Sentenze

Search
Il ricorso avverso un'ordinanza di demolizione è infondato qualora il privato non assolva il rigoroso onere probatorio circa l'epoca di realizzazione e la legittima preesistenza del manufatto, che deve fondarsi su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi (quali ruderi o aerofotogrammetrie), essendo irrilevanti le semplici dichiarazioni. A tal fine, la valutazione dell'abuso edilizio deve essere condotta secondo una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, in quanto il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall'insieme degli interventi nel loro contestuale impatto edilizio e funzionale. Quando un immobile abusivo è privo di alcun titolo, l’ingiunzione di demolizione, anche se tardiva, ha natura vincolata e non necessita di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legittimità violata. Tale principio trova piena applicazione qualora le opere configurino una "nuova costruzione" in zona vincolata, per la quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica.
Il ricorso in Cassazione per erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. è fondato e comporta l'annullamento della sentenza impugnata, qualora la Corte di Appello, nel rideterminare la pena e concedere la sospensione condizionale subordinata al pagamento del risarcimento del danno (liquidato per un "significativo ammontare"), abbia integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali del condannato.
Il diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici dell'aggiudicatario in una gara d'appalto, essenziale per l'esercizio del diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario—il quale, tramite l'esame incrociato dell'offerta, dei giustificativi e dei verbali di gara, deve essere posto in grado di verificare la sostenibilità dell'offerta e la correttezza della valutazione della Stazione appaltante—è prevalente rispetto all'esigenza di riservatezza e alla tutela dei segreti tecnici e commerciali. A tal fine, il diniego all'ostensione non può fondarsi su una generica affermazione di "know how". È necessario, invece, che l'informazione sia precisamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva, aderenti ai requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 30/2005. Compete all'Amministrazione, e non al concorrente, l'onere di verificare e motivare l'effettiva sussistenza e la pertinenza di tale segreto tecnico o commerciale.
Ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, nel contesto degli appalti pubblici, la possibilità di operare un ribasso sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante è ammessa, purché giustificata da una più efficiente organizzazione aziendale. Poiché tali costi sono ricompresi nell'importo complessivo a base di gara e nell'offerta, l'interpretazione da parte dell'operatore economico che porti a formulare l'offerta economica al netto della componente dei costi di manodopera costituisce un errore grave. Tale errore, non sanabile, rende l'anomalia dell'offerta comprovata in re ipsa, legittimando la valutazione di non congruità e la conseguente esclusione dalla procedura di gara.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) respinge il ricorso proposto dal privato contro il Comune, ritenendolo infondato, per l'annullamento del diniego di condono edilizio relativo a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La decisione di rigetto si fonda specificamente sulle risultanze istruttorie emerse a seguito dell'ordinanza istruttoria disposta dal Collegio in corso di causa. L'adempimento di tale incombente ha permesso di accertare che l'opera, originariamente presentata come tettoia aperta, era stata successivamente modificata tramite la realizzazione di porzioni di muratura che ne determinavano la chiusura sui tre lati, con conseguente trasformazione della terrazza in superficie utile. Poiché tale trasformazione rendeva l'abuso insuscettibile di condono ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego comunale. Il ricorrente soccombente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Cagliari.
È illegittima l'ordinanza di demolizione che ritenga abusivi interventi come il superamento di quota del solaio o la realizzazione di un muretto d'attico, laddove tali opere integrino minime difformità dimensionali e, per natura e dimensioni, risultino pienamente riconducibili ai limiti percentuali stabiliti dalla normativa sulle tolleranze costruttive.
È costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale che, disciplinando il vincolo di destinazione d'uso ad albergo, non consente ai proprietari degli immobili di presentare motivata e documentata istanza di svincolo nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Tale previsione, limitando la possibilità di rimozione del vincolo solo a presupposti rigidi (come l'oggettiva impossibilità di adeguamento o l'inidoneità territoriale) e disconoscendo un appropriato rilievo all'insostenibilità economica dell'attività, configura un assetto irragionevole e sproporzionato degli interessi contrapposti, risultando lesiva degli articoli 3 e 41 della Costituzione.
La controversia rientra nella giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo quando i ricorrenti non chiedono l'accertamento diretto della natura condominiale delle aree (competenza del Giudice Ordinario), ma contestano l'estensione e l'intensità dei poteri di verifica e di inibitoria del Comune in presenza di una S.C.I.A. o C.I.L.A.S. la cui legittimità è messa in discussione da terzi che si dichiarano comproprietari delle parti interessate dai lavori. L’oggetto del giudizio amministrativo è, dunque, la legittimità dell'azione amministrativa, anche quando la questione di diritto civile (proprietà esclusiva o condominiale) ne costituisce il presupposto di fatto.
È illegittima e fonda l'accoglimento del ricorso l'intimazione a un Condominio di adottare misure di messa in sicurezza a seguito di una frana, qualora tale ordine sia basato su presupposti di fatto rivelatisi fallaci, come un mero accertamento catastale o la presunta natura comune della recinzione di un giardino privato,. In tema di condominio, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva non si ritiene incluso tra le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., e l'onere delle spese di riparazione non può essere posto a carico di tutti i condomini, a meno che non risulti obiettivamente la sua diversa destinazione al necessario uso comune o sussista un titolo negoziale che lo consideri espressamente di proprietà comune. La circostanza che tale recinzione segni il confine perimetrale degli edifici condominiali è insufficiente, da sola, a imporre al Condominio l'obbligo di intervenire per la messa in sicurezza dell'area franata. L'accoglimento del motivo di doglianza relativo alla carenza di legittimazione passiva comporta l'assorbimento di quelli relativi all'imposizione del canone di occupazione di suolo pubblico (C.O.S.A.P.).
L'ordinanza di demolizione di abusi edilizi ha natura vincolata, specialmente quando si tratta di opere di nuova costruzione che richiedono il previo permesso di costruire, pertanto essa è legittima anche in assenza di una specifica motivazione circa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso e non è assistita dalle garanzie partecipative (Art. 7 ss. L. 241/1990), in quanto tali omissioni non produrrebbero comunque effetti vizianti sul provvedimento finale. La successiva presentazione di una SCIA in sanatoria non è idonea ad abilitare ex post abusi di tale gravità, né determina la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, potendo l'illecito essere sanato solo tramite il procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica (Art. 36 T.U. Edilizia) o condono.

Accedi