Sentenze

Search
In tema di contenzioso tributario, è affetta da nullità per difetto di valida motivazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria che, nell'esaminare un avviso di accertamento fondato sull'elusione fiscale relativa a operazioni come i contratti di subvezione o subtrasporto, si limiti a svolgere considerazioni astratte (ad esempio, sull'istituto della s.r.l. o sui canoni ermeneutici del contratto), omettendo di misurarsi con i profili concreti della vicenda controversa e di dare conto dell'applicazione del principio di diritto al caso specifico. Tale condotta rende la motivazione oggettivamente incomprensibile, in quanto non supportata da argomenti pertinenti all'oggetto della controversia e alle contrapposte posizioni delle parti.
Il ricorso principale è altresì inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, qualora il ricorrente eccepisca la formazione di un giudicato interno su una statuizione della sentenza di primo grado (relativa, ad esempio, all'invalidità dell'atto impositivo per mancato rispetto del contraddittorio o per omesso rispetto del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000), ma ometta di riportare o richiamare la pronunzia invocata o il contenuto dell'atto di controparte.
In tema di accertamento analitico-induttivo, attivato a seguito della constatazione di incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili (come nel caso di rapporti con imprese "cartiere" e fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), l'Amministrazione finanziaria è legittimata a integrare le lacune riscontrate utilizzando, per la dimostrazione di componenti positivi di reddito non dichiarati (inclusi i proventi illeciti), presunzioni semplici.
Il curatore fallimentare che agisce in giudizio per il recupero di crediti sorti dall'esecuzione di un contratto (nella specie, un subappalto) stipulato dall'imprenditore fallito, si colloca nella medesima posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo. Pertanto, il terzo convenuto può legittimamente opporre al curatore l'eccezione di compromesso fondata sulla clausola compromissoria inserita nel contratto, dovendosi ravvisare la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola arbitrale.
È legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, qualora questa sia ritenuta complessivamente inattendibile. L'Amministrazione Finanziaria può procedere in tal senso basandosi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quali l'entità "colossale" di versamenti in contanti e l'effettuazione di vendite senza fattura. Tali elementi, se valutati unitariamente, costituiscono un presupposto idoneo per l'Amministrazione Finanziaria ad agire, spostando sul contribuente l'onere di fornire idonee controprove analitiche.
In materia di IVA e regime di reverse charge (inversione contabile), il diritto di detrazione non può essere riconosciuto al cessionario che abbia indebitamente versato l'imposta al venditore (sulla base di una fattura redatta secondo il regime ordinario), sebbene l'operazione fosse soggetta al meccanismo di inversione contabile, anche nel caso in cui il venditore abbia versato tale imposta all'Erario. L'applicazione di un regime fiscale errato (ordinario anziché reverse charge) costituisce la violazione di un obbligo sostanziale e impedisce all'amministrazione finanziaria di controllare correttamente l'applicazione del regime dovuto, determinando un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro. Conseguentemente, tale IVA non era dovuta e non può essere oggetto di detrazione.
L'agevolazione fiscale che prevede l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per l'atto di cessione di un immobile conseguente all'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria (ai sensi dell'art. 35, comma 10-ter, d.l. n. 223/2006), è applicabile anche quando l'opzione di riscatto viene esercitata in epoca antecedente alla naturale scadenza del contratto.
In tema di imposta di registro per atti di divisione immobiliare, la comunione deve essere considerata unitaria ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 34, co. 4, DPR 131/1986, anche se gli immobili oggetto di divisione sono pervenuti ai condividenti in forza di molteplici titoli (come donazioni, precedenti divisioni e successioni), purché l'ultimo acquisto di quote sia avvenuto per successione mortis causa. In tale contesto, il subentro di nuovi condividenti per successione testamentaria configura una mera variazione soggettiva e non un nuovo titolo costitutivo di comunione; pertanto, non si ravvisano masse plurime.
L'atto di recupero emesso in carenza di tale parere è viziato sotto il profilo della motivazione e determina il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione finanziaria. Non avendo colmato il "vuoto tecnico", l'Ufficio si sottrae all'obbligo di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, rendendo illegittimo e infondato nel merito l'atto impositivo.
In tema di collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) rese dai riders (fattispecie regolate da plurimi contratti a tempo determinato), l'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 opera come "norma di disciplina", applicando la tutela propria del lavoro subordinato a rapporti che, pur rimanendo giuridicamente qualificabili come lavoro autonomo, ricadono nella c.d. "zona grigia" tra autonomia e subordinazione.
La contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, comma 1 cod. pen.), che tutela il bene superindividuale della quiete pubblica e ritaglia il suo ambito di operatività quasi esclusivamente nei rapporti di vicinato e condominiali, è configurabile solo se la condotta rumorosa è astrattamente idonea a determinare un disturbo diffuso e generalizzato di una moltitudine o di una cerchia indeterminata di persone.
I motivi di ricorso sono inammissibili quando si traducono in un complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, cumulando indistintamente censure ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.. Tale formulazione, che si sviluppa senza interruzioni e con una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto disomogenee, pregiudica l'adeguata intellegibilità delle doglianze e rimette impropriamente alla Corte di legittimità il compito di selezione delle censure, violando la funzione del giudizio di legittimità. Risulta inoltre inammissibile la censura di "insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione", non più prevista come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c..

Accedi