Sentenze

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In tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 deve essere interpretato come una norma di conflitto volta a garantire l'effetto utile del diritto di regresso transfrontaliero degli enti previdenziali. Tale disposizione impone a ogni Stato membro di riconoscere la surrogazione legale operata dall'ente debitore di un altro Stato, impedendo che norme nazionali limitative dello Stato del danno (come quelle che vietano il regresso ai propri enti nazionali) possano ostacolare l'azione dell'istituzione straniera.
In tema di responsabilità medica, la valutazione del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e l'evento di danno (nel caso di specie, l'amputazione di un arto) è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale nesso sussiste qualora un'anamnesi prossima, eseguita con corretta metodologia, avrebbe permesso di rilevare ricoveri precedenti e accertamenti diagnostici già svolti, superando le incertezze diagnostiche e permettendo un tempestivo intervento specialistico che, secondo la buona pratica clinica e con elevata probabilità, avrebbe evitato il danno.
Il cosiddetto preconcordato non è un procedimento autonomo, ma una opzione di sviluppo della procedura concordataria volta ad anticipare l'emersione della crisi. Per la sua ammissibilità, il ricorso non richiede alcuna indicazione aggiuntiva rispetto ai documenti espressamente previsti dalla norma (bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori), essendo estraneo al dettato normativo l'obbligo di indicare già al momento del deposito le linee guida del piano o la specifica soluzione operativa individuata.
In tema di incentivo all'autoimprenditorialità, il diritto del lavoratore a trattenere la NASpI anticipata in un'unica soluzione non viene meno qualora, nel periodo di riferimento, egli presti servizio come vigile del fuoco volontario,. Tale attività, infatti, non è riconducibile allo schema del lavoro subordinato — unico presupposto che ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015 giustificherebbe la restituzione della somma — ma si configura come un rapporto di mero servizio funzionale ed emergenziale, privo di vincolo di impiego con la Pubblica Amministrazione.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la qualifica di committente (ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008) spetta al soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. Tale posizione di garanzia può essere attribuita "di fatto" a chi, pur non avendo una formale investitura contrattuale, solleciti espressamente l'esecuzione dei lavori, ne gestisca le fasi propedeutiche e si avvantaggi concretamente dell'opera.
In tema di benefici assistenziali spettanti ai superstiti delle vittime del dovere, il rinvio operato dalla L. n. 244 del 2007 alle prestazioni previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (di cui alla L. n. 206 del 2004) deve intendersi come un "rinvio oggettivo". Tale rinvio riguarda esclusivamente l'estensione delle prestazioni (ovvero il contenuto economico e la tipologia dei benefici) e non modifica l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, che resta disciplinata dalla L. n. 466 del 1980, art. 6. Ne consegue che le provvidenze non competono ai figli maggiorenni non a carico fiscale della vittima al momento del decesso, qualora il coniuge avente diritto sia vivente. Questa distinzione tra le categorie di beneficiari è ritenuta legittima in quanto la diversità delle fattispecie (vittime del dovere rispetto a vittime del terrorismo) può giustificare una modulazione differenziata della sfera dei superstiti, legata al particolare rilievo sociale o al bene giuridico che il legislatore intende tutelare.
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, l'individuazione dei familiari superstiti legittimati a percepire le provvidenze di legge deve essere effettuata esclusivamente secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 della legge n. 466 del 1980. Pertanto, ai fini del riconoscimento dei benefici, per i fratelli e le sorelle della vittima resta necessario il requisito della convivenza e dell'essere a carico al momento dell'evento. Non trova applicazione in via analogica l'art. 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000 — che estende la platea dei beneficiari ai superstiti non conviventi — in quanto tale norma costituisce una disposizione eccezionale riferibile unicamente alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (colpite da "azioni criminose") e non alla generalità delle vittime del dovere. La distinzione è giustificata dalla natura assistenziale dei benefici per le vittime del dovere, volti a ristorare i congiunti che contavano economicamente sul reddito del familiare deceduto, e non viola il principio di uguaglianza.
In tema di benefici spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere, il combinato disposto dell’art. 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007 deve essere interpretato distinguendo la disciplina soggettiva in base alla natura della provvidenza richiesta. Mentre l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998 spetta ai figli maggiorenni anche se economicamente autonomi, non fiscalmente a carico e in presenza del coniuge superstite, lo "speciale assegno vitalizio" di € 1.033,00 mensili (art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004) resta vincolato all'ordine di precedenza generale che privilegia il coniuge e i figli a carico.
Il licenziamento per giusta causa basato sul fallimento di un cosiddetto test del carrello è nullo laddove la verifica sia stata attuata mediante l'occultamento fraudolento di merce in confezioni sigillate per indurre intenzionalmente il lavoratore in errore, configurando una condotta datoriale contraria ai principi di correttezza e buona fede. L'addebito risulta illegittimo poiché le mansioni di addetto alla cassa non includono compiti di vigilanza antitaccheggio o ispezioni intrusive che esorbitano dall'ordinaria diligenza richiesta per le operazioni di incasso e registrazione della merce. Sussiste inoltre la nullità per discriminazione diretta in base all'età quando la prova viene reiterata selettivamente nei confronti di un lavoratore anziano prossimo alla pensione in un contesto di politiche aziendali volte al turnover generazionale, determinando un trattamento deteriore e persecutorio. La sanzione espulsiva è infine sproporzionata qualora la disattenzione sia stata favorita da una formazione aziendale contraddittoria tra rapidità del flusso di cassa e meticolosità del controllo, unitamente allo stato di ansia indotto nel prestatore dalla sorpresa e dalla modalità del test.
In tema di impugnazioni e reati sessuali contro minori, la struttura giustificativa della sentenza d'appello si salda con quella di primo grado in caso di "doppia conforme", formando un unico corpo argomentativo che il ricorrente deve contestare puntualmente per evitare l'inammissibilità per genericità. Sotto il profilo procedurale, l'errore materiale sulla data dell'udienza nel decreto di citazione non determina nullità se l'atto risulta integrato da altre comunicazioni processuali recettizie che consentono alla difesa l'effettiva conoscenza del calendario processuale. Quanto al merito, per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater cod. pen.), sussiste una presunzione assoluta di invalidità del consenso per i minori di quattordici anni, rendendo irrilevante l'asserita ignoranza dell'età da parte dell'imputato.
In tema di reato continuato (art. 81 cod. pen.), la determinazione del relativo aumento di pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve esercitarlo in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.. Qualora il giudice di rinvio motivi adeguatamente la sussistenza del medesimo disegno criminoso, valorizzando elementi quali l'identità del contesto territoriale e temporale e l'inerzia dei fatti nel medesimo sodalizio criminale, la quantificazione dell'aumento è insindacabile in sede di legittimità. La doglianza relativa all'eccessività di tale aumento è da ritenersi inammissibile se formulata in modo generico e in assenza di vizi di logicità della motivazione.
Nel processo tributario avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per violazioni di obblighi di comunicazione o conservazione documentale (anche verso le autorità tributarie), il giudice deve garantire il rispetto del requisito di proporzionalità sancito dall'ordinamento dell'Unione, il quale riveste effetto diretto. Tale principio consente al contribuente di invocare direttamente la tutela eurounitaria contro normative nazionali che prevedano sanzioni eccessive, caratterizzate ad esempio da minimi edittali elevati, cumuli automatici per ogni lavoratore o violazione e assenza di un tetto massimo complessivo. In virtù del principio del primato, il giudice tributario, qualora riscontri l'impossibilità di un'interpretazione conforme della norma interna, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili, ma deve farlo nei soli limiti necessari a ricondurre la sanzione a equità. Egli non deve dunque annullare l'intero provvedimento sanzionatorio, bensì rimodulare l'importo della pena eliminando gli elementi di sproporzione, assicurando che la sanzione resti comunque effettiva e dissuasiva. Tale attività di integrazione giurisdizionale non contrasta con i principi di legalità e certezza del diritto, in quanto non aggrava la posizione del contribuente ma ne attenua la severità in conformità agli obblighi sovranazionali.

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