Sentenze

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In tema di tutela del lavoratore fragile (affetto da patologie oncologiche o gravi disabilità), il datore di lavoro che, pur essendo a conoscenza dello stato di salute e avendo ricevuto la relativa certificazione medica, ometta di adibire immediatamente il dipendente allo smart working, pone in essere una condotta illegittima e discriminatoria. Tale omissione non può essere sanata inducendo il lavoratore a fruire di ferie per coprire periodi di cure o accertamenti, né costringendolo a prestazioni in presenza che ne aggravino lo stato di stress o ne pregiudichino l'incolumità fisica.
In tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la legittimazione ad esercitare i diritti di controllo e promozione di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970 spetta esclusivamente ai lavoratori impiegati nell'azienda e alle loro rappresentanze (r.s.a., r.s.u. o delegati interni), con esclusione delle organizzazioni sindacali territoriali esterne, salvo esplicite deleghe, in quanto la norma mira a favorire il coinvolgimento diretto di chi opera nel concreto ambiente di rischio.
In tema di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, della L. n. 300 del 1970 trova applicazione ogni qualvolta la condotta accertata risulti punibile con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo o del regolamento aziendale, anche quando tali previsioni siano espresse attraverso clausole generali ed elastiche.
In tema di demansionamento professionale (con particolare riferimento al regime antecedente al D.Lgs. n. 81/2015), l'indagine sull'equivalenza delle mansioni non può limitarsi a un raffronto astratto tra i livelli di inquadramento, ma deve accertare in concreto che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, garantendone l'accrescimento professionale. Il danno patrimoniale alla professionalità non è configurabile in re ipsa, ma può essere provato attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, quali la durata della dequalificazione, lo svuotamento di autonomia e potere decisionale, e l'impoverimento del bagaglio professionale con riflessi sulla ricollocabilità nel mercato del lavoro, legittimando in tal caso la liquidazione in via equitativa.
In tema di disciplina dell'immigrazione, l'assunzione del lavoratore straniero deve avvenire necessariamente presso lo specifico datore di lavoro in favore del quale è stato emesso il nulla osta al lavoro subordinato, salvo i casi di impossibilità sopravvenuta o la sussistenza di cause eccezionali.
La misura della revisione della patente di guida, prevista dall’art. 128 del Codice della Strada, non ha natura di sanzione amministrativa ma costituisce un provvedimento cautelare preventivo, finalizzato esclusivamente a garantire la sicurezza della circolazione stradale.
In tema di nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri (cd. "decreto flussi"), la verifica della capacità economica del datore di lavoro non deve limitarsi al solo risultato netto di gestione, ma deve includere una valutazione globale di indici quali il volume d'affari e la solidità aziendale. Tuttavia, la presenza di elementi di grave inaffidabilità, come l'irregolarità nel versamento dei contributi assicurativi, l'inoltro di un numero sproporzionato di istanze e l'irreperibilità del legale rappresentante, costituisce adeguata motivazione per il rigetto delle domande. Inoltre, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento tardivo, non sussistendo una norma che preveda la decadenza del potere amministrativo allo scadere del termine stesso.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione (già posizioni organizzative) non costituisce una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, poiché non determina un mutamento del profilo professionale o dell'area di inquadramento, ma solo un mutamento temporaneo di funzioni. Tali atti rientrano nel novero dei provvedimenti di micro-organizzazione, espressione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, e riguardano posizioni di diritto soggettivo. Pertanto, le controversie relative alla legittimità di tali incarichi sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, risultando inammissibile il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che la disciplina europea d'emergenza per il settore energetico, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2022/1854 e alle direttive sulla promozione delle rinnovabili e sul mercato elettrico, consente agli Stati membri di introdurre misure nazionali che limitino i ricavi dei produttori inframarginali attraverso tetti di prezzo inferiori ai 180 EUR/MWh, purché tali interventi siano basati su criteri oggettivi e non compromettano la redditività degli investimenti.
In tema di condominio, la deliberazione dell'assemblea che decida su un oggetto non contemplato nell'ordine del giorno o che violi prescrizioni legali relative al procedimento di informazione dei condomini è affetta da annullabilità e non da nullità. Ne consegue che tale vizio deve essere fatto valere entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., superato il quale la delibera diviene valida ed efficace per tutti i partecipanti.
L’adempimento degli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela, prescritti dagli artt. 15, 18 e 19 del D.Lgs. n. 231/2007 a carico degli intermediari finanziari, non determina l'automatica ammissibilità di un rinvio pregiudiziale volto a qualificare l'operatore bancario come pubblico ufficiale ai fini della contestazione della firma sul contratto.

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