Sentenze

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il noleggiatore o concedente in uso di attrezzature (ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 81/2008) riveste una posizione di garanzia che gli impone di attestare e garantire, al momento della consegna, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dei mezzi ai fini della sicurezza.
In tema di debiti tributari del de cuius, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non preclude all'Amministrazione finanziaria il potere di accertare l'esistenza e l'ammontare dell'obbligazione tributaria (cosiddetti an e quantum). Tuttavia, tale accettazione limita la responsabilità dell'erede intra vires hereditatis, rendendo il debito esigibile nei suoi confronti solo qualora, al termine della procedura di liquidazione, sussista un residuo attivo in suo favore. L'erede può far valere tale limitazione impugnando l'atto della riscossione (cartella di pagamento o intimazione), e il giudice tributario ha il potere di accertare incidenter tantum (in via incidentale) la qualità di erede beneficiato e lo stato della liquidazione al fine di quantificare correttamente il debito d'imposta esigibile.
In tema di prescrizione, la causa di sospensione prevista dall’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile deve ritenersi estesa anche ai conviventi di fatto, poiché la mancata previsione di tale istituto determina una violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. La ratio della norma non risiede nel dato formale del vincolo matrimoniale, bensì nel profilo sostanziale del legame affettivo-familiare e della comunione di vita, che rendono moralmente inesigibile dal partner creditore il compimento di atti interruttivi della prescrizione (come la notifica di atti giudiziari o costituzioni in mora). Tali iniziative, infatti, verrebbero percepite come lesive della fiducia reciproca, costringendo irragionevolmente il convivente a scegliere tra il sacrificio del proprio diritto e il rischio di compromettere l’unità e l’armonia del nucleo familiare. L’operatività della sospensione tra i conviventi (sia eterosessuali che dello stesso sesso) non richiede necessariamente la registrazione anagrafica prevista dalla legge n. 76 del 2016, la quale funge da solo strumento probatorio agevolato; l’esistenza e la durata della stabile convivenza possono essere accertate in sede giudiziale con ogni mezzo di prova. Tale conclusione riflette l'evoluzione dell’ordinamento verso una concezione pluralistica della famiglia, dotata di piena dignità e protezione costituzionale in quanto formazione sociale dove si esprime la solidarietà tra i componenti.
In materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004, letto in combinato disposto con gli articoli 4 (parità di trattamento) e 6 (totalizzazione dei periodi) del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina il diritto all'integrazione al trattamento minimo di un assegno di invalidità a requisiti contributivi più rigorosi per i lavoratori migranti rispetto ai lavoratori stanziali. Nello specifico, risulta incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina (come quella italiana) che richieda dieci anni di contribuzione nazionale per i soggetti che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione maturando contributi in altri Stati membri (o in Svizzera), laddove per i lavoratori che hanno operato esclusivamente nello Stato membro di residenza sia previsto un requisito inferiore di soli cinque anni. Il principio di parità di trattamento vieta infatti non solo le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche quelle dissimulate o indirette che, applicando criteri apparentemente neutri, svantaggiano di fatto i lavoratori migranti rispetto a quelli che hanno svolto l'intera attività nello Stato di residenza. Pertanto, le istituzioni competenti devono tenere conto dei periodi di assicurazione maturati all'estero come se fossero stati maturati sotto la propria legislazione nazionale ai fini del raggiungimento dei requisiti per la prestazione minima.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis terzo comma numero 3 del codice penale nella parte in cui impediva di riconoscere la particolare tenuità del fatto per il delitto di incendio boschivo colposo. La decisione si fonda sulla violazione dell’articolo 3 della Costituzione a causa della manifesta irragionevolezza di un divieto che escludeva l'unico delitto colposo tra quelli di comune pericolo dal beneficio della non punibilità. I giudici hanno evidenziato una inspiegabile anomalia nel confronto con il disastro ambientale colposo poiché quest'ultimo reato pur essendo strutturalmente più grave e caratterizzato da un'offensività maggiore verso gli ecosistemi permette l'accesso all'esimente che era invece preclusa all'incendio boschivo. La Corte ha inoltre osservato che le condotte di incendio boschivo colposo sono estremamente eterogenee e possono includere fatti di minima entità come il rogo di semplici sterpaglie con danni lievi per i quali la punizione risulterebbe contraria al principio di extrema ratio della pena. Resta invece dichiarata inammissibile la questione relativa alla proporzionalità della pena ex articolo 27 della Costituzione in quanto ritenuta ipotetica ed eventuale nella fase dell'udienza preliminare.
È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020), nella parte in cui prevede l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen rispetto alla valutazione dell’istanza di emersione, impedendo la regolarizzazione del cittadino straniero segnalato nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.
In tema di risarcimento del danno per perdita di chance nel rapporto di lavoro, l’accertato inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di correttezza e buona fede — manifestatosi attraverso l'omissione dei criteri di scelta in una procedura di selezione — rende il danno certo quanto all'an debeatur.
In tema di malattie professionali (quali asbestosi, mesotelioma e carcinoma polmonare) derivanti dall’esposizione all'amianto, la responsabilità penale del datore di lavoro e dei titolari della posizione di garanzia sussiste anche quando sia accertata una grossolana indifferenza nell'adozione di misure preventive basilari, quali l’aspirazione delle polveri e la fornitura di dispositivi di protezione.
In tema di omicidio colposo derivante da malattie professionali (nello specifico mesotelioma pleurico) causate dall'inalazione di fibre di amianto, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro (o del garante) e l'evento morte non è escluso dall'impossibilità di determinare l'esatto momento di insorgenza della patologia.
Sussiste la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del Ministero della Giustizia per il decesso di un dipendente della Polizia Penitenziaria (non fumatore) causato da un carcinoma polmonare derivante dalla prolungata ed incolpevole esposizione al fumo passivo all'interno degli istituti penitenziari. L'obbligo di tutela della salute dei lavoratori (art. 32 Cost.) e di salubrità degli ambienti di lavoro (art. 2087 c.c.) non sorge solo con l'entrata in vigore della L. n. 3/2003, ma preesiste in virtù di un quadro normativo consolidato (L. n. 584/1975, D.Lgs. n. 626/1994, D.P.C.M. 14.12.1995), che imponeva alla Pubblica Amministrazione di adottare misure di prevenzione e vigilanza contro il fumo passivo anche nei locali chiusi adibiti a "pubblica riunione" o al lavoro, categoria in cui rientrano gli spazi degli istituti penitenziari.

La violazione del divieto di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, C.d.S.) non è legittimamente contestabile qualora il conducente venga sorpreso a bordo di un veicolo fermo, a motore spento, per un tempo considerevole (nella specie, almeno venti minuti) e in circostanze tali da escludere sia una condotta di guida immediatamente precedente al controllo, sia l'intenzione di riprendere la marcia in stato di alterazione,. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento di revoca della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 218, comma 6, C.d.S. (circolazione durante il periodo di sospensione), qualora l'originaria sanzione accessoria della sospensione risulti priva di un valido presupposto di accertamento, venendo meno la base giuridica della contestata circolazione abusiva.

Ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, la fissazione di limiti inferiori deve mantenere carattere eccezionale e deve essere riferita a "determinate strade o tratti di strada", fondandosi su una dettagliata analisi tecnica che evidenzi le peculiarità di ogni singola via (quali l'assenza di marciapiedi, la vicinanza a scuole, ospedali o l'elevata incidentalità).

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