Sentenze

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In materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), il criterio di calcolo stabilito dall'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, accoglie il principio dell'omnicomprensività della retribuzione. Tale principio comporta l'inclusione nella base di computo del TFR di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco.
Ai fini dell'esclusione di un concorrente da una procedura di affidamento per gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), non è espressamente richiesto il requisito della definitività dell'accertamento della violazione. Le violazioni possono essere debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, risultando sufficiente e fidefacente (se non contestato con querela di falso) il verbale dell'A.S.L.. Tali infrazioni sono considerate gravi quando, come nel caso di plurime violazioni di sicurezza e presenza di lavoratori irregolari, abbiano portato al ferimento di un lavoratore, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la gravità quando vi sia stata lesione della salute dei dipendenti, e la mancata adozione di misure correttive adeguate (self-cleaning) conferma l'affidabilità negativa del concorrente.
La legge di gara deve essere interpretata, in conformità con i principi in materia contrattuale (artt. 1362 e 1363 cod. civ.), primariamente secondo il tenore letterale delle sue disposizioni (clare loqui), e in modo sistematico. È inammissibile una interpretazione manipolativa volta a inserire elementi non esplicitati nel testo, specialmente per i criteri di punteggio tabellare, i quali devono essere verificabili ex ante e connotati da certezza, non potendo dipendere da dati ipotetici come il numero stimato di enti che aderiranno a una convenzione.
La realizzazione di un gazebo, pur se pertinenziale all'immobile principale, fuoriesce dal regime dell'edilizia libera (ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001) e richiede l'idoneo titolo edilizio laddove, a causa della sua tipologia costruttiva, risulti stabilmente ancorato al suolo e completamente chiuso sui lati (anche tramite l'uso di vetrate), poiché in tal modo perde il carattere di precarietà e amovibilità, configurando la creazione di uno spazio stabilmente chiuso e di un vero e proprio volume destinato a soddisfare esigenze di carattere permanente.
È nulla ai sensi dell'art. 2077 c.c. la clausola contrattuale individuale che prolunghi convenzionalmente il termine di preavviso per le dimissioni del lavoratore rispetto a quanto previsto dal CCNL, in quanto una tale pattuizione in deroga (pur astrattamente lecita) si traduce in una disciplina peggiorativa (in peius) se manca una controprestazione specifica e sinallagmatica che compensi il maggior vincolo imposto al dipendente. I vantaggi meramente dichiarati, come il computo del periodo ai fini dell'anzianità o dei miglioramenti retributivi, non costituiscono una reale controprestazione se sono già ordinariamente previsti nel rapporto di lavoro subordinato. La nullità di tale clausola comporta il rigetto della domanda del datore di lavoro volta a ottenere l'indennità per mancato preavviso.
Nel contenzioso tributario, l'interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l'incidenza delle difformità degli atti procede richiede che la notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato ".pdf" sia considerata valida, non essendo strettamente necessario l'utilizzo del formato ".p7m", poiché il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana. Il documento informatico notificato tramite PEC gode della stessa efficacia probatoria dell'originale analogico qualora manchi un formale disconoscimento da parte del ricevente (contribuente) in merito alla conformità della copia all'originale formato analogicamente, in ottemperanza all'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 ratione temporis.
In tema di infortuni sul lavoro, per ritenere che la condotta negligente, imprudente o imperita del lavoratore costituisca un rischio eccentrico o esorbitante, tale da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità del titolare della posizione di garanzia, è necessario che il garante abbia posto in essere tutte le cautele finalizzate alla disciplina e al governo anche del rischio derivante dal comportamento imprudente. Qualora, invece, le prescritte misure di sicurezza (come la delimitazione delle aree di stoccaggio o la protezione contro la caduta di materiali) siano state omesse, un eventuale comportamento imprudente del lavoratore non attiva un rischio eccentrico, bensì si colloca nel medesimo ambito di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare e prevenire, confermando la sussistenza della colpa e della responsabilità datoriale. L'evento mortale costituisce, in tale circostanza, la concretizzazione del rischio che le norme cautelari violate miravano a scongiurare.
In materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006), l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) è correttamente motivata quando la condotta è considerata abituale in presenza di plurimi precedenti penali specifici, e non di particolare tenuità per la gravità delle modalità di condotta, in ragione del rilevante quantitativo di rifiuti pericolosi e non e dell'esistenza di un'organizzazione dell'attività illecita.
Deve ritenersi infondata la doglianza relativa all'applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (Art. 131-bis cod. pen.) in relazione al reato continuato di violazione delle norme sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando la concreta manifestazione del reato ne segna un significativo disvalore, con esclusione della marginalità del fatto. In particolare, l'offesa non può essere considerata di lieve entità se la mancanza di igiene nei luoghi di lavoro avrebbe potuto comportare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori, specialmente se il fatto è stato commesso durante la diffusione della pandemia da COVID-19, che imponeva l'adozione di particolari cautele.
Costituisce condotta antigiuridica e fonte di danno erariale l'erogazione di un emolumento economico accessorio (denominato "premialità") in misura fissa e "a pioggia" a tutto il personale docente, in quanto tale distribuzione risulta arbitraria e indebita se avviene in assenza dei minimi criteri di selettività e differenziazione che sono propri dei sistemi di valutazione meritocratici. Tali sistemi sono previsti dalla normativa per assicurare la valorizzazione del merito e l'incentivazione della performance, e la corresponsione indifferenziata degli incentivi frustra la finalità di premiare i docenti più meritevoli, creando un effetto disincentivante sulla produttività e determinando l'indebita erogazione di risorse in assenza di una verificabile utilità per l'Amministrazione.
Le misure regionali che prorogano l'efficacia di disposizioni volte ad autorizzare le Aziende Sanitarie Locali (ASL) a impiegare medici in quiescenza (anche di medicina generale) in progetti aziendali straordinari di assistenza primaria e continuità assistenziale, al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ai cittadini di aree disagiate e prive di copertura medica, si configurano come un rimedio organizzativo straordinario in funzione della tutela della salute. Tali disposizioni rientrano nella competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia "tutela della salute," in riferimento ai profili organizzativi dell'assistenza primaria, e non costituiscono invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" (Art. 117, comma 2, lettera l, Cost.), anche se hanno effetti secondari sul convenzionamento, poiché sono adottate per assicurare l'effettività del diritto fondamentale alla salute (Art. 32 Cost.).

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