Il generale divieto di apportare interventi abusivi ulteriori — anche di mero completamento — ad immobili già oggetto di domanda di sanatoria, nelle more della definizione di quest'ultima, sancisce l'illiceità delle nuove opere, le quali, se realizzate in difetto della specifica procedura di cui all'art. 35 della l. n. 47/1985, non possono accedere alla sanatoria edilizia successiva. Inoltre, il diniego di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.lgs n. 42/2004, è legittimo e costituisce atto dovuto se le opere abusive hanno comportato un aumento di superficie e di volume, non rientrando pertanto tra gli abusi minori regolarizzabili, in particolare se insistenti su aree sottoposte a vincoli di pregio paesaggistico e idrogeologico. Per la natura vincolata di tale diniego, i vizi meramente procedimentali, come l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, non determinano l'annullabilità del provvedimento (Art. 21-octies della l. n. 241/1990).