Sentenze

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In un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC), la Corte Costituzionale dichiara che non spettava allo Stato (e ai Ministeri competenti) adottare il decreto interministeriale n. 226 del 2024 e le relative circolari applicative, in quanto le misure adottate eccedono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» e determinano una indebita interferenza con la competenza residuale regionale «trasporto pubblico locale» (art. 117, commi quarto e sesto, Cost.).
In materia di professioni, è costituzionalmente legittima la normativa regionale che, nell’esercizio della competenza concorrente in tema di «tutela della salute», istituisce un servizio sperimentale di assistenza psicologica in ambito oncologico (psiconcologia), destinandolo a professionisti (psicologi o medici) già abilitati alla psicoterapia dalla normativa statale. Tale previsione non determina, infatti, la creazione di una figura professionale inedita in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché si limita a individuare i compiti assegnati a figure preesistenti e si attiene ai principi fondamentali posti dallo Stato per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, risultando altresì coerente con gli obiettivi organizzativi stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L'intervento edilizio abusivo oggetto di domanda di condono straordinario (ai sensi del D.L. n. 269/2003 e L. Reg. Lazio n. 12/2004), consistente nel cambio di destinazione d’uso da abitazione a studio professionale e realizzato tramite il mero spostamento di alcuni tramezzi interni, deve essere classificato come "tipologia di abuso n. 6" – ovvero "opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superfici e di volume".
Il procedimento sommario speciale per l'accertamento e la riscossione dei compensi degli avvocati, previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (che richiama l'abrogato Art. 28 L. n. 794/1942), si applica esclusivamente alle controversie relative a prestazioni giudiziali in materia civile. Tale disciplina non è estendibile ai compensi dovuti per l'attività difensiva svolta in sede amministrativa (come dinanzi al TAR e al CGA) o penale. Per queste ultime controversie, si applica l'ordinario giudizio di cognizione o il rito sommario di cognizione ex articolo 702-bis c.p.c., di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Sotto il profilo sostanziale della capitalizzazione degli interessi (anatocismo) successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (art. 7), una volta dichiarata la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale stipulata in data antecedente al 22 aprile 2000, il giudice deve calcolare gli interessi senza operare alcuna capitalizzazione. In tale contesto, la sostituzione del regime di nullità con la reciproca capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, prevista dalla citata delibera, costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.
In tema di ripetizione dell'indebito bancario conseguente alla nullità delle clausole anatocistiche in un rapporto di apertura di credito in conto corrente, ai fini della corretta individuazione delle rimesse aventi natura solutoria (e non meramente ripristinatoria), da cui decorre il termine decennale di prescrizione, i giudici di merito devono previamente eliminare tutti gli addebiti indebiti effettuati dall'istituto di credito e rideterminare il reale passivo del correntista (il "legittimo saldo"), in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 24418/2010.
Ai fini dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi (anatocismo bancario) nei contratti di conto corrente stipulati anteriormente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, non è sufficiente l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche precedenti (poiché afflitte da nullità) né una modifica unilaterale disposta dalla banca ai sensi dell'art. 7, comma 2, Del. CICR. È invece necessaria una modificazione pattizia assistita dalla forma scritta ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Delibera, poiché l'introduzione dell'anatocismo con pari periodicità è ritenuta tendenzialmente o evidentemente peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali.
Ai fini della disciplina sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", la "dichiarazione mendace" (che comporta la revoca dei benefici fiscali e l'applicazione di imposte ordinarie e sanzioni pari al 30%), si configura in qualsiasi ipotesi di accertata non spettanza del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive e oggettive, previste dalla legge.
Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante da un sovrastante lastrico solare o terrazza a livello in uso o proprietà esclusivi, assume la posizione di terzo avente diritto al risarcimento. Tale responsabilità è inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), con responsabilità concorrente del proprietario o usuario esclusivo e del condominio.
In materia di reati contravvenzionali relativi alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008), quali l'omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e la mancata sottoposizione di un dipendente alla sorveglianza dovuta, l'affermazione di responsabilità in capo all'amministratore unico (datore di lavoro formale) è fondata sul dato obiettivo della sussistenza delle violazioni.
In tema di negoziazioni transnazionali per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) ai sensi del D.Lgs. n. 113/2012 (che attua la direttiva 2009/38/CE), la pretesa datoriale di condizionare la convocazione della Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) all'uso esclusivo di una lingua unica (nella specie, l'inglese) senza l'assicurazione di un adeguato servizio di interpretariato, integra una condotta oggettivamente antisindacale.

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