Sentenze

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In tema di liquidazione delle spese processuali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis c.p.c.), qualora l'oggetto del giudizio verta sul riconoscimento cumulativo sia del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento che dello status di handicap grave (ex art. 3, commi 1 e 3, l. n. 104/1992), il valore della causa deve essere determinato in relazione allo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
In tema di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) ex art. 445-bis c.p.c., la domanda volta a ottenere cumulativamente sia il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento che lo status di handicap grave (ai sensi della L. n. 104 del 1992) configura una causa di valore indeterminabile. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, tale cumulo comporta l'applicazione dello scaglione tabellare compreso tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 previsto dal D.M. n. 55 del 2014.
In materia di ricorso per cassazione, il dovere di redigere gli atti in modo chiaro e sintetico, sancito dall'art. 121 c.p.c. e attuato dal D.M. n. 110/2023, impone il rispetto di limiti dimensionali (fissati in 80.000 caratteri, pari a circa 40 pagine) finalizzati a garantire la ragionevole durata del processo e la leale collaborazione tra le parti e il giudice. Sebbene l'inosservanza di tali limiti non determini l'inammissibilità del ricorso, a meno che l'esposizione non risulti talmente oscura o lacunosa da pregiudicare l'intelligibilità delle censure, la superflua prolissità delle difese giustifica una modulazione della liquidazione delle spese processuali. In presenza di un atto che ecceda ingiustificatamente i limiti di caratteri e pagine, il giudice di legittimità può sanzionare tale condotta liquidando le spese ai valori massimi dei parametri forensi.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., dell’art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), che, a fini di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività, comminavano una sanzione pecuniaria ai titolari e ai gestori dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti per la violazione dell’obbligo di indossare la mascherina chirurgica da parte del personale e dei collaboratori dei servizi di ristorazione. La sanzione pecuniaria contestata innanzi al giudice comune è stata irrogata sulla base della sola legge statale, per cui il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate.
L'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 89/391/CEE non si applicano a una normativa nazionale che precluda al lavoratore la possibilità di ricorrere alle autorità o ai giudici per ottenere la riclassificazione del proprio luogo di lavoro come esposto a "condizioni particolari" di rischio, qualora tale azione sia finalizzata unicamente al riconoscimento di diritti compensativi supplementari, quali benefici pensionistici o ferie annuali eccedenti il minimo garantito, che non incidono direttamente sulle misure di prevenzione e protezione della salute durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Costituisce 'orario di lavoro' il tempo dedicato ai tragitti di andata e ritorno che i lavoratori, privi di un luogo di lavoro fisso o abituale, sono tenuti a compiere obbligatoriamente a un’ora definita e con un veicolo messo a disposizione dal datore di lavoro, per recarsi da un punto di raccolta prestabilito (cosiddetta 'base') al luogo di esecuzione della prestazione e viceversa.
In forza degli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2000/78/CE, il licenziamento di un lavoratore disabile per aver superato il limite massimo di assenze per malattia (periodo di comporto) costituisce una discriminazione indiretta e risulta illegittimo qualora il datore di lavoro non abbia preventivamente adottato, o valutato la fattibilità di, "soluzioni ragionevoli" volte a salvaguardare l'occupazione dell'interessato.
In materia di sicurezza sociale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento n. 883/2004, l'esercizio di una "parte sostanziale dell'attività" nello Stato di residenza si configura esclusivamente qualora venga raggiunta la soglia minima del 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione del lavoratore. Tale valutazione è di natura quantitativa e tassativa: l'istituzione competente non può prendere in considerazione altre circostanze (quali il luogo di immatricolazione della nave, la sede del datore di lavoro, il luogo di imbarco/sbarco o i dati storici di navigazione) per compensare il mancato raggiungimento di detta soglia. Per stabilire se tale requisito sia soddisfatto, l'analisi deve basarsi su una valutazione globale della situazione proiettata nei dodici mesi civili successivi a partire dall'inizio dell'esercizio dell'attività in due o più Stati membri. Qualora la quota di attività nello Stato di residenza sia inferiore al 25%, si applica la legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio.
In materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le direttive 89/391/CEE e 2000/54/CE devono essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di imporre la vaccinazione ai dipendenti esposti a rischi biologici (come il virus SARS-CoV-2).

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