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In tema di ammonimento per atti persecutori (stalking), non è necessaria la prova del reato ai fini dell’emissione del provvedimento, essendo sufficiente che emergano elementi idonei a far ritenere fondata l’istanza della persona offesa e che non sussistano vizi di violazione di legge, difetto di motivazione o carenza istruttoria.
L'omessa impugnazione della proroga del rapporto a tempo determinato corrente con l'Università appellata è irrilevante ai fini del permanere di un interesse a una decisione del giudizio nel merito circa il ricorso proposto avverso l'esito negativo della procedura volta al reclutamento di un ricercatore presso la medesima Università, atteso che l'eventuale accoglimento della impugnazione, e la correzione — nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità — del risultato della procedura di selezione pubblica, avrebbero un effetto direttamente caducante sulla proroga.  
È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale nella condotta del difensore di un imputato che, nel corso delle indagini preliminari, abbia proposto, senza esito, al teste di modificare la versione dei fatti già resa alla polizia giudiziaria, onde consentirgli di presentare all'A.G. un'istanza per la sua nuova audizione.  

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che, in caso di rinuncia di un soggetto utilmente collocato in graduatoria, ai fini della giurisdizione del giudice ordinario rispetto al diritto allo "scorrimento" del ricorrente, non assumesse rilevanza la conformità a legge della scelta dell'ente locale di attingere ai lavoratori socialmente utili per la copertura dei posti vacanti).

In tema di favoreggiamento, la Sezione Penale della Corte di Appello di Perugia ha affermato che la disposizione di cui all'art. 379 c.p. va interpretata nel senso che la condotta dell'agente che, con consapevolezza, agisce nell'interesse esclusivo dell'autore del reato per aiutarlo ad assicurarsene il relativo profitto integra il reato di favoreggiamento reale, che si distingue dal reato di ricettazione, in cui l'agente agisce con il dolo specifico di trarre profitto per sé o per terzi.  
In caso di errata formulazione di un quesito della prova scritta di un concorso pubblico, il candidato che abbia fornito una risposta ritenuta illegittimamente errata ha diritto all'attribuzione del punteggio, qualora tale punteggio gli consenta di raggiungere il minimo previsto dal bando per l'ammissione. Il TAR, in sede cautelare, può disporre l'ammissione con riserva del candidato in graduatoria, ordinando all'amministrazione di riesaminare la sua posizione alla luce delle censure sollevate nel ricorso.

La condotta di chi riceva denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga integra, indipendentemente dal fatto che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva a detta consegna, una ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, potendosi in generale ravvisare il diverso delitto di favoreggiamento reale solo nel caso in cui la condotta dell'agente consista in un contributo alla diffusione della sostanza stupefacente.

In caso di errore nella formulazione delle risposte di un quesito della prova scritta di un concorso pubblico, il candidato che abbia impugnato la valutazione della propria prova, lamentando l'erroneità della risposta indicata come esatta dalla commissione, ha diritto ad essere ammesso con riserva in graduatoria, in attesa della decisione di merito sul ricorso.
In tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall' art. 384 c.p., postulando uno stato di necessità, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre va esclusa ogni volta che il favoreggiatore, pur potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo, agisca anche in favore di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore della imputata che, all'atto della perquisizione domiciliare, aveva negato agli operanti la presenza del proprio convivente, nascostosi unitamente ad altri tre ricercati nello stesso "bunker" collegato all'abitazione perquisita).  

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