Sentenze

Search
In tema di definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136/2018, la procedura si intende perfezionata con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata) entro il 31 maggio 2019, purché il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione dell'istanza.
In materia ambientale, l'ordinanza di diffida alla bonifica emessa nei confronti del presunto responsabile della contaminazione (ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/2006) è illegittima e deve essere annullata se l'istruttoria condotta dall'Amministrazione procedente risulta carente nel dimostrare il nesso eziologico (responsabilità per danno colpevole) tra la condotta del soggetto diffidato e l'inquinamento riscontrato.
Il diniego di condono edilizio per opere abusive è legittimo qualora non risulti soddisfatto il requisito dell’ultimazione entro la data limite del 31 marzo 2003, come previsto dalla L. n. 326/2003. Ai fini della condonabilità, l’ultimazione degli edifici (criterio strutturale) coincide con l’esecuzione del “rustico” e il completamento della “copertura”. Il concetto di "rustico" non si esaurisce nello scheletro portante, ma deve intendersi come un’opera comprensiva della muratura di tamponatura, priva di sole rifiniture (quali infissi o pavimentazioni). Le tamponature esterne sono essenziali poiché realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e calcolabili. Non è considerato “ultimato al rustico” un manufatto che presenti tamponature realizzate con materiali leggeri e facilmente amovibili, come arelle di bambù, e che manchi di una copertura integrale, in quanto tali elementi non conferiscono all'edificio una volumetria definita e stabile.
In tema di prevenzione antinfortunistica e responsabilità per lesioni personali colpose derivanti da folgorazione sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro (garante) sussiste pienamente qualora questi abbia omesso di adottare le misure cautelari previste dalla normativa di sicurezza, quali la predisposizione di idonei dispositivi di blocco degli interruttori destinati ad attivare l'energia elettrica e di sistemi per impedire l'accesso a personale non autorizzato all'area del quadro elettrico generale, in violazione dell'art. 80, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. 81/08 e delle prescrizioni della norma tecnica CEI 11-27.
Il combinato disposto degli artt. 4, primo e terzo comma, e 14 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 - che introduce, con effetto dal giorno stesso della pubblicazione un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, da un lato prevedendo, rispettivamente, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, un termine di decadenza triennale dall'azione giudiziaria (in luogo del precedente termine decennale, gia' qualificato di decadenza, anziche' di prescrizione, dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166) e, per le controversie in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra cui i trattamenti economici di malattia, un termine di decadenza di un anno; e, dall'altro lato, stabilendo che la novellata disciplina non si applichi "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore" del decreto innovativo ed "ancora in corso alla medesima data" - deve essere interpretato, alla stregua di criteri logico - sistematici, della ratio legis e dei principi costituzionali, nel senso che il nuovo regime decadenziale non si applica quando, in relazione al ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, si siano gia' verificati i presupposti di decorrenza del termine previdenziale (comunicazione della decisione definitiva del ricorso o scadenza del termine per la pronunzia della medesima) ed il termine sia ancora pendente alla detta data. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' mosse alle succitate disposizioni nell'erroneo presupposto dell'interpretabilita' delle medesime nel senso che restano sottratte alla nuova disciplina decadenziale soltanto le prestazioni previdenziali per le quali il procedimento giudiziario sia stato instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto innovativo e sia ancora in corso a tale data.
L'azione civile volta al risarcimento dei danni derivanti da un fatto illecito considerato dalla legge come reato – come l'omicidio colposo, per il quale è stabilita la prescrizione di dieci anni ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 3 c.p. – è soggetta al termine di prescrizione più lungo stabilito per il reato in base alla prima parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c.
In tema di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, la Legge 8 agosto 1995, n. 335, Art. 3, ha stabilito un regime transitorio per le contribuzioni relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
In caso di trasfusione di sangue infetto dalla quale sia derivata una patologia con esiti permanenti, l'evento morte, qualora sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio, ai sensi dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ.
Sussistono gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, nel rito tributario, nel caso in cui sia incontestato l'omesso pagamento di un tributo e l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato dal solo accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario.
La controversia relativa alle operazioni di mobilità territoriale e professionale straordinaria del personale docente per l'Anno Scolastico 2016/2017, nonostante l'elevato numero di partecipanti, mantiene natura privatistica. In tale contesto, il Giudice Ordinario (G.O.) è chiamato a sindacare la legittimità della procedura.
Il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di riconoscere lo status coniugale di due suoi cittadini dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro durante l'esercizio della libertà di circolazione (Art. 21 TFUE), costituisce un ostacolo a tale libertà in quanto genera seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato e impedisce la continuazione della vita familiare nello Stato d'origine.

Accedi