Sentenze

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Ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in applicazione dell'art. 2120 cod. civ., la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione. Qualsiasi esclusione di voci retributive dalla base di computo, costituendo deroga a tale principio, presuppone che la "diversa previsione dei contratti collettivi" sia espressa e univoca.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il ricorso del lavoratore non è meritevole di accoglimento se la società resistente assolve l'onere probatorio dimostrando sia l'effettività della crisi economico-finanziaria e della conseguente riorganizzazione aziendale, sia il nesso di causalità tra tali esigenze e la risoluzione del rapporto. Tali presupposti sono considerati soddisfatti quando la riorganizzazione, adottata in un'ottica di efficientamento e contenimento dei costi, comporta la soppressione delle mansioni del lavoratore (come nel settore del design) a vantaggio della salvaguardia del core business aziendale, che si concentra sullo sviluppo di prodotti tecnologici. Inoltre, la legittimità del licenziamento è rafforzata dalla prova, che grava sul datore di lavoro, dell’impossibilità di repechage del lavoratore, qualora le posizioni lavorative residue o valorizzate (come lo sviluppo software e la Cyber Intelligence) impieghino esclusivamente risorse con professionalità specifiche non possedute dal ricorrente e l'organico aziendale si sia progressivamente ridotto.

In tema di controversie per la restituzione del contributo di costruzione a seguito del diniego del permesso, l'azione avverso il silenzio è inammissibile poiché la situazione giuridica azionata è qualificata come diritto soggettivo. Ciononostante, l'azione volta all'accertamento e alla condanna per la ripetizione della somma indebitamente pagata è da ritenersi autonoma e ammissibile, e ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., costituendo l'unico rimedio esperibile in tale sede per tutelare il diritto di credito.
In materia di autorizzazione paesaggistica per interventi in aree soggette a vincolo di natura "panoramica" (ex art. 136, co. 1, lett. d), d.lgs. 42/2004), il diniego fondato sul parere negativo della Soprintendenza è illegittimo e deve essere annullato qualora la motivazione risulti prevalentemente tautologica e stereotipata, limitandosi a trascrivere le prescrizioni contenute nelle schede di paesaggio (PIT) senza illustrare per quale specifica ragione il progetto contrasti con i valori protetti dal vincolo.
In materia di abusi edilizi, l'ordine di demolizione, configurandosi come atto dovuto e vincolato, non è annullabile per omessa comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. n. 241/1990) quando i presupposti di fatto sono incontestati e il quadro normativo di riferimento non consente margini di incertezza, in quanto l'apporto partecipativo non avrebbe determinato un esito diverso dalle determinazioni correttamente assunte dall'Amministrazione.
In materia di sanatoria edilizia ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 380/01 (trasposto nella L.R. n. 16/2016), il diniego è legittimo e inderogabile se l'immobile non soddisfa il requisito della doppia conformità, ovvero la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione dell'istanza. Tale preclusione è assoluta quando l'opera ricade in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità, come la fascia di rispetto di 150 metri dai torrenti (ai sensi della Legge Galasso/art. 142 d.lgs. n. 42/2004), poiché la violazione di tale prescrizione rende impossibile ogni sanatoria. La sussistenza della doppia conformità è un requisito rigido di legge che prevale su eventuali mancati opposizioni dei proprietari confinanti in tema di distanze, non potendo tali circostanze private incidere sui poteri vincolati dell'Amministrazione.
In materia edilizia, le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nell'ambito dell'edilizia libera (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001) unicamente se sono strettamente necessarie per l'utilizzo dell'abitazione e non sono idonee ad alterare la sagoma dell'edificio.
L'installazione di un ascensore nel vano scale di un condominio, anche se finalizzata all'eliminazione di barriere architettoniche per soggetti con disabilità, è legittimamente respinta dall'Amministrazione qualora l'intervento proposto comporti una riduzione della larghezza delle rampe al di sotto del minimo prescritto dal D.M. 236/1989,. Il D.M. 236/1989 (art. 8.1.10) richiede che le rampe di scale costituenti parte comune abbiano una larghezza minima di 1,20 m, e sebbene tale norma possa essere derogata, è necessario che non sia compromessa la fruibilità delle rampe, in particolare garantendo un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazioni di emergenza (art. 6 D.M. 236/1989).
L'amministratore di condominio è destinatario legittimo dei provvedimenti amministrativi di disciplina edilizia (come gli ordini di rimozione di opere abusive) solo se l'abuso concerne le parti comuni dell'edificio, in conformità all'art. 1131, comma secondo, del codice civile,. Qualora sia accertato che le opere abusive siano state materialmente realizzate dal condominio (o dai condomini che ne fanno parte), ma che l'area oggetto di intervento non costituisca né parte comune né pertinenza del condominio, il provvedimento sanzionatorio (come l'ingiunzione di rimozione di una recinzione o di un cancello carrabile) deve essere annullato per difetto di legittimazione passiva del condominio, anche se l'amministrazione ne preserva il potere di riemissione nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili dell'abuso e titolari dell'area.
Il pagamento dell’oblazione edilizia, anche in riferimento a cubature maggiori o ad immobili con destinazione non residenziale, ha la funzione di determinare l’estinzione di taluni reati in materia edilizia. Tuttavia, il versamento dell'oblazione non è sufficiente a garantire la condonabilità dell’abuso se questo eccede i limiti dimensionali massimi (come i 750 metri cubi) stabiliti dalla normativa (L. 724/1994), poiché tali limiti rappresentano un requisito di sanabilità collegato all’entità oggettiva dell'abuso e costituiscono un limite assoluto e inderogabile.
L'autorità amministrativa può legittimamente respingere l'istanza volta al rilascio di un'autorizzazione all'esposizione di più insegne lungo le strade o in vista di esse, qualora tali installazioni, per tipologia (come totem e bandiere), posizionamento e numero, non risultino coerenti con la funzione esclusiva e "passiva" di segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa propria della mera insegna di esercizio (definita dall’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992) ma manifestino, piuttosto, una funzione essenzialmente “attiva” consistente nell’attirare la clientela, elemento tipico della pubblicità.
In materia edilizia e di sanatoria degli abusi, l'inerzia della Pubblica Amministrazione su un'istanza di accertamento di conformità (o SCIA in sanatoria) non si qualifica come silenzio assenso, bensì come silenzio inadempimento, poiché il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo in presenza di un provvedimento espresso dell'Amministrazione procedente.

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