Il combinato disposto degli artt. 4, primo e terzo comma, e 14 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438 - che introduce, con effetto dal giorno stesso della pubblicazione un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, da un lato prevedendo, rispettivamente, per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, un termine di decadenza triennale dall'azione giudiziaria (in luogo del precedente termine decennale, gia' qualificato di decadenza, anziche' di prescrizione, dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166) e, per le controversie in materia di prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, tra cui i trattamenti economici di malattia, un termine di decadenza di un anno; e, dall'altro lato, stabilendo che la novellata disciplina non si applichi "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore" del decreto innovativo ed "ancora in corso alla medesima data" - deve essere interpretato, alla stregua di criteri logico - sistematici, della ratio legis e dei principi costituzionali, nel senso che il nuovo regime decadenziale non si applica quando, in relazione al ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, si siano gia' verificati i presupposti di decorrenza del termine previdenziale (comunicazione della decisione definitiva del ricorso o scadenza del termine per la pronunzia della medesima) ed il termine sia ancora pendente alla detta data. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' mosse alle succitate disposizioni nell'erroneo presupposto dell'interpretabilita' delle medesime nel senso che restano sottratte alla nuova disciplina decadenziale soltanto le prestazioni previdenziali per le quali il procedimento giudiziario sia stato instaurato anteriormente alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto innovativo e sia ancora in corso a tale data.