Sentenze

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In tema di risoluzione del rapporto di lavoro per "dimissioni per fatti concludenti" (ex art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dalla L. n. 203/2024), la presunzione legale di volontà dismissiva del lavoratore sorge quando l'assenza ingiustificata si protrae oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, il quale prevale sul termine legale residuale di quindici giorni. Il riferimento al termine contrattuale (come i tre giorni previsti dal CCNL Cooperative Sociali) è legittimo in quanto riflette la soglia di tolleranza individuata dalle parti sociali per la sanzione massima della risoluzione. Tale presunzione non può essere neutralizzata dalla lavoratrice che adduca l'impossibilità di ottenere una certificazione medica a causa dell'assenza del proprio specialista di fiducia, poiché tale circostanza non integra la nozione di forza maggiore. Conseguentemente, una volta perfezionata la risoluzione per dimissioni per fatti concludenti, il successivo licenziamento disciplinare cautelativo da parte del datore di lavoro risulta giuridicamente irrilevante.
Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile da accessorio a residenziale integra una modificazione edilizia con incidenza sul carico urbanistico, assoggettata al regime del permesso di costruire, anche in assenza di grandi opere edilizie, quando il cambio funzionale sia desunto dall'analisi complessiva degli interventi eseguiti che, nel loro insieme, rivelino la vocazione a soddisfare esigenze abitative. Una volta accertato l'abuso, l'esercizio del potere sanzionatorio-demolitorio dell'Amministrazione è doveroso e non è richiesto alcun onere motivazionale aggiuntivo, né sussistono affidamenti tutelabili per il tempo trascorso.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il procedimento di condono edilizio, disciplinato in questo caso dall'articolo 32 della Legge n. 47 del 1985 (norma che si applica anche al secondo condono ai sensi della L. n. 724 del 1994), possiede un carattere di specialità. Tale specialità è fondamentale per determinare le conseguenze dell'inerzia amministrativa.
In tema di somministrazione di manodopera a tempo indeterminato, l'obbligo del datore di lavoro (agenzia per il lavoro) di corrispondere l'indennità di disponibilità ai lavoratori in attesa di essere inviati in missione trova la sua fonte direttamente nella legge (Articolo 34 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Il Collegio, riconoscendo la particolare importanza nomofilattica della questione, rimette alle Sezioni Unite l'esame della legittimità dell'applicazione della confisca in relazione al reato di contrabbando semplice (previsto dall'art. 282 del D.P.R. n. 43/1973) e alle violazioni concernenti l'evasione dell'IVA all'importazione (ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 633/1972), in seguito alla depenalizzazione di tali illeciti operata dal D.Lgs. n. 8/2016.
Nel giudizio tributario di appello, prevale il principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale non opera la preclusione per la produzione di nuovi documenti prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c.. L'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente infatti alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza che sia necessario provare che la mancata produzione precedente sia stata causata da circostanze non imputabili alla parte stessa.
Nel giudizio di legittimità, la querela di falso proposta in via incidentale non può estendersi agli atti e ai documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, ma è limitata agli atti del procedimento di Cassazione o ai soli vizi di nullità che inficiano direttamente la sentenza. Qualora la falsità degli atti del giudizio di merito sia definitivamente accertata in sede competente, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su tali atti è la revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c.
In tema di Imposta Municipale Propria (IMU) relativa a fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi, i fondi stessi sono privi di autonoma soggettività giuridica e non possono essere considerati soggetti passivi dell'imposta, in quanto costituiscono patrimoni separati della Società di Gestione del Risparmio (SGR). Ne consegue che la SGR, in qualità di titolare formale degli immobili e in quanto risponde delle obbligazioni contratte per conto del fondo (sebbene nei limiti del patrimonio separato), è l'unico soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU sugli immobili gestiti.
Il giudizio tributario deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere quando risulta in atti che il contribuente ha perfezionato la definizione agevolata di cui all'Art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento del dovuto, e l'Amministrazione Finanziaria ha depositato la relativa istanza di estinzione.
L'estinzione del ricorso per cassazione conseguente alla proposta di definizione accelerata (introdotta dalle modifiche disposte dal D.Lgs. n. 149/2022 all'Art. 380-bis cod. proc. civ.) si verifica quando non sia depositata istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, ed è equiparata alla rinuncia al ricorso.

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