Sentenze

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Nelle controversie relative all'inquadramento del personale nel CCNL Metalmeccanici, l'accertamento delle mansioni effettivamente svolte è determinante per la corretta attribuzione del livello. Le attività di manutenzione su impianti di mezzi aerei antincendio (quali manutenzioni di base complesse, lavorazioni e modifiche complesse, e ispezioni dettagliate) che implichino l'individuazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità e l'esecuzione di interventi di elevata precisione e natura complessa, con l'utilizzo di strumenti di alta precisione e l'interpretazione critica di istruzioni tecniche complesse e disegni, richiedono le cognizioni tecnico-pratiche proprie della IV Categoria, superando il requisito di "normale difficoltà" tipico della III Categoria. A tal fine, il mero dato formale del mancato possesso di licenze o certificazioni non espressamente richieste dalla declaratoria contrattuale (es. licenza di manutentore aeronautico) non può reputarsi ostativo al riconoscimento del livello superiore se le mansioni corrispondono sostanzialmente ai requisiti professionali rivendicati.
Le procedure di stabilizzazione del personale pubblico, previste dalla L. n. 296 del 2006, si configurano come una deroga al principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e, in quanto tali, devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva. La ratio di tali disposizioni è primariamente quella di perseguire una politica di stabilizzazione attraverso la graduale eliminazione del lavoro precario e di sanare la situazione pregiudizievole di dipendenti privi di stabilità lavorativa. Pertanto, il presupposto indefettibile per l'accesso a tali procedure è l'appartenenza alla categoria dei "precari" e la conseguente assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai fini dell'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, convertito in L. 136/2018), la qualificazione dell'atto impositivo deve essere incentrata sulla circostanza che il contribuente sia reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione finanziaria nei suoi confronti, trattandosi, in altri termini, dell'atto che impone per la prima volta una prestazione determinata nell' an e nel quantum.
Nel giudizio di legittimità, al fine di garantire esigenze di economia processuale e celerità, il giudice può decidere la causa applicando il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., affrontando congiuntamente i motivi di diritto ritenuti di più agevole soluzione (nella specie, il quarto e il quinto motivo concernenti l'esclusione ex lege e l'incompatibilità comunitaria), anche se logicamente subordinati, assorbendo i restanti.
In sede di ricorso per Cassazione contro una sentenza di merito (nella specie, della Commissione Tributaria Regionale) che abbia accolto la pretesa tributaria regionale per l'omesso versamento dell'Addizionale Regionale all'Imposta erariale di consumo sul Gas Metano (ARISGAM), la Suprema Corte può disattendere preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso qualora, nonostante l'ampiezza o ridondanza della trattazione, sia comunque possibile enucleare chiaramente le questioni prospettate.
L'obbligo di notificare il Processo Verbale di Chiusura (PVC) delle operazioni fiscali e di osservare il termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000, si applica esclusivamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali condotte nei locali destinati all'esercizio di attività. Tale garanzia non è richiesta in via preliminare quando l'atto impositivo scaturisce da un'attività di controllo 'a tavolino' (quale l'inclusione nel piano di controllo per mancato adeguamento agli studi di settore e le incongruenze rilevate tramite interrogazione all'anagrafe tributaria).
In materia di accertamento dei redditi d'impresa, il principio di capacità contributiva (espresso nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023) richiede che ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo (ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73) o induttivo puro (ex art. 39, comma 2, lett. d-ter), D.P.R. 600/73), debba necessariamente tenere conto dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il maggior reddito imputato al contribuente, anche se in misura forfettaria.
In tema di contenzioso tributario relativo alla riscossione a mezzo ruolo, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021 (convertito dalla L. n. 215 del 2021) e successive modificazioni (D.Lgs. n. 110/2024), che hanno novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 inserendo il comma 4-bis, l'estratto di ruolo non è impugnabile.
In tema di contenzioso tributario riguardante l'impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di rimborso delle ritenute a titolo di aliquota addizionale IRPEF del dieci per cento, applicata ai sensi dell'art. 33 D.L. 78/2010 su bonus eccedenti la retribuzione fissa erogati a un collaboratore di un istituto di credito, la Corte di Cassazione dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causa all'udienza pubblica. Tale decisione è motivata dal fatto che la soluzione dei motivi di ricorso—i quali vertono sull'accertamento del requisito soggettivo (ossia, se il collaboratore possieda un 'elevato grado di autonomia e un effettivo potere decisionale in grado di porre in essere attività che possano rilevare ai fini della stabilità dei mercati finanziari')—coinvolge una questione di particolare rilevanza e novità, non rinvenendosi precedenti giurisprudenziali specifici circa l'applicabilità dell'addizionale prevista dal citato art. 33 D.L. 78/2010 ai collaboratori continuativi di banche.
La notificazione di atti amministrativi e tributari, quali cartelle esattoriali e avvisi di accertamento, e, a fortiori, l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. a seguito di irreperibilità relativa, risulta legittimamente perfezionata se eseguita da un operatore postale privato in possesso di "licenza individuale" (D.Lgs. n. 261/1999), in relazione al regime normativo intercorrente tra la parziale liberalizzazione del 2011 e quella del 2017.
In ipotesi di accertamento induttivo (ai sensi degli artt. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e 55 D.P.R. n. 633 del 1972) basato sulla contestazione di una elevata capacità di spesa, qualora il contribuente giustifichi tale capacità invocando il rimpatrio di capitali effettuato tramite lo scudo fiscale (ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), D.L. n. 350 del 2001), l'effetto preclusivo sull'accertamento non opera in maniera automatica, avendo natura di misura eccezionale.

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