In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il ricorso del lavoratore non è meritevole di accoglimento se la società resistente assolve l'onere probatorio dimostrando sia l'effettività della crisi economico-finanziaria e della conseguente riorganizzazione aziendale, sia il nesso di causalità tra tali esigenze e la risoluzione del rapporto. Tali presupposti sono considerati soddisfatti quando la riorganizzazione, adottata in un'ottica di efficientamento e contenimento dei costi, comporta la soppressione delle mansioni del lavoratore (come nel settore del design) a vantaggio della salvaguardia del core business aziendale, che si concentra sullo sviluppo di prodotti tecnologici. Inoltre, la legittimità del licenziamento è rafforzata dalla prova, che grava sul datore di lavoro, dell’impossibilità di repechage del lavoratore, qualora le posizioni lavorative residue o valorizzate (come lo sviluppo software e la Cyber Intelligence) impieghino esclusivamente risorse con professionalità specifiche non possedute dal ricorrente e l'organico aziendale si sia progressivamente ridotto.