Sentenze

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Il generale divieto di apportare interventi abusivi ulteriori — anche di mero completamento — ad immobili già oggetto di domanda di sanatoria, nelle more della definizione di quest'ultima, sancisce l'illiceità delle nuove opere, le quali, se realizzate in difetto della specifica procedura di cui all'art. 35 della l. n. 47/1985, non possono accedere alla sanatoria edilizia successiva. Inoltre, il diniego di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.lgs n. 42/2004, è legittimo e costituisce atto dovuto se le opere abusive hanno comportato un aumento di superficie e di volume, non rientrando pertanto tra gli abusi minori regolarizzabili, in particolare se insistenti su aree sottoposte a vincoli di pregio paesaggistico e idrogeologico. Per la natura vincolata di tale diniego, i vizi meramente procedimentali, come l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, non determinano l'annullabilità del provvedimento (Art. 21-octies della l. n. 241/1990).
Il ricorso per l'annullamento del diniego di Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, fondato esclusivamente sulla violazione di una norma regionale che impone una distanza minima inderogabile di 200 metri tra impianti a terra di potenza superiore a 200 kW (Art. 6, comma 1, L.R. Toscana n. 11/2011), deve essere accolto.
In materia di ricorso per l'annullamento di un'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti (emessa ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006) e per il risarcimento dei danni, il Tribunale Amministrativo può prescindere dall'esame preliminare dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale per intervenuta acquiescenza (derivante dalla "pressoché integrale esecuzione" dell'ordinanza), qualora il ricorso risulti comunque infondato nel merito. Sotto il profilo della legittimità, la motivazione dell’ordinanza ingiuntiva può essere ritenuta sufficiente quando sia desumibile per relationem dalla comunicazione di avvio del procedimento, specialmente in presenza della mancata presentazione di memorie e/o documenti da parte dei ricorrenti nel corso della fase partecipativa.
In riferimento al regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come disciplinato dalla Legge n. 92 del 2012 e dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015, si ribadisce il principio per cui, mancando i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, il rapporto non è assistito da un regime di stabilità sufficiente.
In materia di reati edilizi, la qualificazione di un'opera come precaria, tale da non richiedere il rilascio del permesso di costruire, è vincolata all'accertamento della sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti, non essendo sufficiente la non permanenza dei materiali o la modalità di ancoraggio (come l'infissione o l'appoggio al suolo) se l'opera è oggettivamente destinata a soddisfare bisogni non provvisori.
Sussiste la responsabilità del Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di custode delle parti comuni, per i danni alle persone derivanti dalla pericolosità intrinseca ed imprevedibile di elementi strutturali quali tombini non fissati e sottoposti al piano di calpestio presenti all'interno del comprensorio condominiale.
In materia di pignoramento presso terzi, la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c., la cui revocabilità in caso di errore è pacificamente ammessa in giurisprudenza, non costituisce un atto processuale di parte in senso stretto. Il terzo che si avveda di essere incorso in un errore incolpevole ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati.
Nella mediazione obbligatoria (e in quella demandata dal giudice), la comparizione personale della parte fisica è condizione necessaria e inderogabile ai fini della rituale realizzazione del procedimento, salvo obiettive e valide giustificazioni. L'assenza non giustificata della parte equivale a una gestione gravemente viziata della procedura di mediazione e comporta, per l'attore, la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.

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