Sentenze

Search
Il ricorso per Cassazione del professionista, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che miri a contestare la responsabilità professionale o l'esclusione della manleva, è rigettato se la Corte di merito ha correttamente applicato i principi di diritto e la censura si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito.
In materia di infortuni sul lavoro in cantiere, la posizione di garanzia specifica del soggetto investito della qualifica di delegato alla sicurezza (nella specie, anche amministratore delegato dell'impresa affidataria) si estende verso tutti i lavoratori operanti nel cantiere, ivi compresi i dipendenti delle ditte subappaltatrici.
L'obbligo, previsto dall'Articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere e tipologia — inclusi i locatori o sublocatori di immobili con contratti di durata inferiore a trenta giorni — di dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e di comunicarne le generalità alla Questura, postula in via logicamente necessaria l'identificazione de visu.
In tema di condotta discriminatoria collettiva (ex art. 28 D.Lgs. n. 150 del 2011), ove sia accertata la lesione di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale (quali la libertà di pensiero e l'elettorato passivo) causata da un atto datoriale che realizzi uno sviamento degli istituti lavorativi (ferie, permessi), è pienamente confermata la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, la cui liquidazione equitativa deve tenere conto della intrinseca alla tutela antidiscriminatoria, valorizzando la gravità dell'atto e la valenza collettiva degli interessi tutelati.
La decisione della Corte di Cassazione che rigetta un ricorso avverso l'ordinanza relativa al trattenimento di una missiva inviata da un imputato sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., non è impugnabile mediante ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
In materia di contenzioso amministrativo avverso provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) riguardanti abusi di posizione dominante (rito ex art. 119 c.p.a.) la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) a seguito di rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) vincola il giudice nazionale, il quale ha il dovere di recepire e applicare i principi interpretativi forniti dalla Corte in merito all'art. 102 TFUE, senza che sia possibile introdurre argomenti volti a contestare tali principi.
La tutela dei dati biometrici e genetici esige che il loro trattamento da parte delle autorità competenti sia basato sul "diritto dello Stato membro" – inteso come disposizione di portata generale integrata dalla giurisprudenza nazionale, purché accessibile e prevedibile – e sia autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate. L'ammissibilità della raccolta indifferenziata di tali dati, anche nei confronti di persone sospettate di reato doloso, dipende dall'obbligo, per il titolare del trattamento, di rispettare in concreto il principio di minimizzazione. Inoltre, la conservazione di tali dati non deve superare il tempo necessario per le finalità del trattamento, e deve essere garantita da termini adeguati di verifica periodica della stretta necessità di proseguire la conservazione, non essendo richiesto un periodo massimo assoluto.
Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri nei titoli rilasciati. Tuttavia, tale fiducia reciproca non può essere invocata per un titolo di formazione rilasciato nello Stato membro d'origine se esso non è stato autorizzato dalle autorità competenti di tale Stato a certificare qualifiche professionali e, di conseguenza, non è ivi riconosciuto e non offre alcuna garanzia circa il livello e la qualità delle competenze attestate.
La Direttiva 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), in particolare il suo Articolo 1 e l'Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), interpretata alla luce degli articoli 21, 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione dell’ONU).
Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro in virtù della quale, nel corso di un’ispezione nei locali di un’impresa, effettuata nell’ambito di un’indagine per violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE, l’autorità nazionale garante della concorrenza proceda, senza disporre di un’autorizzazione giudiziaria preventiva, alla perquisizione e al sequestro di messaggi di posta elettronica il cui contenuto sia in relazione con l’oggetto dell’ispezione.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, comma primo, della Costituzione – relative all’art. 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella parte in cui non estendono l’esonero totale dal pagamento della quota dei contributi previdenziali (IVS) alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e a quelle con contratto di lavoro domestico. Quanto all'esclusione delle lavoratrici madri titolari di contratti a tempo determinato, l'inammissibilità deriva dal fatto che la normativa in questione è stata introdotta in un percorso sperimentale transitorio e caratterizzato da graduali correzioni successive, fino a giungere alla sostanziale parificazione con le lavoratrici a tempo indeterminato, riconoscendo in tale ambito una maggiore discrezionalità al legislatore. Quanto all'esclusione delle lavoratrici madri con contratti di lavoro domestico, l'inammissibilità è motivata dal carattere speciale del trattamento previdenziale previsto per tale tipologia di rapporto. I contributi dovuti si collocano in una disciplina peculiare e presentano differenze nel calcolo (con la quota IVS complessivamente dovuta inferiore), rendendo impossibile per la Corte procedere a un’uniformazione della disciplina a quella prevista per gli altri contratti di lavoro dipendente. La Corte, pur rilevando le criticità nella disciplina del 2024 e sollecitando il legislatore a dare coerenza sistemica al sostegno delle lavoratrici madri, non può intervenire per estendere la platea delle destinatarie nel limite dei suoi poteri.

Accedi