Sentenze

Search
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 (Principi di Ragionevolezza ed Eguaglianza) e 24 (Diritto di Difesa) della Costituzione, l’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Il gestore di un mercato online non può invocare gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE (relativi alla responsabilità dei prestatori intermediari, come l'hosting), a fronte di una violazione degli obblighi specifici derivanti dal RGDP (articoli 5, paragrafo 2, e articoli 24, 25, 26 e 32). Questo perché l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2000/31 e l'articolo 2, paragrafo 4, del RGDP stabiliscono che le disposizioni della direttiva sulla responsabilità non possono interferire con il regime del RGDP in materia di protezione dei dati personali.
In materia di illeciti edilizi, la legittimità dell'ordine di demolizione si fonda sulla valutazione complessiva e non atomistica degli abusi, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall'insieme delle opere e dal loro contestuale impatto edilizio, specialmente quando le difformità danno origine a un intervento totalmente diverso e autonomo rispetto a quello autorizzato. L'onere di dimostrare la conformità delle opere o la loro sanabilità ricade sul ricorrente proprietario, mentre la decisione sull'applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva (art. 34 d.P.R. n. 380/2001) deve essere assunta dall'amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione, a seguito di motivato accertamento tecnico che comprovi l'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte legittima dell'immobile.
Nelle procedure di gara per la fornitura di trattamenti extracorporei, l'offerta deve essere ritenuta non conforme e legittimamente esclusa se il prodotto, pur combinando più meccanismi di depurazione ematica, impiega per la rimozione del target molecolare specificamente richiesto (come la rimozione delle citochine) una tecnica (adsorbimento) diversa da quella prescritta come requisito essenziale dal capitolato tecnico (filtrazione/convezione), in quanto il principio del risultato non può prevalere sull'osservanza della lex specialis di gara.
Nel procedimento di accertamento di conformità (sanatoria) di un manufatto edilizio abusivo ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/01, grava sull'interessato l'onere rigoroso di dimostrare la sussistenza della "doppia conformità" dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
In sede di giudizio cautelare in appello, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) accoglie il ricorso e riforma l'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale, la quale aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. L'accoglimento dell'istanza di sospensiva in appello è disposto in quanto sussistono sia il periculum in mora (rappresentato dal ricorrente) sia il fumus boni iuris, individuato nel difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento amministrativo impugnato. Per effetto della riforma, viene accolta l'istanza cautelare in primo grado, con conseguente sospensione del provvedimento dell'amministrazione comunale, e viene ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR affinché provveda alla sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese di lite vengono compensate.
In materia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in ambito edilizio, non sussiste alcun affidamento da tutelare da parte del privato, e non è necessario che l'Amministrazione proceda alla comparazione degli interessi per l'esercizio del potere inibitorio oltre il termine ordinario di trenta giorni, qualora il titolo abilitativo si formi a seguito di una falsa rappresentazione dello stato di fatto legittimo dell'immobile, specialmente se tale condotta scorretta o la criticità risultavano già note al proponente. Ne consegue che l'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato è considerato sostanzialmente in re ipsa.
Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, i partecipanti alla gara sono tenuti a indicare separatamente nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza, a pena di esclusione. Non è consentito inserire il costo della manodopera all’interno delle "spese generali". In particolare, l'allocazione di parte o della quasi totalità dei costi della manodopera all'interno delle spese generali, non distintamente indicati in offerta, e la loro successiva emersione nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia, configurano un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, determinandone l'illegittimità. Questo principio si applica specialmente quando il costo della manodopera ha un rilievo preponderante nell'appalto.
L'istanza di condono edilizio relativa ad abusi "maggiori" (quali l'ampliamento che determina un incremento sia di volumetria che di superficie utile) è in assoluto preclusa (ex lege) qualora l'intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico (come quello imposto ex art. 142, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004). In tali fattispecie, l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria è a esclusivo carico dell’interessato, il quale deve dimostrare che gli interventi non costituiscono abusi ostativi alla condonabilità e che, eventualmente, il vincolo non fosse efficace al momento della realizzazione delle opere.
Il licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore per aver reso una falsa testimonianza in un giudizio civile può costituire giusta causa solo qualora il fatto sia di tale gravità da incrinare irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti. Tuttavia, l'accertamento della falsità della testimonianza e la conseguente legittimità del licenziamento richiedono la prova non solo della difformità tra quanto deposto e la realtà oggettiva, ma anche l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico, ossia la coscienza e volontà del lavoratore di deporre in difformità dal vero.
In materia di controlli a distanza sull'attività dei dipendenti, l'inutilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti tramite impianti audiovisivi scaturisce, in via dirimente, dal fatto che la limitazione all'uso disciplinare (originariamente contenuta nell'autorizzazione amministrativa) sia stata espressamente recepita nel contratto collettivo di lavoro (ccl). Tale recepimento contrattuale, configurandosi come clausola di maggior favore per il lavoratore e quale libera espressione dell'autonomia privata collettiva, prevale sul principio di generale utilizzabilità dei dati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro sancito dall'Art. 4, comma 3, della L. n. 300/1970 (nel testo novellato). Il rilievo vincolante della volontà collettiva rende le registrazioni non utilizzabili a fondamento della contestazione disciplinare.

Accedi