di mero completamento — ad immobili già oggetto di domanda di sanatoria, nelle more della definizione di quest'ultima, sancisce l'illiceità delle nuove opere, le quali, se realizzate in difetto della specifica procedura di cui all'art. 35 della l. n. 47/1985, non possono accedere alla sanatoria edilizia successiva. Inoltre, il diniego di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.lgs n. 42/2004, è legittimo e costituisce atto dovuto se le opere abusive hanno comportato un aumento di superficie e di volume, non rientrando pertanto tra gli abusi minori regolarizzabili, in particolare se insistenti su aree sottoposte a vincoli di pregio paesaggistico e idrogeologico. Per la natura vincolata di tale diniego, i vizi meramente procedimentali, come l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, non determinano l'annullabilità del provvedimento (Art. 21-octies della l. n. 241/1990).
Il ricorso per l'annullamento del diniego di Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, fondato esclusivamente sulla violazione di una norma regionale che impone una distanza minima inderogabile di 200 metri tra impianti a terra di potenza superiore a 200 kW (Art. 6, comma 1, L.R. Toscana n. 11/2011), deve essere accolto.
In materia di ricorso per l'annullamento di un'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti (emessa ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006) e per il risarcimento dei danni, il Tribunale Amministrativo può prescindere dall'esame preliminare dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale per intervenuta acquiescenza (derivante dalla "pressoché integrale esecuzione" dell'ordinanza), qualora il ricorso risulti comunque infondato nel merito. Sotto il profilo della legittimità, la motivazione dell’ordinanza ingiuntiva può essere ritenuta sufficiente quando sia desumibile per relationem dalla comunicazione di avvio del procedimento, specialmente in presenza della mancata presentazione di memorie e/o documenti da parte dei ricorrenti nel corso della fase partecipativa.
In riferimento al regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come disciplinato dalla Legge n. 92 del 2012 e dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015, si ribadisce il principio per cui, mancando i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, il rapporto non è assistito da un regime di stabilità sufficiente.
In materia di reati edilizi, la qualificazione di un'opera come precaria, tale da non richiedere il rilascio del permesso di costruire, è vincolata all'accertamento della sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non essendo sufficiente la non permanenza dei materiali o la modalità di ancoraggio (come l'infissione o l'appoggio al suolo) se l'opera è oggettivamente destinata a soddisfare bisogni non provvisori.

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