Sentenze

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Nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti, la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele tra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante (ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023) deve essere condotta mediante un giudizio complessivo e sintetico, il quale ammette la sussistenza dell'equivalenza anche in presenza di scostamenti rispetto ai parametri normativi, purché tali scostamenti siano marginali e il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione sia almeno pari a quello del CCNL di riferimento. Tale giudizio di equivalenza, al pari del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (ex art. 110, d.lgs. n. 36/2023), riveste natura globale, sintetica e tecnico-discrezionale, mirando ad accertare l'affidabilità complessiva dell'offerta in relazione alla corretta esecuzione del contratto. Di conseguenza, l'Amministrazione può ritenere sostenibile il ribasso offerto se le giustificazioni dimostrano che esso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, essendo il sindacato del giudice amministrativo limitato al controllo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria.
In tema di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso, rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennità supplementare, non si identifica né con la giusta causa ex art. 2119 c.c. né con il giustificato motivo ex art. 3 della Legge n. 604/1966. La giustificatezza trova la sua ragion d'essere nello speciale rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro, rapporto che può essere leso anche da una mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da una importante deviazione dalle direttive generali dell'azienda.
Il procedimento per reclamo giurisdizionale, introdotto dall'art. 35-bis Ord. pen. a tutela dei diritti dei detenuti, riproduce il modello procedurale di esecuzione delineato dall'art. 666 c.p.p.. In virtù di tale assimilazione, il Magistrato di sorveglianza può legittimamente pronunciare la declaratoria di inammissibilità mediante decreto emesso de plano, in assenza di contraddittorio, qualora l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Tale esercizio del potere processuale è consentito solo se l'assenza dei presupposti di ammissibilità è rilevabile ictu oculi e non richiede complessi accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, evitando così il pericolo di adottare un provvedimento di rigetto nel merito senza l'esplicazione del regolare contraddittorio. La necessaria instaurazione del contraddittorio è, dunque, subordinata alla sussistenza di un "fumus di fondatezza" nella prospettazione difensiva del ricorrente.
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenze di condanna per le quali sussista una "doppia conforme" in punto responsabilità, il gravame risulta inammissibile quando mira a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, in quanto tali elementi sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
In materia di trattamento penitenziario dei soggetti ristretti in regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis L. 354/1975, la scelta dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) di limitare l'accesso ai canali televisivi ai "principali canali della rete nazionale" (secondo la Circolare D.A.P. del 2/10/2017) rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa per il contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di ordine e disciplina.
La disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell’assistenza primaria deve necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce nei confronti del diritto fondamentale alla tutela della salute, in attuazione dell’art. 32 Cost.: le relative prestazioni, di natura essenziale, sono necessarie a garantire la qualità e l’indefettibilità del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute.
Il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto (in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il diniego di accesso generalizzato ai canali radio in modulazione di frequenza (FM) o a canali radio digitali aggiuntivi è infondato qualora le limitazioni imposte dalla direzione carceraria, e previste dalla circolare dipartimentale, siano motivate da effettive esigenze di sicurezza e ordine pubblico, in ragione della possibilità di veicolare messaggi dall'esterno attraverso tali canali.
Il diritto fondamentale di autodeterminazione nelle scelte di fine vita, garantito quando sussistono le condizioni per il suicidio medicalmente assistito (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019), impone al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) l'obbligo di assicurarne l'effettiva attuazione. Tale obbligo si traduce, per il SSN e l'Azienda Sanitaria Locale competente, nel dovere di reperire prontamente e fornire i farmaci e la strumentazione tecnologicamente idonea (anche se composta da dispositivi non specificatamente progettati per tale fine, come pompe infusionali con sensori di comando attivabili tramite puntatori oculari), affinché la persona, impossibilitata fisicamente a procedere in autonomia, possa comunque auto-somministrarsi il farmaco letale, superando gli ostacoli di natura tecnica o burocratica.
Sono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, quarta sez. civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dell’art. 579 cod. pen., censurato in quanto non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole. Il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti. L’ordinanza di rimessione, infatti, si esprime sul punto con esclusivo richiamo all’interlocuzione intercorsa con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest; tale esposizione appare carente e inadeguata, proprio su un aspetto che lo stesso rimettente presenta come essenziale alla definizione della fattispecie, in particolare non andando oltre la presa d’atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del SSR. L’incompletezza dei riferimenti circa l’esistenza di idonei dispositivi di autosomministrazione, per di più nel sostanziale difetto di un’attività istruttoria amministrativa o giudiziale, rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che ridonda in un difetto di motivazione sulla rilevanza. Deve infatti affermarsi che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la sussistenza di tutte le condizioni necessarie – ovvero: l’esistenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere decisioni libere e consapevoli – ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego. È proprio la struttura pubblica del SSN, affiancata dal comitato etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle condizioni legittimanti, anche le modalità di esecuzione del suicidio medicalmente assistito, nell’esplicazione di un doveroso ruolo di garanzia che è, innanzitutto, presidio delle persone più fragili. Qualora da rinnovata e più estesa istruttoria emergesse la reperibilità, nei tempi ragionevoli sopra indicati, di strumenti di autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita attivabili da persone nello stato clinico indicato nel giudizio a quo, qualora essi risultassero utilizzabili, nelle condizioni date, il SSN dovrà prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente che sia stato ammesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito.
In materia di benefici fiscali, l'estensione, disposta dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2006, dell'esenzione dall'Irpef del trattamento pensionistico (già prevista per le vittime del terrorismo dall'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004) in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, ha effetto a decorrere dall'1/01/2017. Tale beneficio fiscale è di natura esclusivamente soggettiva e si applica a tutti i "trattamenti pensionistici" goduti, dovendosi escludere che l'esenzione sia applicabile ai soli trattamenti pensionistici che trovino il loro presupposto nel particolare status di soggetto equiparato a vittima del dovere o che abbiano causa dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo. La legge, infatti, estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici senza indicare alcuna necessaria correlazione tra la pensione e l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
L'equiparazione tra le vittime del dovere e i soggetti ad esse equiparati e le vittime del terrorismo, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IRPEF sui trattamenti pensionistici (ai sensi dell'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016), implica che tale beneficio fiscale abbia natura esclusivamente soggettiva. Di conseguenza, l'esenzione si estende a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal soggetto riconosciuto vittima del dovere o ad essa equiparato, e non è limitata unicamente alle pensioni privilegiate o ai trattamenti che abbiano il loro presupposto causale nell'evento specifico che ha determinato il riconoscimento di tale status.
Ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), gli emolumenti sono esclusi dalla base di computo solamente in quanto "sporadici ed occasionali," dovendosi intendere per tali solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite. Ne consegue che i compensi corrisposti a titolo di MBO (management by objective), pur essendo legati al raggiungimento di obiettivi aziendali, alla previa approvazione del bilancio e ad altri elementi concorrenti, mantengono la natura di retribuzione non occasionale e sono computabili ai fini del TFR qualora risultino erogati per un tempo significativo (ad esempio, sei anni consecutivi) e siano collegati a fattori rigorosamente connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, come il raggiungimento di obiettivi assegnati dall'azienda, la permanenza in servizio e l'assenza di violazioni del codice etico. La circostanza che l'ammissione al sistema incentivante dipenda da decisioni aziendali non conferisce di per sé carattere occasionale all'emolumento, in quanto tali decisioni devono presumersi conformi a correttezza e buona fede e non determinate da fattori del tutto eventuali, imprevedibili e fortuiti.

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