Sentenze

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La parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace, anche in relazione a reati la cui competenza è stata ampliata dalla Riforma Cartabia (come le lesioni personali fino a quaranta giorni), in quanto l'interpretazione restrittiva dell'impugnabilità risulterebbe distonica rispetto al regime sanzionatorio del Giudice di Pace, quasi interamente imperniato sulla "pena alternativa".
L'ambito di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, come esteso dall'art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen. (a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), si estende anche all'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.
Il reato presupposto di truffa aggravata (ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 231 del 2001) commesso da dipendenti di una società appaltatrice a danno della committente, si configura attraverso la realizzazione di un inganno consistente nell'indicazione falsa – operata dal personale della società – all'interno dei libretti di misura e degli stati di avanzamento lavori (s.a.l.). Tale falsità consiste nell'attestare l'esecuzione di opere in misura superiore rispetto a quelle effettivamente realizzate, iscrivendo contabilizzazioni non veritiere perché maggiorate dei prezzi concernenti lavori non eseguiti, al fine di indurre la committente all'emissione di certificati di pagamento superiori a quelli spettanti.
In tema di impugnazioni nel processo penale, la disciplina di inappellabilità dettata dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. – che esclude l'appello avverso le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, anche a seguito della riforma del D.Lgs. n. 150 del 2022 – opera esclusivamente nei confronti del Pubblico Ministero e dell'imputato. Tale limitazione non incide, invece, sulla legittimazione della parte civile, la quale, anche nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, mantiene sempre il diritto di proporre appello avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento, purché limitatamente ai soli effetti della responsabilità civile, in virtù dell'applicazione della regola generale stabilita dall'art. 576 cod. proc. pen.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, promossa nell'ambito di un contenzioso tributario tra Banco de Santander SA e l'Ispettorato delle Finanze spagnolo (riguardante la deducibilità dell'ammortamento dell'avviamento finanziario per l'acquisizione indiretta di partecipazioni estere, un regime qualificato come aiuto di Stato illegittimo dalle Decisioni della Commissione 2011/5 e 2015/314), è stata dichiarata irricevibile dalla Corte (Grande Sezione).
In materia di reati militari e giurisdizione, il giudice militare è costituzionalmente riconosciuto come giudice naturale precostituito per legge per gli appartenenti alle forze armate, e il legislatore ha legittimamente adempiuto all'obbligo di revisione del tribunale supremo militare istituendo il ricorso per cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari (L. 180/81).
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che esclude i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata dal beneficio della carta elettronica (EUR 500 annui) destinata alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali. Tale esclusione è contraria al divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, poiché le funzioni dei docenti con supplenze brevi appaiono in linea di principio comparabili a quelle dei docenti di ruolo, in quanto svolgono gli stessi compiti e sono soggetti agli stessi obblighi formativi. In particolare, il solo fatto che l’attività dei docenti non di ruolo con supplenze di breve durata non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva idonea a giustificare la differenza di trattamento. Le considerazioni di bilancio, inoltre, non possono giustificare da sole una discriminazione a danno dei lavoratori a tempo determinato.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (art. 1, L. n. 18/1980) ricorre ogni qualvolta la deambulazione non possa essere compiuta in autonomia e richieda una "supervisione continua" o una "necessità d'aiuto" che sia non episodica, ma continua.

L'art. 102 Cost. si riferisce soltanto alla magistratura ordinaria ed alle sezioni specializzate, per cui non rileva che i consigli comunali, pur giudicando in materia elettorale in nome del popolo, e facendo quindi parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non siano organi statuali in senso stretto. Inoltre, le norme dell'ordinamento giudiziario (cui rinvia l'art. 102, primo comma) che stabiliscono che i collegi giudiziari devono essere collegi perfetti - tali cioe' che non possano formarsi senza la partecipazione di tutti i componenti - non riguardano i collegi delle preesistenti giurisdizioni speciali. Neppure e' esatto che nelle preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche vi e' appunto la particolare composizione del collegio, alcuni dei componenti debbono essere magistrati ordinari, richiedendosi la partecipazione di magistrati togati solo per la formazione delle sezioni specializzate. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, che attribuiscono ai consigli comunali giurisdizione in materia di contenzioso elettorale, per quanto attiene alla natura, formazione e composizione del collegio giudicante.
La istituzione (auspicata dal giudice a quo) nell'ambito della Corte di cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari costituisce una soluzione che, da un lato, non tocca il "riordinamento" del Tribunale supremo militare, che risulterebbe pur sempre privato delle funzioni di giudice di legittimita` (del resto l'art. 103, terzo comma, Cost. espressamente configura la giurisdizione speciale militare come "acefala"), e, dall'altro, attenendo all'ordinamento giudiziario, non puo` in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata: l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie e` infatti chiaramente rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l'opportunita` di istituire siffatte sezioni specializzate.

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