Sentenze

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In tema di responsabilità della struttura sanitaria derivante da inadempimento, il soggetto danneggiato (creditore) è tenuto a dimostrare la sussistenza del danno subito e del nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso. La prova non si intende raggiunta quando il danneggiato non riesce a fornire la dimostrazione che i danni lamentati siano conseguenza diretta della cattiva esecuzione dell'intervento chirurgico.
In tema di benefici per le vittime del dovere, l'applicabilità dell'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, non si realizza per il solo fatto che le lesioni siano state riportate nel corso di una delle attività tipizzate (come la vigilanza o l'attività di ordine pubblico), ma richiede che l'evento lesivo rappresenti la concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle specifiche attività.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui la revoca dell'ammissione al beneficio e del connesso decreto di liquidazione degli onorari sia stata disposta dal Giudice di Pace su istanza dell'Agenzia delle entrate, l'interessato ha la facoltà di proporre ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 115 del 2002, per violazione di legge. Tale facoltà sussiste specificamente quando la revoca dell'ammissione è disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, in quanto in queste circostanze la Corte regolatrice ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione, anche in alternativa all'opposizione prevista dall'art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002.
L'opposizione alla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e ai custodi (nonché ai difensori nominati ai sensi della L. n. 217 del 1990), anche se gli incarichi sono stati conferiti nell'ambito di un procedimento penale, introduce una controversia di natura civile. Tale controversia deve essere assegnata e trattata dai magistrati addetti al servizio civile. Di conseguenza, il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti pronunciati su tali opposizioni deve essere assegnato alle sezioni civili.
L'obbligo di installare i dispositivi di rilevamento elettronico della velocità ad almeno un chilometro dal segnale di limite massimo di velocità (la c.d. "regola del chilometro", stabilita dall'art. 25 comma 2 della legge n. 120 del 2010) si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo remoto fisse (autovelox fissi) installate fuori dai centri abitati, e alle situazioni in cui il limite di velocità imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada. Tale prescrizione non trova applicazione per gli accertamenti eseguiti in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale.
Il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto (di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992) non consente la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge della contribuzione massima utile, fissato in 2080 settimane,. La maggiorazione contributiva derivante dall'esposizione qualificata all'amianto ha la precipua funzione di agevolare il conseguimento della pensione, e può operare unicamente in aumento (e non in sostituzione, totale o parziale) della contribuzione già accreditata, entro i limiti necessari a colmare eventuali scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile. Di conseguenza, una volta ottenute le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, non è possibile aggiungere l'ulteriore incremento derivante dall'esposizione ad amianto né è ammissibile procedere al ricalcolo della pensione con l'applicazione del meccanismo della c.d. neutralizzazione per escludere i periodi contributivi meno favorevoli.
In assenza di una norma positiva che sanzioni con l'inammissibilità o la nullità l'omessa indicazione del futuro giudizio di merito in un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., la sola mancata specificazione delle conclusioni di merito non comporta l'inammissibilità dell'istanza se, dal tenore complessivo dell'atto, è possibile dedurre con sufficiente precisione il contenuto della futura domanda a cui la tutela cautelare risulta preordinata. Questo requisito ha carattere meramente teleologico, ricavato sistematicamente in funzione dello scopo dell'atto, e non richiede l'uso di formule solenni o l'esposizione di precise conclusioni di merito. Inoltre, tale interpretazione è coerente con la disciplina dei provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio, per i quali il vincolo di strumentalità risulta fortemente attenuato e l'instaurazione del giudizio di merito non è sempre necessaria (ex art. 669 octies, sesto comma, c.p.c.).
Il provvedimento giudiziario, pur mantenendo ferma la preesistente regolamentazione dell'affido condiviso (in assenza di prova di grave inadeguatezza educativa del genitore o di diretto coinvolgimento dei minori in pratiche specifiche), può disporre l'immediato ordine di inibitoria e rimozione delle foto dei figli minori dai social network qualora risulti la specifica e documentata violazione di precedenti accordi vincolanti tra i genitori che ne vietavano la pubblicazione. Parallelamente, il Collegio, ritenendo necessaria una valutazione approfondita, dispone l'acquisizione di dettagliate informazioni sulla capacità genitoriale delle parti tramite il Servizio Tutela Minori, affinché venga verificata l'influenza di particolari scelte di vita del genitore (come l'adesione a specifiche discipline) sul benessere dei figli, al fine di individuare il più idoneo regime definitivo di affidamento e visita.
La richiesta di conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria (c.d. fiscalizzazione degli oneri), formulata ai sensi dell'Art. 33 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), costituisce una circostanza rilevabile in sede esecutiva e non nella fase di mero accertamento dell'abuso. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare un "motivato accertamento" sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, in particolare quando l'istante alleghi valutazioni tecniche plausibili che prospettino l'impossibilità di eseguire la demolizione senza compromettere la stabilità dell'edificio o aumentarne i rischi statici e sismici. Il mancato esame specifico di tali allegazioni integra il vizio di difetto di istruttoria e di eccesso di potere.
Il contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, è qualificabile come corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria che dà origine a un ordinario rapporto obbligatorio disciplinato dal diritto privato. I diritti che ne derivano sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale.
In materia di provvedimenti repressivi in ambito edilizio, stante il loro carattere vincolato, le censure relative alla mancata partecipazione procedimentale degradano a mera irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, qualora l'intervento repressivo risulti legittimo sul piano sostanziale, in ragione dell’abusività accertata dei manufatti e del mutamento di destinazione d'uso rilevante.

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