Sentenze

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In materia di controversie di lavoro, segnatamente quelle riguardanti l'impugnazione del licenziamento (per giustificato motivo soggettivo) e le correlate pretese retributive, la previsione di un obbligo di conciliazione da parte della contrattazione collettiva (ad esempio, ai sensi dell'Art. 38 del CCNL Cooperative Sociali) non può, in virtù dell'autonomia negoziale, costituire una condizione ostativa all'accesso alla tutela giurisdizionale.
Il ricorso per Cassazione è accolto e la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta deve essere cassata in quanto affetta da violazione del dato normativo. La Corte territoriale aveva erroneamente respinto l'impugnazione della lavoratrice basandosi sull'applicazione automatica dell'eccezione alla definitività dell'inquadramento superiore, prevista per i casi di sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (art. 2103 c.c. ante riforma 2015 e CCNL Federambiente).
Nel regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il potere inibitorio esercitato dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’Art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990 – consistente nella nota che, contestando la carenza dei presupposti normativi (nel caso specifico, l'erronea applicazione dei commi 5-bis e 5-ter dell'Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 per il cambio di destinazione d'uso), impone il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e invita contemporaneamente il segnalante a conformare il progetto entro un termine – costituisce un atto avente valore provvedimentale e immediatamente lesivo degli interessi del privato.
In materia di appalti pubblici, la clausola della lex specialis (come la Lettera di invito) che richieda l'iscrizione dell'operatore economico nella "white list" a pena di esclusione è nulla (in parte qua) e disapplicabile, per violazione del principio del numerus clausus delle cause di esclusione (Art. 10, co. 2, D. Lgs. 36/2023).
In materia di appalti pubblici, l'esclusione di un operatore economico per grave illecito professionale (ai sensi del D.Lg.vo n. 36/2023) è legittima e non sindacabile se la stazione appaltante verifica la sussistenza di elementi sufficienti, idonei a incidere sull'affidabilità e integrità, supportati da adeguati mezzi di prova.
In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008), nelle aziende agricole non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata dell'azienda sui quali viene svolta un'attività strettamente agricola come la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali, ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 2.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza), censurando l'esclusione assoluta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (esimente ex art. 131-bis cod. pen.) per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
L'articolo 83 del codice di procedura penale (cod. proc. pen.) è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui precludeva all'imputato, esercente la professione sanitaria (sia esso medico “strutturato” dipendente che libero professionista), di richiedere la citazione dell'impresa di assicurazione come responsabile civile nel processo penale. Questa preclusione determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato, soggetto all'azione risarcitoria nella sede penale, e il convenuto nella sede civile, a cui è invece garantita la facoltà di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (ai sensi degli articoli 1917, quarto comma, c.c. e 106 c.p.c.). Tale disparità è inammissibile poiché l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione sanitaria (ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 24 del 2017) assolve a una "funzione plurima" di garanzia. Essa tutela non solo il danneggiato-parte civile (che gode dell'azione diretta contro l'assicuratore, ex art. 12, comma 1), ma anche il danneggiante-imputato, in quanto assicurato, che ha il diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie. Non riconoscendo tale facoltà processuale all'imputato, l’effettività della funzione di manleva dell’assicurazione rimarrebbe compromessa, vanificando le misure volte a garantire un sereno esercizio dell'attività del personale medico e a contrastare le dinamiche della medicina difensiva. L'illegittimità costituzionale è stata dichiarata in via diretta per i medici “strutturati” (art. 10, comma 1, terzo periodo) e in via consequenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953) per i medici liberi professionisti (art. 10, comma 2), al fine di evitare disarmonie nel sistema e ulteriori ingiustificate disparità di trattamento.

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