Sentenze

Search
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nelle organizzazioni aziendali complesse articolate in più unità produttive dotate di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t, D.Lgs. n. 81/2008), la qualifica di datore di lavoro può essere riconosciuta "ex lege" e a titolo originario in capo ai soggetti preposti alla direzione delle singole unità, qualora agli stessi siano stati attribuiti effettivi poteri decisionali e di spesa.
La nozione di buon costume di cui all'art. 2035 c.c. non è circoscritta alle sole regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende l'insieme dei principi etici e delle esigenze della morale sociale vigenti in un determinato momento storico, inclusi i comportamenti volti a finalità truffaldine o corruttive. L'accertamento della nullità di un contratto per violazione di norme imperative (art. 1343 c.c.) non preclude un'autonoma valutazione della condotta sotto il profilo dell'immoralità.
In materia di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, la controversia avente ad oggetto la formazione o la riformulazione delle graduatorie dei centri per l’impiego. Tali graduatorie, infatti, non scaturiscono da procedure concorsuali volte alla comparazione dei candidati tramite valutazioni tecnico-discrezionali del merito, ma sono redatte sulla base di parametri di natura sociale predeterminati dalla legge. La giurisdizione del giudice amministrativo resta pertanto limitata esclusivamente all'impugnazione degli atti relativi ai concorsi pubblici in senso stretto.
In tema di reati tributari, segnatamente il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000), le risultanze degli accertamenti fiscali, anche di tipo induttivo e basati sulle rilevazioni dello "spesometro", costituiscono legittime fonti di prova atipiche che il giudice penale può utilizzare ai fini del proprio convincimento, purché sottoposte ad autonoma e critica valutazione a norma dell'art. 192 cod. proc. pen..
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.) è applicabile ad ogni fattispecie criminosa, inclusi i reati di guida in stato di ebbrezza, poiché la valutazione del giudice deve vertere non solo sulla soglia alcoolemica, ma anche sulla modalità della condotta, l'esiguità del pericolo e il grado della colpevolezza.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del preposto per le lesioni colpose occorse al lavoratore deriva dalla sua posizione di garanzia, la quale trae origine sia dall'investitura formale sia dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche di supervisione e controllo. La mancata partecipazione ai corsi di formazione o aggiornamento previsti dalla legge non esclude tale responsabilità, qualora il soggetto abbia concretamente impartito ordini e diretto l'attività lavorativa. Inoltre, in presenza di più titolari della posizione di garanzia (come il datore di lavoro e il preposto), ciascuno è interamente destinatario dell'obbligo di tutela, e l'omissione di cautele antinfortunistiche è addebitabile a ognuno di essi. Sotto il profilo civile, la percezione di una rendita INAIL da parte della vittima non preclude la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, in quanto la prestazione dell'Istituto ha natura indennitaria e non risarcitoria, non coprendo necessariamente tutte le voci del cosiddetto danno differenziale.
In tema di lesioni personali colpose gravi, la mera ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p. non costituisce un elemento automaticamente ostativo all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice non può limitarsi a rilevare la sussistenza dell'aggravante, ma deve procedere a una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, inclusa l'esiguità o meno delle conseguenze dannose del reato.
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dall'imprudenza o negligenza del lavoratore, poiché il datore ha il dovere di proteggere l'incolumità del dipendente anche a fronte di tali evenienze prevedibili. Il concorso di colpa o l'esonero da responsabilità possono configurarsi solo in presenza di un "rischio elettivo", ovvero un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, che si ponga come causa esclusiva dell'evento.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente e adeguata (ex art. 37 D.Lgs. n. 81/2008) costituisce un dovere autonomo e inderogabile, non surrogabile dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore né dall'addestramento pratico sul campo, i quali non esonerano dall'assolvimento degli obblighi formativi teorici e generali. In particolare, le attività di tirocinio o stage curriculari svolte durante il percorso scolastico non possono essere equiparate a un’esperienza professionale in grado di attenuare o escludere la responsabilità datoriale, poiché tali percorsi non costituiscono un rapporto di lavoro e non garantiscono l'acquisizione certificata di crediti formativi in materia di sicurezza. Ne consegue che il datore di lavoro risponde dell'omicidio colposo derivante dall'infortunio occorso qualora l'omessa formazione risulti causalmente legata all'evento, non potendosi considerare "abnorme" o interruttiva del nesso di causalità la condotta imprudente del lavoratore che sia conseguenza diretta e prevedibile della carenza di istruzioni adeguate sui rischi specifici delle attrezzature affidategli.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'omessa impugnazione del decreto di esproprio — atto finale e autonomo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà del bene — comporta l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso gli atti preparatori, quale il decreto di occupazione d'urgenza. Infatti, il provvedimento di esproprio non può essere travolto automaticamente dall'eventuale annullamento degli atti precedenti se non è stato a sua volta impugnato, rendendo così inutile ai fini del ricorrente la decisione sulla legittimità degli atti preparatori.

Accedi