Sentenze

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Nelle procedure di gara per la fornitura di dispositivi medici, l'esclusione di un operatore economico motivata dalla mancata inclusione del manuale d'uso (IFU) in lingua italiana nell'offerta tecnica, pur essendo tale manuale presente in lingua inglese e completo del contenuto necessario per la valutazione, non è legittima. Tale omissione deve essere configurata come una mera irregolarità formale, e non come l'assenza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica.
In materia di abusivismo edilizio, l'ordine di demolizione (emanato ai sensi dell'art. 31 TUE) costituisce attività doverosa e vincolata da parte dell'Amministrazione e la sua impugnazione non può estendersi alle censure di invalidità derivata relative al provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio (DIA/SCIA), specialmente se tali doglianze siano già state veicolate in un ricorso precedentemente dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e interesse ad agire del progettista, al fine di evitare la violazione del principio del ne bis in idem.
Nelle procedure di appalto di servizi di ingegneria e architettura, qualora la lex specialis (nella specie, il capitolato tecnico prestazionale) stabilisca in modo puntuale e quantificato l'importo dei "compensi professionali non soggetto a ribasso", le censure proposte dal concorrente escluso, dirette a contestare la metodologia di calcolo applicata dall'Amministrazione (ad esempio, sostenendo l'applicabilità del criterio "a vacazione" in luogo del calcolo tabellare) o l'entità stessa del compenso non ribassabile, devono essere rivolte specificamente e puntualmente contro la previsione della lex specialis che ha fissato tale importo. In assenza di tale specifica impugnativa, l'azione amministrativa di esclusione basata sull'inadeguatezza dell'offerta rispetto all'importo non ribassabile stabilito dal bando risulta immune da vizi, in quanto conforme alla lex specialis non gravata.
Il diniego di una domanda di condono edilizio (ex Lege 326/03) è legittimo e il ricorso avverso tale diniego deve essere respinto quando le opere oggetto di sanatoria risultino eseguite in variante essenziale al permesso di costruire (ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01) per il mancato rispetto della distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, come prevista dall’art. 9, punto 2) del Decreto interministeriale 02/04/68 n. 1444.
Nelle procedure di affidamento relative a lavori di ricostruzione post-sisma, pur trovando applicazione la normativa speciale (D.L. n. 189/2016) che, in base alle Ordinanze Commissariali (es. O. n. 126/2022), autorizza l'uso del Prezzario Unico Cratere Centro Italia in alternativa al "prezzario regionale di riferimento vigente", sussiste per la Stazione Appaltante l'obbligo imperativo, informato ai principi di responsabilità, economicità e buona amministrazione, di effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara. L'aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, essendo posto a presidio di interessi pubblicistici quali la qualità delle prestazioni, la serietà dell'offerta e l'effettiva concorrenzialità.
L'annullamento del diniego di accertamento di conformità urbanistica, richiesto ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, integra un vizio di eccesso di potere per carenza d'istruttoria qualora l'Amministrazione comunale ometta di riqualificare la tipologia delle opere abusive in base alla documentazione offerta dalla parte ricorrente e in relazione allo ius superveniens.
In tema di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), è sufficiente l'elemento oggettivo costituito dall'attitudine, anche solo potenziale, del comportamento datoriale a ledere gli interessi collettivi tutelati, a nulla rilevando la presenza di dolo o colpa in capo al datore di lavoro.
In tema di esami di abilitazione alla professione forense, in costanza del regime transitorio di cui all'articolo 49 della Legge n. 247 del 2012, il quale ne esclude l'applicazione immediata, non trova accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione per l'assenza di osservazioni o commenti espliciti.
Il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) in ambito lavorativo non è configurabile qualora il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, prospetti all'aspirante dipendente l'alternativa tra l'accettazione di una retribuzione parzialmente ridotta e la perdita dell'opportunità di lavoro. In tale evenienza, pur sussistendo un ingiusto profitto per il datore (ottenimento di prestazioni sottopagate), manca la prova che l'ottenimento dell'impiego rechi un danno al lavoratore rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione.
Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.), la tutela si estende indefettibilmente alle pertinenze della privata dimora, purché concorrano tre elementi: l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (inclusa l'attività professionale) in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona che ne garantisca la stabilità, e la non accessibilità del luogo a terzi senza il consenso del titolare.
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/801 e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano a una prassi nazionale (anche se stabilita da giurisprudenza vincolante di un organo giurisdizionale supremo) che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno per volontariato a requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva.
Quando il rapporto di lavoro si considera risolto per effetto dell'integrazione della fattispecie di dimissioni per fatti concludenti (assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL, ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015), la causa di estinzione del rapporto si è già perfezionata ex lege per volontà del lavoratore. Di conseguenza, il successivo licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro per i medesimi fatti, anche se posto in essere "in via meramente cautelativa e precauzionale" a fronte della contestazione della lavoratrice, è da ritenersi giuridicamente irrilevante. Tale atto, infatti, non può sanare, modificare o sovrapporsi alla precedente causa di estinzione del rapporto, la cui efficacia risolutiva è già stata definitivamente acquisita per legge.

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