Sentenze

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Costituisce violazione e falsa applicazione delle norme sui termini di accertamento e irrogazione delle sanzioni (D.P.R. n. 600/1973, art. 43, co. 3; D.P.R. n. 633/1972, art. 57, co. 3; D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, co. 1) la decisione del giudice di merito che dichiari la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere sanzionatorio per l'IVA, negando l'applicazione del raddoppio dei termini di cui al D.L. n. 223 del 2006.
In materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per l'esercizio di attività professionale, l'accertamento circa la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione – che ricorre solo quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi mansioni meramente esecutive – è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
In sede di ricorso per cassazione, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sull'asserita omessa impugnazione di una delle rationes decidendi della sentenza di merito (nella specie, l'incompatibilità della normativa interna con l'art. 49 T.F.U.E.), deve essere disattesa qualora la statuizione centrale (la ratio decidendi prevalente) su cui si fonda la pronuncia impugnata sia l'incompatibilità con un diverso principio del Trattato (nella specie, l'art. 63 T.F.U.E. sulla libera circolazione dei capitali), in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Il ricorso del contribuente, proposto avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero, veniva accolto nei gradi di merito (CTP e CTR), sul presupposto che l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi precludesse l'applicazione della condizione prevista dall'art. 165, comma 8, TUIR.
In materia di TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n. 147 del 2013, il presupposto impositivo resta correlato al possesso o detenzione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'esclusione dall'assoggettamento alla TARI è prevista solo per quella parte della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore (tenuto a provvedere a proprie spese) ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La reciprocità dei comportamenti molesti, pur emergendo in un contesto di significativo conflitto (come quello condominiale), non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori. In tali ipotesi, tuttavia, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza effettiva dell'evento di danno richiesto dalla norma, ossia lo stato d'ansia o di paura della persona offesa, l'effettivo timore per la sua incolumità (o di persone vicine) o la necessità del mutamento delle sue abitudini di vita.
L'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2302 – che definisce la nozione autonoma di diritto dell'Unione di "viaggiatore" come "chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso" – deve essere interpretato in senso estensivo al fine di garantire l'effetto utile della direttiva e assicurare un livello elevato di protezione dei viaggiatori.
L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 (relativo alla definizione, designazione ed etichettatura delle bevande spiritose) deve essere interpretato nel senso che vieta l'utilizzo della denominazione "gin non alcolico" nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda analcolica. Tale divieto è imposto in quanto la bevanda in questione non soddisfa i requisiti stabiliti per la categoria legale di "gin". Specificamente, il "gin" è definito come una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di alcole etilico di origine agricola e deve avere un titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5% vol.. La bevanda analcolica non rispetta tali requisiti.
In tema di risarcimento danni conseguenti al malfunzionamento di un impianto di riscaldamento centralizzato a pannelli radianti, la responsabilità del Condominio ai sensi dell'articolo 2051 c.c. è esclusa qualora l'evento dannoso (nella specie, l'occlusione delle tubazioni per la presenza di morchie e fanghi) sia localizzato nelle condutture che si addentrano nell'unità abitativa del singolo condomino, ovvero negli "stacchi" che dipartono dai collettori di distribuzione verso l'interno dell'appartamento.
Il Direttore dei Lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a utilizzare le proprie competenze tecniche per assicurare il risultato utile atteso dal committente. Pertanto, il suo comportamento non è valutato in riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
La condotta illecita extralavorativa del dipendente, specie se connotata da caratteri di gravità, dolo, e sistematicità, è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è gravato dall'obbligo accessorio di astenersi dal porre in essere, anche fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Tali condotte possono giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva (licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.).

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