Sentenze

Search
In tema di violazione del patto di non concorrenza e storno di clientela da parte di un Private Banker, il danno patrimoniale da lucro cessante subito dall'istituto di credito può essere legittimamente quantificato moltiplicando il margine di contribuzione annuo generato dai rapporti stornati per la durata media stimata della relazione bancaria (nella specie, sette anni). Tale criterio di calcolo, se documentato e privo di vizi logici, riflette il valore economico della perdita di redditività futura derivante dall'illecito spostamento delle masse patrimoniali verso un concorrente.
Integra la giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che utilizzi in modo strumentale e fraudolento l'istituto della malattia al fine di sottrarsi alle conseguenze lavorative derivanti dalla sospensione della patente di guida, necessaria per lo svolgimento delle proprie mansioni. La prova della strumentalità può essere desunta dal fatto che le attività motorie svolte durante il periodo di inabilità (come guidare l'auto o la bicicletta) risultino compatibili con lo stato di salute, dimostrando così che la patologia non ostava alla prestazione lavorativa. Tale comportamento, unitamente alla violazione extra-lavorativa della guida in stato di ebbrezza (particolarmente grave per un dipendente con mansioni di autista) e alla violazione delle fasce di reperibilità, determina una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, giustificando la massima sanzione disciplinare.
In tema di estorsione contrattuale (art. 629 cod. pen.), integra il fatto tipico la condotta del datore di lavoro che, nell'ambito di un rapporto di lavoro già instaurato (anche se "in nero" o non conforme ai tipi legali), costringa il dipendente ad accettare condizioni retributive peggiorative o la rinuncia a diritti spettanti attraverso la minaccia, esplicita o larvata, di licenziamento.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l’art. 609-octies del codice penale nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i due terzi. La norma, caratterizzata da un’elevata asprezza del minimo edittale (otto anni di reclusione) e da una vasta latitudine descrittiva che ricomprende condotte dal disvalore marcatamente differenziato, necessita di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto concreto. Il principio di proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa impongono infatti un temperamento sanzionatorio laddove la lesione della libertà sessuale, pur commessa da più persone riunite, presenti un disvalore significativamente inferiore rispetto alle ipotesi ordinarie. La Corte riconsidera così il proprio precedente orientamento alla luce dell’inasprimento delle pene operato dalla legge n. 69 del 2019 e della maturata giurisprudenza sul sindacato di proporzionalità intrinseca della sanzione.
In materia di suicidio medicalmente assistito, le Regioni sono legittimate a dettare norme di carattere meramente organizzativo e procedurale riconducibili alla "tutela della salute" per dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale, ma non possono invadere la competenza esclusiva statale sull'ordinamento civile e penale, né definire autonomamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEA).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 184 del 1983, in combinato disposto con l'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui precludeva al giudice di disporre la sostituzione del cognome dell'adottato minore d'età con quello dell'adottante nell'ambito dell'adozione in casi particolari.
In tema di indennità sostitutiva per ferie non godute, anche per la figura del dirigente apicale, le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile, cui corrisponde un preciso obbligo del datore di lavoro. Il datore di lavoro è gravato dall'onere di provare di aver adempiuto a tale obbligo, non potendo limitarsi a invocare il potere di autodeterminazione del dirigente. Egli deve dimostrare di aver invitato il lavoratore, se necessario formalmente, a fruire dei riposi e di averlo informato accuratamente che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto e della relativa indennità alla cessazione del rapporto. Solo una rinuncia consapevole e deliberata del lavoratore, posto concretamente in condizione di esercitare il proprio diritto, esclude l'erogazione dell'indennità finanziaria.
È legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che, con condotta fraudolenta, falsifica i rapporti di servizio dichiarando di aver effettuato pattugliamenti in determinate località mentre, in realtà, sostava inattivo durante l'orario di lavoro. Ai fini della valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione, il giudice di merito può legittimamente valorizzare i precedenti disciplinari del lavoratore per fatti analoghi, senza che ciò comporti una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o un mutamento dei fatti contestati. Una volta accertata la sussistenza dell'illecito disciplinare, la natura ritorsiva del licenziamento deve essere esclusa qualora il lavoratore non fornisca prove univoche che il recesso sia stato determinato esclusivamente da un intento punitivo del datore di lavoro per precedenti denunce o rivendicazioni del dipendente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. nella parte in cui include le parti comuni di un edificio condominiale (come l'androne) nella tutela prevista per la privata dimora e le sue pertinenze. Tali spazi, infatti, pur non essendo di uso esclusivo, sono connotati da una funzione strumentale alle esigenze della vita domestica e fungono da presidio di sicurezza per le abitazioni individuali. Essi mantengono i caratteri della privata dimora in quanto non sono aperti al pubblico e l'accesso di terzi rimane subordinato al consenso, anche implicito, dei titolari.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (base e rafforzata) e l'obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni come requisiti per l'accesso ai luoghi di lavoro. Tali misure costituiscono un esercizio ragionevole e proporzionato della discrezionalità legislativa, finalizzato alla tutela della salute pubblica, al contenimento del carico ospedaliero e alla protezione dei soggetti più fragili, in coerenza con le evidenze medico-scientifiche disponibili al momento della loro adozione. La conseguente sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso, incluso l'assegno alimentare, non viola i diritti fondamentali al lavoro e alla dignità della persona (artt. 2, 4, 32 e 36 Cost.), poiché l’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa deriva da una libera scelta individuale del lavoratore di non adempiere agli obblighi di prevenzione sanitaria. Tali obblighi integrano ex lege il contratto di lavoro, determinando una rilevanza meramente sinallagmatica del loro inadempimento: se la prestazione offerta non è conforme alle condizioni di sicurezza legali, il datore di lavoro può legittimamente rifiutarla, sospendendo il nesso di corrispettività economica senza che ciò comporti la perdita del posto o sanzioni disciplinari. Infine, l'esclusione dell'assegno alimentare è giustificata dalla natura stessa della misura, legata alla prestazione lavorativa, e dalla differenza rispetto alla sospensione cautelare per procedimenti penali o disciplinari, dove l'impedimento è determinato da una rinuncia unilaterale del datore e non da una scelta del prestatore.
In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, il principio di invarianza della soglia di anomalia, sancito dall'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, opera esclusivamente dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, rendendo la soglia immodificabile da quel momento in poi.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale in una gara d’appalto, la qualificazione dei servizi deve essere effettuata sulla base della natura effettiva delle prestazioni svolte alla luce delle definizioni normative, e non esclusivamente sulla denominazione formale dei progetti approvati o sulla loro paternità originaria. In tale contesto, le stazioni appaltanti possono legittimamente basarsi su certificazioni rilasciate da soggetti privati, gravando sulla parte ricorrente l'onere di fornire la prova rigorosa dell'eventuale falsità o incompatibilità di quanto attestato.

Accedi