Sentenze

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L'omessa allegazione del progetto di assorbimento, richiesto dalla lex specialis per illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, costituisce una carenza sostanziale e strutturale dell'offerta economica, che legittima l’esclusione del concorrente e preclude l'attivazione del soccorso istruttorio, non potendo tale mancanza essere considerata un mero errore formale o un'omissione sanabile ex post.
L'intervento edilizio che consiste nell’ampliamento di un preesistente locale accessorio (stenditoio) mediante la realizzazione di una struttura stabilmente ancorata al suolo, dotata di infissi e copertura rigida, tale da creare un’ulteriore e autonoma unità volumetrica destinata ad abitazione (cucina, bagno, ripostiglio), deve essere qualificato come "nuova costruzione" in totale difformità dal titolo abilitativo. Tale trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, comportando la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello autorizzato, giustifica l’irrogazione della sanzione ripristinatoria della demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, restando esclusa l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le parziali difformità (art. 34 TUED) o per la ristrutturazione edilizia (art. 33 TUED).
In tema di condominio, i balconi aggettanti non rientrano tra le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., a meno che i loro rivestimenti o elementi decorativi (quali frontalini e sottobalconi) non svolgano una funzione estetica prevalente ed essenziale per l'intero stabile, contribuendo al decoro architettonico della facciata. Qualora tali manufatti presentino linee semplici e prive di fregi ornamentali, essi rimangono di proprietà esclusiva dei singoli condomini. È, pertanto, invalida la deliberazione assembleare che ponga indistintamente a carico di tutti i condomini le spese di rifacimento dei balconi, senza distinguere tra gli interventi sulle parti comuni (come cornicioni e facciata) e quelli sulle parti di proprietà individuale, ledendo i diritti dei condomini che non traggono utilità da detti beni.
In materia di professioni, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata alla competenza legislativa dello Stato per il suo carattere necessariamente unitario, restando precluso alle Regioni il potere di dar vita a nuove figure non previste dalla normativa statale. Tale limite è invalicabile anche in presenza di una spiccata vocazione turistica regionale, poiché l'esigenza di una regolamentazione uniforme prevale sulle specificità territoriali.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 (nel testo antecedente alla novella del 2022) nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza al disabile in situazione di gravità. Tale esclusione viola gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, poiché lede irragionevolmente il diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile, il quale deve poter ricevere cure e assistenza prioritariamente all'interno della propria 'comunità di vita', intesa come formazione sociale tutelata indipendentemente dal vincolo matrimoniale. La garanzia di tali diritti inviolabili e incomprimibili prevale sulle esigenze di equilibrio del bilancio pubblico.
In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è responsabile in via esclusiva per i vizi dell'opera derivanti sia dall'impiego di materiali di scarsa qualità (nella specie, calcestruzzo depotenziato) sia da modalità di esecuzione tecnicamente errate, anche qualora tali materiali siano stati forniti da terzi o le modalità operative siano state influenzate dalle indicazioni del Direttore dei Lavori. L'autonomia dell'appaltatore, quale professionista tenuto a un'obbligazione di risultato, permane integra anche in presenza di clausole contrattuali che impongano di assoggettarsi alle disposizioni della Direzione Lavori, a meno che non venga fornita la prova rigorosa che egli sia stato ridotto a "nudus minister", ovvero un mero esecutore privo di qualsiasi potere decisionale e discrezionalità tecnica.
In tema di riscossione coattiva, è illegittima l'intimazione di pagamento che non indichi espressamente le ragioni della decadenza da un precedente piano di rateazione, violando l'obbligo di motivazione e i principi di trasparenza e leale collaborazione. Inoltre, il principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento impone che la decadenza "automatica" prevista dall'art. 19, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 debba essere disapplicata in presenza di una causa di forza maggiore documentata, come una grave patologia oncologica, la quale esclude l'imputabilità del mancato pagamento e comporta il ripristino del beneficio della dilazione.
Integra gli estremi della condotta antisindacale (art. 28 l. n. 300/1970) la violazione del precetto di cui all'art. 29, comma 1-bis, d.lgs. n. 276/2003, che impone di riconoscere al personale impiegato negli appalti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale condotta, oltre a ledere i diritti dei lavoratori, colpisce la funzione di garanzia e controllo attribuita dal legislatore al sindacato "leader" per il contrasto al dumping salariale e la regolamentazione del mercato del lavoro.
La preclusione stabilita dall'art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 — che impedisce nuovi accertamenti contributivi per periodi già ispezionati e trovati regolari — opera esclusivamente all'interno del procedimento amministrativo e non preclude all'INPS di procedere all'addebito dei contributi qualora la subordinazione sia accertata da una sentenza passata in giudicato. L'accertamento giudiziale, sebbene intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro (res inter alios acta), costituisce un elemento di giudizio ineludibile che il giudice del merito deve valutare per ricostruire la realtà dei fatti, non potendo tale pronuncia essere considerata irrilevante ai fini della pretesa contributiva.
In tema di rapporto di lavoro del socio di cooperativa, la libertà del datore di lavoro di scegliere il contratto collettivo applicabile (principio volontaristico) trova un limite invalicabile nei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione sanciti dall'art. 36 Cost.. Qualora venga applicato un CCNL 'innaturale' rispetto all'attività effettivamente svolta, il giudice ha il dovere di verificare, anche d’ufficio, la congruità del trattamento economico attraverso una comparazione parametrica con i minimi salariali previsti dal CCNL del settore affine o merceologicamente coerente (nella specie, il settore alimentare in luogo di quello logistico). Inoltre, attesa la mancanza di un regime di stabilità reale del rapporto a seguito della L. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti retributivi decorre esclusivamente dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in pendenza dello stesso.
In tema di licenziamento disciplinare e controlli a distanza, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri una sola delle molteplici e autonome "rationes decidendi" sulle quali si fonda la sentenza impugnata. Qualora la decisione del giudice di merito si basi, in via alternativa, sia sulla qualificazione della chat aziendale come strumento di lavoro (ai sensi dell'art. 4, comma 2, Stat. Lav.) sia sulla legittimità del controllo difensivo in senso stretto, l'omessa impugnazione della prima qualificazione comporta la definitività della decisione, rendendo irrilevanti le censure relative alla seconda.

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