Sentenze

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In materia di patologie asbesto-correlate (mesotelioma), ai fini dell'accertamento del nesso di causalità individuale, non è sufficiente il ricorso a leggi scientifiche di copertura aventi natura statistico-probabilistica, come la tesi dell'effetto acceleratore derivante da studi epidemiologici. Il giudice non può limitarsi ad applicare il tasso di incidenza probabilistica (causalità generale), ma deve verificare, secondo un giudizio di elevata probabilità logica, se l'abbreviazione del processo patogenetico si sia effettivamente verificata nel caso concreto, individuando segni clinici o informazioni cronologiche che confermino l'accelerazione dell'evento morte nello specifico individuo a causa dell'esposizione protratta durante il periodo di gestione del rischio imputabile al garante.
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, è configurabile la responsabilità del conducente di un carrello elevatore che effettui una manovra di retromarcia "al buio", ovvero con la visuale ostruita dal carico trasportato, senza aver preventivamente accertato l'assenza di persone nell'area di manovra.
In tema di favoreggiamento personale commesso in occasione di un infortunio sul lavoro, la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere applicata automaticamente alle false dichiarazioni rese dai lavoratori agli organi di vigilanza (quali i funzionari ASL) per favorire il datore di lavoro. Il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., pur tutelando il principio del nemo tenetur se detegere, non ha una portata tale da legittimare, al di fuori dell'ambito processuale, la violazione di norme penali poste a tutela della corretta amministrazione della giustizia.
Il datore di lavoro (e responsabile dei servizi di prevenzione e protezione) risponde del reato di omicidio colposo per il decesso di un lavoratore precipitato dal tetto di un capannone qualora abbia omesso di predisporre misure di protezione collettiva (quali reti anticaduta o impalcati), ritenute imprescindibili per i lavori in quota su superfici fragili, e sia rimasto assente dal cantiere senza delegare un preposto che vigilasse sull'osservanza delle norme di sicurezza.
In tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità per l'insorgenza di una malattia professionale (quale un disturbo da panico) è configurabile in capo ai soggetti che, nelle rispettive qualifiche aziendali, omettono di adottare le misure necessarie a prevenire il rischio da stress lavoro-correlato. Nello specifico, integra un profilo di colpa la predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) generico, redatto senza la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e privo di una specifica analisi dei fattori di rischio psichico connessi alle mansioni svolte.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare della posizione di garanzia e gestore dell'area di rischio, è responsabile delle lesioni patite dal lavoratore che precipiti dall'alto durante l'esecuzione di una mansione specifica (nella specie, la tinteggiatura di una fioriera posta sul lato esterno di un ballatoio) qualora abbia omesso di fornire un'adeguata formazione e informazione sui rischi specifici dell'attività (ex art. 36 D.Lgs. n. 81/2008) e non abbia predisposto opere provvisionali, impalcature o altri strumenti di protezione contro le cadute (ex art. 122 D.Lgs. n. 81/2008). Tale responsabilità sussiste anche qualora la dinamica dell'incidente sia legata a una scelta operativa del lavoratore (come lo scavalcamento di un parapetto), laddove tale condotta sia resa necessaria dall'assenza di dispositivi di sicurezza idonei a consentire l'esecuzione del compito impartito in condizioni di stabilità.
Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231 del 2001, i criteri di imputazione dell'interesse (valutazione teleologica ex ante) e del vantaggio (connotazione oggettiva ex post) sono alternativi e possono essere integrati dal risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione di misure antinfortunistiche. Tale risparmio è configurabile qualora la società simuli un contratto di appalto con un lavoratore autonomo per celare un rapporto di lavoro subordinato di fatto, al fine di eludere i costi legati alla formazione, all'informazione e alla fornitura di dispositivi di protezione individuale.
In tema di omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa qualora la condotta del lavoratore sia qualificabile come abnorme, ovvero quando essa sia tale da attivare un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia. Tale interruzione del nesso di causalità può configurarsi in presenza di una palese disobbedienza del dipendente a un ordine preciso e diretto impartito da un superiore gerarchico, volto a impedire lo svolgimento di lavorazioni pericolose o estranee alle mansioni affidate.
In tema di infortuni sul lavoro, la mancata ricostruzione dell'esatta e puntuale dinamica della caduta dall'alto non esclude la responsabilità penale dei garanti (datore di lavoro e coordinatore per la sicurezza) qualora sia accertato che l'evento si è verificato da un'altezza superiore ai due metri. Il nesso di causalità sussiste ogniqualvolta la condotta doverosa omessa (installazione di parapetti o opere provvisionali) sarebbe stata idonea a impedire l'evento in tutte le plausibili sequenze causali prospettate, rendendo irrilevante l'incertezza sullo specifico punto di distacco, purché ciascuna ipotesi sia riconducibile alla violazione della medesima regola cautelare.
In tema di prevenzione antinfortunistica, la condotta colposa del lavoratore non esclude il nesso di causalità tra l’omissione del datore di lavoro e l'evento lesivo, a meno che essa non sia qualificabile come "abnorme". Tale abnormità non coincide con la mera imprevedibilità, ma richiede che il comportamento sia eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il preposto è titolare di una posizione di garanzia che gli impone non solo di vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività, ma anche l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze delle misure di sicurezza e ogni altra condizione di pericolo di cui venga a conoscenza. Tale responsabilità penale sussiste anche qualora il preposto sia privo di autonomi poteri decisionali o di spesa, in quanto la sua funzione ha carattere integrativo e mira a sollecitare l'adozione delle cautele necessarie da parte dei superiori gerarchici. Pertanto, risponde del reato di omicidio colposo il preposto che, consapevole dell'inidoneità di un'area lavorativa e dei rischi connessi alla movimentazione di mezzi pesanti, ometta di segnalare tali criticità, impedendo di fatto l'adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la messa in sicurezza del sito prima dell'inizio delle operazioni.
In tema di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, in qualità di garante deputato alla gestione del rischio, ha l'obbligo di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che preveda specificamente le modalità operative per ogni attività, inclusa la manutenzione, e di fornire ai lavoratori una formazione e informazione adeguata. L'eventuale condotta imprudente del lavoratore non esclude la causalità della colpa del datore di lavoro qualora l'errore del dipendente sia stato determinato proprio dall'omessa formazione o dall'assenza di procedure di sicurezza chiare; in tal caso, la situazione di pericolo non può considerarsi "immediatamente percepibile" se il deficit formativo ha indotto il lavoratore in una falsa convinzione di sicurezza. Infine, ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6, cod. pen.), la riparazione deve essere integrale e avvenire tassativamente prima del giudizio, non assumendo rilievo a tal fine un risarcimento intervenuto in epoca successiva, che può essere valutato solo per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

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