Sentenze

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E' censurabile in sede di legittimità il rigetto dell'opposizione basato sulla mancanza di un incarico professionale ad hoc in forma scritta. Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto, il giudice di merito (inclusa la sede di accertamento del passivo) è tenuto ad ammettere l'interessato a provare il conferimento dell'incarico anche a mezzo di testimoni o per presunzioni.
In tema di Imposta Municipale Propria (IMU), è nullo ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avviso di accertamento che sia privo di specifica motivazione riguardo il contestuale diniego dell'esenzione prevista per i cosiddetti "alloggi sociali" dall'art. 13, comma 2, lettera b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato irricevibile ex art. 35 c.p.a. se notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla "piena conoscenza" dell'atto impugnato. Tale principio è volto a contemperare il diritto di difesa del ricorrente con l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e di affidamento sugli effetti giuridici dei provvedimenti.
In materia di notificazione telematica di atti tributari (nella specie: intimazione di pagamento e cartelle esattoriali presupposte), la notificazione effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) deve ritenersi comunque valida anche qualora l'indirizzo PEC del soggetto notificante (mittente) non risulti iscritto nei pubblici registri, come INI-PEC.
In tema di IVA e di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova relativa all'inesistenza spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale può assolverlo mediante presunzioni semplici (ad esempio, l'assenza di idonea struttura organizzativa o, come nel caso di specie, la prova di transazioni sistematicamente "circolari" e a "saldo zero" che escludono intento speculativo). Spetta poi al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con la mera esibizione della fattura o la regolarità formale dei pagamenti.
Costituisce vizio di motivazione meramente apparente, idoneo a determinare la nullità della sentenza per error in procedendo (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), l'ipotesi in cui la Corte di Giustizia Tributaria, pur riconoscendo la corretta applicazione da parte dell'Ufficio del metodo di accertamento induttivo puro di cui al D.P.R. 600/73, comma 2, lett. d bis (che permette di ricostruire il reddito sulla base di presunzioni che non necessitano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), e pur dando atto della sussistenza di un compendio probatorio che evidenzia incoerenze contabili e la "condotta negligente" del contribuente, giunga poi in modo apodittico e contraddittorio all'annullamento dell'avviso di accertamento senza fornire alcuna spiegazione logica della transizione tra le premesse stabilite e la statuizione finale.
Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità per l'omessa sottoscrizione del ricorso introduttivo da parte del difensore opera esclusivamente in presenza di una mancanza radicale, materiale e totale del requisito formale. Di conseguenza, il ricorso deve ritenersi ammissibile qualora la sottoscrizione olografa (o digitale) del difensore sia apposta sull'originale depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (CTP), anche se tale sottoscrizione risulti assente sulla copia notificata all'Ufficio. Questo in linea con il principio fondamentale che mira a limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni d'inammissibilità in danno delle parti.
È inammissibile il ricorso per cassazione che, anche sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione o falsa applicazione di legge (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., come nel caso di contestazione sull'art. 85, D.P.R. n. 917/1986, o sull'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, in tema di ricavi e sanzioni) o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, o a una contestazione diretta dei fondamenti dell'atto impositivo.
In materia di riscossione di debiti tributari erariali (quali Irpef e Irap, incluse le addizionali) relativi a società di persone, i crediti sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale (ex art. 2946 cod. civ.), e non al termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche (ex art. 2948, primo comma, n. 4 cod. civ.), poiché l'obbligazione tributaria, pur se annuale, conserva un carattere autonomo ed unitario.

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