Sentenze

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È illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per la Polizia di Stato motivato esclusivamente dal "riferito pregresso uso di cannabinoidi" qualora tale giudizio si fondi unicamente sulla dichiarazione resa dal candidato nel questionario anamnestico (relativa, ad esempio, a un unico episodio adolescenziale). In assenza di ulteriori riscontri in atti dotati di efficacia certativa che conferiscano concretezza alla circostanza riferita, l'esclusione risulta sproporzionata e irragionevole, specialmente se smentita dall'esito negativo degli esami tossicologici attuali e dalla valutazione positiva circa l'assenza di psicopatologie in atto.
In tema di circolazione stradale, non costituisce violazione del divieto di analogia in malam partem l'applicazione dell'art. 186 cod. strada alla conduzione di un monopattino elettrico, in quanto la riconducibilità di tale mezzo alla categoria dei "veicoli" non deriva da un'estensione analogica, bensì dalla formale equiparazione legislativa ai velocipedi operata dall'art. 1, comma 75-quinquies, L. n. 160 del 2019,. Tale disposizione, ancorché inserita in una legge di bilancio, esplica pieni effetti nella definizione del perimetro applicativo delle norme penali di settore, poiché non introduce una nuova fattispecie incriminatrice, ma specifica la natura giuridica del mezzo, confermandone l'idoneità a interferire con la sicurezza della circolazione ai sensi degli artt. 46 e 47 cod. strada.
Qualora la cartella di pagamento non sia stata impugnata nei termini, essa diviene definitiva, determinando l'irretrattabilità del credito. Ne consegue che il successivo preavviso di fermo amministrativo può essere sindacato in giudizio esclusivamente per vizi propri e non per questioni relative all'atto presupposto (come la prescrizione maturata precedentemente), salvo il caso in cui il contribuente dimostri di non aver mai ricevuto la notifica della cartella stessa.
In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024, è stata espressamente abrogata la disciplina (già contenuta nell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 47 del 2014) che consentiva all'aggiudicatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, di eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se prive delle relative qualificazioni, entro il limite del 10% dell'importo complessivo.
In materia di condono edilizio, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, non sussiste un divieto normativo che impedisca l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico su immobili abusivi oggetto di istanza di sanatoria, anche qualora tali interventi comportino la demolizione e ricostruzione del manufatto (riconducibile alla ristrutturazione edilizia), purché le opere siano obiettivamente funzionali al consolidamento sismico e siano state comunicate tramite D.I.A. senza che l'Amministrazione abbia esercitato poteri inibitori. È pertanto illegittimo il diniego di condono motivato sulla sola base della sostituzione del manufatto originale, qualora l'intervento sia stato finalizzato a ottenere la necessaria certificazione di idoneità sismica prescritta dalla legge per il rilascio del titolo in sanatoria.
Nelle procedure concorsuali pubbliche, il principio dell'anonimato degli elaborati costituisce un cardine essenziale derivante dai precetti costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Tale criterio ha valenza generale e incondizionata, mirando a garantire una valutazione priva di condizionamenti esterni e la par condicio tra i candidati.
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la previsione di cui all'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 — che stabilisce per il capo-promotore di un sodalizio armato e composto da più di dieci associati una pena "non inferiore a ventiquattro anni di reclusione" — non integra una "pena fissa" in senso tecnico, ma configura un mero innalzamento del minimo edittale.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, cod. civ., nella parte in cui vieta l’adozione di persone maggiori di età in presenza di discendenti minorenni dell’adottante, senza consentire al giudice una valutazione caso per caso sull’assenza di pregiudizio per questi ultimi. Nonostante l’adozione del maggiorenne abbia subìto un’evoluzione sociologica e giuridica, trasformandosi da istituto di natura meramente patrimoniale (adoptio in hereditatem) a strumento plurifunzionale volto a formalizzare legami affettivo-solidaristici e a tutelare l’identità personale (artt. 2 e 30 Cost.), l’eliminazione dell’automatismo preclusivo eccede i poteri della Corte costituzionale. Una tale deroga comporterebbe infatti una modifica di sistema che richiede l'introduzione di nuovi moduli istruttori e garanzie processuali — come l’ascolto del minore e la ponderazione comparativa degli interessi — attualmente non previsti dal rito camerale per l’adozione dei maggiorenni; la definizione di tali forme processuali spetta in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui consente all'INPS di recuperare i propri crediti (per indebiti o omissioni contributive) trattenendo un quinto della pensione con il solo limite del trattamento minimo, anziché della più elevata soglia di impignorabilità (minimo 1.000 euro) prevista in via generale dall'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.. Il diverso trattamento tra il creditore INPS e la generalità dei creditori non configura una irragionevole disparità di trattamento, bensì un legittimo rapporto tra norma speciale e norma generale. La specificità della disciplina censurata trova fondamento nell’interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilità del sistema previdenziale-solidaristico, volto a ripristinare le risorse necessarie al sostentamento del sistema stesso. Inoltre, la soglia di impignorabilità fissata dal codice di procedura civile non costituisce una "rima obbligata" o una soluzione costituzionalmente imposta. Il paradigma costituzionale dei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" (art. 38, secondo comma, Cost.) non coincide necessariamente con un importo fisso, ma consente al legislatore un'ampia discrezionalità nel bilanciare le esigenze del pensionato con la stabilità finanziaria della previdenza, purché la soglia individuata (nel caso di specie il trattamento minimo, variabile in base al costo della vita) non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 168 del 2023), sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione. La norma censurata, laddove impone al giudice l'applicazione di ulteriori e più gravi misure cautelari nel caso in cui l'organo delegato accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico, non può essere sindacata qualora la questione sia sollevata in via meramente ipotetica ed eventuale. Sussiste, infatti, una netta scissione, logica e cronologica, tra il momento della disposizione della misura cautelare (con controllo elettronico) e la fase successiva dell'accertamento tecnico della sua fattibilità. Ne consegue che il giudice non può sollevare la questione prima che sia intervenuto l'effettivo accertamento della non fattibilità da parte della polizia giudiziaria, poiché solo in quel momento la norma censurata troverebbe concreta applicazione per le valutazioni di competenza del "giudice che procede". Una censura mossa in assenza di tale previo accertamento risulta congetturale e priva dell'attualità necessaria ai fini del giudizio di legittimità costituzionale.
La disciplina che fissa i requisiti e i limiti dimensionali per le strutture ricettive classificate (come affittacamere e B&B) rientra nella competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo. La circostanza che tali norme comportino una compressione del diritto di proprietà non determina un'invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), poiché la limitazione dell'autonomia privata derivante dalla regolazione amministrativa delle attività economiche, stabilita per fini di interesse pubblico, è espressione della facoltà del legislatore regionale di conformare i diritti dei privati in ambiti di propria competenza.
L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è un atto dovuto e vincolato che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'adozione, anche qualora sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell'abuso. L’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dei manufatti ricade esclusivamente sul privato, e l'eventuale vizio di notifica dell'atto è sanato dal raggiungimento dello scopo quando l'interessato ne abbia acquisito piena conoscenza impugnandolo tempestivamente.

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