La violazione del divieto di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, C.d.S.) non è legittimamente contestabile qualora il conducente venga sorpreso a bordo di un veicolo fermo, a motore spento, per un tempo considerevole (nella specie, almeno venti minuti) e in circostanze tali da escludere sia una condotta di guida immediatamente precedente al controllo, sia l'intenzione di riprendere la marcia in stato di alterazione,. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento di revoca della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 218, comma 6, C.d.S. (circolazione durante il periodo di sospensione), qualora l'originaria sanzione accessoria della sospensione risulti priva di un valido presupposto di accertamento, venendo meno la base giuridica della contestata circolazione abusiva.