Sentenze

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In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, la stabile modifica del collocamento, con il trasferimento della figlia presso il genitore precedentemente obbligato (il padre), comporta la revoca dell'assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo. Tuttavia, il Giudice di merito (la Corte d'Appello) viola il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., qualora ometta di determinare la quota parte di contributo al mantenimento spettante al genitore convivente (il padre) a carico dell'altro genitore (la madre), in base al principio di proporzionalità che impone a ciascun genitore di provvedere in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice del rinvio è pertanto chiamato ad accertare tale misura alla luce delle disponibilità economiche della madre e dei criteri normativi di valutazione.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nelle selezioni che implicano valutazioni discrezionali dei candidati per l'attribuzione di incarichi di rilievo (come la posizione organizzativa), la Pubblica Amministrazione è tenuta ad assicurare l'imparzialità di chi è preposto alla scelta, in attuazione del principio di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione.

In tema di accertamento tributario, l'onere di provare che il contribuente ricopra il ruolo di amministratore di fatto di una società grava integralmente sull'Ufficio accertatore. Tale onere probatorio non è soddisfatto se gli indizi esibiti a supporto della ricostruzione (come gli esiti istruttori o le dichiarazioni contenute in un p.v.c.) sono ritenuti insufficienti e non trovano riscontro in ulteriori elementi di riscontro oggettivo, la cui acquisizione e allegazione incombe sull'Ufficio stesso.
Il ricorso per cassazione, proposto contro una sentenza non notificata, deve essere dichiarato inammissibile qualora la sua notificazione avvenga oltre il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.. Tale termine, sia esso mensile o semestrale (come nel caso di giudizio introdotto dopo il 4.07.2009), è computato secondo il sistema civile ex nominatione dierum, in virtù degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c.. Ne consegue che il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello della pubblicazione della sentenza. Nel caso di notificazione a mezzo P.E.C., la tempestività è garantita unicamente se la generazione della ricevuta di accettazione avviene entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile. Il superamento di tale limite orario comporta la tardività del ricorso e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, precludendo l'esame del motivo di diritto dedotto dall'Amministrazione ricorrente
Il provvedimento amministrativo che costituisce un atto di conferma c.d. impropria, in quanto meramente ripetitivo di un precedente provvedimento di diniego di rimborso già divenuto definitivo (a seguito di una sentenza passata in giudicato), e che sia stato emesso senza alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
In tema di revocazione di un provvedimento della Corte di Cassazione, è configurabile l'errore revocatorio (ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 391-bis c.p.c.) quando la Corte abbia fondato la dichiarazione di tardività del ricorso sulla erronea supposizione del termine lungo semestrale (art. 327 c.p.c.), omettendo di considerare che, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (nella fattispecie, il 17 giugno 2009), risultava applicabile ratione temporis il termine annuale di impugnazione. Tale errore si risolve in una falsa percezione di un fatto processuale (la data di instaurazione del giudizio) la cui verità era incontestabilmente desumibile dagli atti, determinando una diversa valutazione della situazione processuale.
In tema di contributi consortili per disponibilità irrigua, l'esistenza del beneficio fondiario diretto e immediato si presume ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. n. 215 del 1933, quando sussista un piano di classifica approvato dalla competente autorità e l'immobile sia incluso nel perimetro consortile. In tale evenienza, il Consorzio di bonifica è esonerato dall'onere di provare il beneficio, e grava sul consorziato l'onere di fornire la prova contraria della sua insussistenza mediante dimostrazione di un fatto positivo contrario o tramite presunzioni.
In presenza di ricorsi per Cassazione proposti congiuntamente avverso la sentenza di merito della Commissione Tributaria Regionale (CTR) e la successiva sentenza che rigetta l'impugnazione per revocazione avverso la prima, deve essere disposta la riunione dei ricorsi in applicazione analogica dell'Art. 335 c.p.c.. In tale contesto, l'esame del ricorso avverso la sentenza di revocazione ha precedenza sul ricorso avverso la sentenza di merito per via del suo carattere pregiudiziale.
In tema di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, l'obbligo di adottare le misure idonee a prevenire il danno, stabilito dall'art. 2087 c.c., è considerato adempiuto quando i giudici di merito accertino, in base alle prove acquisite, che il datore di lavoro abbia diligentemente predisposto tali misure informando e addestrando adeguatamente la lavoratrice sulle condizioni della paziente e sulle modalità suggerite dalla tecnica e dall'esperienza per il sollevamento e la movimentazione del disabile.
Nel contesto di una controversia avente ad oggetto la restituzione delle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile non proprio, concesso in godimento nell'ambito di rapporti familiari, si configura la simulazione del contratto di comodato gratuito qualora l'appartamento in questione sia di vecchia costruzione e con impianti vetusti, tale da non poter assolvere alla funzione essenziale del contratto di far godere gratuitamente ed immediatamente il bene ai comodatari. Ritenuta la simulazione, la spesa sostenuta per la ristrutturazione da parte del comodatario, in particolare la nuora, costituisce un pagamento senza titolo (indebito oggettivo) ex art. 2033 c.c. nel momento in cui l'immobile non è più adibito a casa coniugale. La giurisprudenza di legittimità supporta il recupero delle somme utilizzate per la ristrutturazione. Per l'effetto, il proprietario è condannato alla restituzione della somma spesa, dalla quale devono essere scomputate le agevolazioni fiscali di cui l'attrice abbia usufruito per gli anni in cui ha goduto del bene.

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