Sentenze

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In materia di titoli edilizi, l’Amministrazione comunale è tenuta a svolgere una completa ed effettiva attività istruttoria che consideri l'intera sequenza procedimentale e i titoli edilizi successivi (come le DIA in variante) regolarmente presentati e acquisiti agli atti dell'ente. L’Amministrazione incorre in difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto quando fonda la declaratoria di improcedibilità di una SCIA in sanatoria su un quadro documentale incompleto o parziale, ignorando un titolo edilizio (DIA del 2000) che costituiva parte integrante della sequenza e che aveva già assentito modifiche rilevanti. L’ente, inoltre, deve agire in conformità ai principi di buona fede e leale collaborazione, attivando il potere di soccorso istruttorio per richiedere l’integrazione degli atti o delle certificazioni eventualmente mancanti.
Si conferma la legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale e la correttezza della statuizione di primo grado, in quanto il passaggio dalla destinazione residenziale a quella turistico-ricettiva (case e appartamenti per le vacanze) costituisce un mutamento rilevante della destinazione d'uso.
L’istanza di accesso che, pur essendo formulata in modo generico, verte su documenti soggetti a obbligo di pubblicazione, come le graduatorie concorsuali aggiornate con lo scorrimento degli idonei non vincitori (ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013), deve essere qualificata come accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, del medesimo decreto. Tale diritto spetta a "chiunque" e non richiede la sussistenza di un interesse personale, qualificato e attuale, escludendo pertanto le eccezioni di inammissibilità basate sulla mancanza di legittimazione soggettiva tipica dell’accesso documentale.
I tributi locali a carattere periodico, come la TARSU/TARI, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.). La cartella di pagamento relativa a un tributo per l'anno 2012, notificata nel 2022, è nulla per intervenuta prescrizione. L'onere di dimostrare la tempestiva notifica degli atti presupposti o l'interruzione della prescrizione mediante atti validamente notificati ricade sull'Ente Impositore (o sull'Agente della Riscossione, se evocato in giudizio in sua vece), e la mera produzione degli estratti di ruolo non assolve tale onere probatorio.

In tema di Imposta Municipale Propria (IMU), la risoluzione anticipata di un contratto di locazione finanziaria determina il venir meno del vincolo giuridico che legittimava la detenzione qualificata da parte dell'utilizzatore. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, la soggettività passiva dell'imposta torna in capo al proprietario/locatore dalla data di risoluzione del contratto, anche in assenza della materiale riconsegna dell'immobile da parte dell'ex utilizzatore. L'obbligazione tributaria non è, infatti, correlata al possesso materiale o alla detenzione di fatto del bene, bensì alla titolarità del diritto reale o di un vincolo contrattuale che conferisca la detenzione qualificata, il quale ultimo cessa con la risoluzione.

L'art. 4 DPR n. 633/72 stabilisce che costituiscono esercizio d'impresa commerciale anche art. 4 DPR n.633/72 le cessioni o le prestazioni effettuate dalle associazioni nei confronti dei soci o associati in presenza di corrispettivi specifici o supplementari richiesti agli stessi. Nel caso di specie, la cessione di beni e la prestazione di servizi, nell'ambito delle strutture associative riferibili all'esercizio di un bar, non può farsi rientrare tra le finalità istituzionali di un'associazione culturale, assistenziale o sportiva, in considerazione del fatto che, presso la predetta associazione, la Guardia di Finanza aveva accertato l'inesistenza dei requisiti oggettivi per considerare l'attività ricreativa. Conseguentemente risulta legittima, nell'ambito dell'istituto dell'obbligazione solidale, la scelta insindacabile del creditore di potersi soddisfare nei confronti di uno dei debitori, ovvero il presidente dell'associazione, destinatario dell'atto impugnato.
In tema di opposizione, nel caso di specie ritenuta infondata, ad avvisi di pagamento o a cartella di pagamento aventi per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo consiste, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. La verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica è decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo e ai fini del quantum è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica", con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. Né, nel caso di specie, con la perizia tecnica di parte è stato dimostrato che il compendio immobiliare non avesse ottenuto alcun beneficio, anche indiretto, dagli interventi di manutenzione compiuti dal Consorzio ed essendo irrilevante, come eccepito, che non fossero previsti interventi sugli immobili del contribuente, essendo invece possibile che gli immobili stessi usufruissero di vantaggi indiretti derivanti da interventi compiuti all'interno del perimetro consortile. 
In materia di ricorso per revocazione avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, si applica il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Tale termine ridotto, introdotto dalla L. n. 197 del 2016 in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016, si applica unicamente in relazione ai provvedimenti che siano stati pubblicati o depositati dopo la data di entrata in vigore della novella (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 preleggi e secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte.
In tema di risarcimento del danno da svalutazione monetaria per ritardato rimborso di crediti d'imposta, la contestazione relativa al metodo di calcolo del quantum risarcitorio non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa. Di conseguenza, tale contestazione può essere validamente proposta dalla parte resistente (l'Agenzia fiscale) anche in sede di giudizio di appello di rinvio, specialmente quando la rimessione alla Commissione tributaria regionale (CTR) è avvenuta specificamente al fine di determinare la posta risarcitoria stessa.
In materia di contenzioso tributario-doganale avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni e la disposizione di confisca per presunta introduzione irregolare di merci (contrabbando) transitanti per via ferroviaria attraverso il territorio di un Paese extra-UE (Stato EFTA, come la Svizzera), il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Dogane è infondato qualora i giudici di merito abbiano correttamente accertato la sussistenza della posizione doganale di "merce comunitaria".
In tema di contenzioso tributario per il conseguimento di rimborsi relativi ad agevolazioni fiscali, laddove il giudice di appello (CTR) abbia erroneamente affermato il diritto del contribuente al rimborso senza aver preliminarmente rilevato la decadenza sostanziale dal beneficio, derivante dalla mancata presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa all'annualità di maturazione della spesa (e dunque per violazione del d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis), la Corte di Cassazione può accogliere il relativo motivo di ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, allorquando la decisione adottata dal giudice, ancorché priva di espressa statuizione su un’eccezione o su un motivo di impugnazione, comporti necessariamente la reiezione dello stesso. Il vizio sussiste solo in presenza della totale pretermissione di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto. Pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado che riconosce il diritto al rimborso implicano il rigetto tacito dell'eccezione dell'Ufficio che assumeva la carenza di prova della pretesa del contribuente.

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