Sentenze

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L'interesse al ricorso del vicino confinante (criterio della vicinitas) contro provvedimenti repressivi edilizi (ordinanza di demolizione o fiscalizzazione) diretti a terzi non è sufficiente, da solo, a radicare l'azione senza la specifica allegazione di un pregiudizio derivante alla propria posizione soggettiva, in particolare quando la questione della sottrazione di cubatura sia superata dalla sussistenza di un vincolo di inedificabilità sull'area di pertinenza del ricorrente.
Il provvedimento di diniego di condono edilizio, richiesto ai sensi della legge n. 326/2003, per opere che comportano la creazione di un nuovo volume in zona sottoposta a vincolo paesaggistico è considerato un atto integralmente vincolato, poiché la valutazione contraria della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali assume valenza co-decisoria nel procedimento, soprattutto in presenza di abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi paesaggisticamente intesi.
L'ordinanza di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, risulta illegittima se i poteri ripristinatori sono stati esercitati dall'amministrazione comunale in relazione a opere che rientrano nell'attività di edilizia libera. In particolare, se la struttura contestata è qualificata come una "pergotenda" amovibile e retraibile, e l'opera ricade nella definizione di attività di edilizia libera (poiché l'elemento principale è la tenda e la struttura è un mero sostegno accessorio, privo di stabilità e permanenza), viene meno il presupposto per l'adozione dell'ingiunzione demolitoria. L'annullamento dell'ordinanza di demolizione comporta, per illegittimità derivata, anche l'annullamento del successivo verbale di accertamento di inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto quest'ultimo costituisce un atto che si pone a valle del provvedimento originario e ne condivide i vizi.
Contro l'ordine di demolizione, l'onere di provare la legittimità e la risalenza dell'opera ricade sul privato, il quale deve fornire elementi probatori rigorosi; in assenza di ciò, le censure astratte e formali non superano la visione complessiva e unitaria dell'abuso, determinando il rigetto del ricorso.
L'annullamento dell'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale per abuso edilizio si impone qualora il provvedimento, pur facendo seguito all'effetto acquisitivo prodottosi ex lege per inottemperanza all'ordine di demolizione, sia viziato per difetto di motivazione e difetto di istruttoria in relazione alla delimitazione dell'oggetto dell'ablazione.
La sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio, irrogata a un avvocato dipendente per condotte di negligenza e trascuratezza reiterata nell’esercizio della professione (quali la tardiva costituzione in giudizio o la mancata presenza ad alcune udienze), deve ritenersi illegittima e sproporzionata (ai sensi dell'art. 28, comma 4 e 5 del CCNL EPNE 1994-1997) se il provvedimento non tiene conto delle circostanze oggettive e soggettive attenuanti che escludono la particolare gravità della condotta.
La sanzione disciplinare conservativa di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (nella specie, per 5 giorni), irrogata a un avvocato per condotte omissive quali la mancata costituzione in giudizio o la mancata partecipazione alle udienze, deve ritenersi infondata e sproporzionata e comporta il rigetto dell'appello dell'Amministrazione.
La rete dei legami parentali incarna uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale, l'interesse del minore. L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983 - visto il combinarsi delle due finalità sottese all'istituto: quella vòlta a tutelare l'interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all'adozione piena - si fonda sull'accertamento giudiziale che essa realizzi il preminente interesse del minore; essa consente un'adozione aperta o mite, perché offre al minore la possibilità di rimanere nell'ambito della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui, senza recidere i legami con la famiglia d'origine, e pertanto senza forzare il ricorso all'adozione piena.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per aberratio ictus. Il rimettente correttamente censura le disposizioni indicate poiché da esse si desume l'impossibilità di riconoscere lo status di figli ai nati da PMA eterologa, praticata da una coppia di donne, e ne fa discendere il vuoto di tutela censurato, con conseguente pretesa lesione degli evocati parametri costituzionali.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso alla PMA eterologa, prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
È stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della Legge n. 40 del 2004 e dell'articolo 250 del Codice Civile. Tali disposizioni sono censurate nella misura in cui impediscono l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche alla cosiddetta madre intenzionale — colei che, legata da una stabile relazione affettiva con la madre biologica, ha condiviso il progetto di genitorialità e prestato il consenso alla P.M.A. eterologa effettuata all'estero — per il minore nato in Italia in tale contesto. L'applicazione di tali norme, infatti, impone la cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento già compiuto dalla madre intenzionale.

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