Sentenze

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In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo d'imposta è esclusivamente il fornitore che fattura al consumatore finale; la mera riallocazione interna di energia da parte del consumatore per l'erogazione di servizi a terzi all'interno del proprio sito produttivo non configura una cessione rilevante ai fini dell'imposta, rimanendo il consumatore estraneo all'obbligazione tributaria.
Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, fondato sulla non obbligatorietà di dichiarare finanziamenti infruttiferi, sulla non sanzionabilità dell'omissione per pregressa conoscenza dei dati da parte della P.A., e sull'esistenza di obiettiva incertezza normativa, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, che ha confermato l'obbligo dichiarativo a prescindere dalla fruttuosità e dalla pregressa disponibilità dei dati, non ravvisando una condizione di incertezza normativa oggettiva.
In materia di accertamento tributario, i versamenti non giustificati su conti correnti bancari in Italia sono oggetto di presunzione legale relativa di natura reddituale, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente; parimenti, gli investimenti esteri e le attività finanziarie detenute all'estero non dichiarate si presumono fruttifere, salvo prova contraria opponibile all'Amministrazione finanziaria, e comunque i versamenti su conti correnti esteri non giustificati costituiscono reddito non dichiarato.
La presentazione di una domanda di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022, ritualmente riferita ad uno specifico giudizio pendente avente ad oggetto una cartella di pagamento, comporta, una volta accertata la fondatezza della domanda e l'avvenuto adempimento degli oneri da parte del contribuente in quel giudizio, l'estinzione della materia del contendere anche in un altro giudizio, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, avente ad oggetto la medesima cartella, stante l'identità del bene della vita conteso. Il diniego di definizione agevolata motivato con riferimento ad un importo dovuto in un giudizio diverso da quello cui la domanda si riferisce è illegittimo.
In tema di notificazione a mezzo posta, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., derivante dalla consegna del plico al domicilio del destinatario attestata dall'avviso di ricevimento, non opera automaticamente qualora l'involucro sia destinato a contenere più atti e il destinatario ne riconosca la ricezione solo parziale. In tale ipotesi, grava sul mittente l'onere di provare l'effettiva inclusione di tutti gli atti nella busta spedita, non potendosi presumere la ricezione dell'atto mancante sulla sola base della ricezione degli altri.
La motivazione di una sentenza è affetta da nullità per mera apparenza qualora, pur esistendo un enunciato che si presenta come argomentativo, questo sia privo di un reale contenuto giustificativo della decisione adottata, non consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Tuttavia, non incorre in tale vizio la sentenza che, pur sinteticamente, espliciti chiaramente la ragione posta a fondamento della statuizione, individuandola, nel caso di sanzioni tributarie, nella ritenuta esclusiva responsabilità del consulente infedele, in assenza di concorso del contribuente e a seguito di denuncia penale.
In tema di accertamento fiscale relativo alla vendita di immobili, l'erogazione di mutui bancari di importo significativamente superiore al prezzo dichiarato nell'atto di compravendita costituisce una presunzione semplice, dotata di gravità e precisione, idonea a giustificare la rettifica dei corrispettivi dichiarati, salvo adeguata e motivata giustificazione contraria da parte del contribuente; il giudice tributario deve esplicitare il proprio processo cognitivo nella valutazione delle prove presuntive, esaminandole in modo sintetico e non atomistico, pena la cassazione della sentenza per vizio di motivazione ed error in iudicando.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania, in quanto i motivi di ricorso presentavano carenze procedurali per la mancanza di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, e, nel merito, contestavano valutazioni riservate al giudice di merito, risultando pertanto non idonei a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, rimangono ferme le statuizioni della CTR in merito alla deducibilità della perdita su crediti, alla sufficienza della documentazione giustificativa di prestazioni professionali e alla persistente rilevanza del debito in bilancio. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico. 

In tema di accertamenti fiscali basati su indagini bancarie, la presunzione di maggiore reddito derivante dai prelevamenti non si applica ai lavoratori autonomi, e nella determinazione dei maggiori ricavi accertati devono essere considerati, anche forfetariamente, i costi sostenuti, pena la cassazione della sentenza impugnata limitatamente a tali profili, mentre le questioni processuali non specificamente appellate decadono.
L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, pur tempestivamente sollevata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 38 c.p.c., è inefficace se la parte eccipiente non la sviluppa e articola nella comparsa di risposta con riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e in relazione a tutti i convenuti, determinando la definitiva radicazione della competenza presso il giudice adito in base al criterio non (o non efficacemente) contestato. L'erronea declinatoria di competenza da parte del giudice di primo grado non comporta la rimessione della causa, ma l'assegnazione al giudice competente per l'esame del merito.
L'estinzione di una società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in base al quale gli ex soci subentrano nella legittimazione processuale precedentemente spettante alla società, equiparabile alla morte della persona fisica ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. È esclusa, invece, la legittimazione ad agire del liquidatore della società estinta per le pretese attinenti al debito sociale.

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