Sentenze

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In tema di responsabilità degli enti derivante da reato, l'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 non costituisce una responsabilità 'di rimbalzo' o automatica rispetto a quella della persona fisica, bensì una forma di responsabilità autonoma fondata su una fattispecie complessa. Ai fini della sua affermazione, non è sufficiente l'accertamento (anche solo incidentale in caso di prescrizione) del reato presupposto, ma è necessario che il giudice motivi specificamente sulla sussistenza del rapporto qualificato tra l'autore del reato e l'ente, sull'interesse o il vantaggio conseguito da quest'ultimo e sulla colpa di organizzazione, intesa come l'inidoneità del modello organizzativo a prevenire l'illecito.
La sussistenza di un fenomeno diffuso di sfruttamento della manodopera non comporta automaticamente la configurabilità del delitto associativo. Per la sussistenza del vincolo associativo è necessaria la prova di una struttura organizzativa tangibile, caratterizzata da distinzione di ruoli, apparato strumentale e affectio societatis, che superi la dimensione del mero concorso di persone nei singoli reati e la semplice convergenza di interessi economici speculativi tra datori di lavoro e intermediari.
In tema di infortuni sul lavoro, il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna di primo grado è tenuto a offrire una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, confrontandosi specificamente con i passaggi argomentativi e il materiale probatorio valorizzato dal primo giudice.
In tema di reati alimentari, la speciale procedura estintiva delle contravvenzioni introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale; ne consegue che l'omessa impartizione delle prescrizioni di regolarizzazione da parte dell'organo accertatore non ne preclude l'esercizio, ferma restando la facoltà dell'imputato di sollecitare il pagamento degradato o l'oblazione in sede giudiziaria. Ai fini dell'operatività di tale causa estintiva, il concorso con un delitto (art. 12-ter L. 283/1962) deve essere inteso in senso ampio, includendo ogni fattispecie delittuosa accertata contestualmente o nel cui ambito investigativo sia emersa la contravvenzione. In tali ipotesi, l'esigenza di economia processuale imposta dall'ineluttabile prosecuzione delle indagini per il delitto prevale sul meccanismo di estinzione agevolata, impedendo la sospensione del procedimento prevista dall'art. 12-septies.
In tema di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, l’effetto estintivo delle contravvenzioni previsto dal D.Lgs. n. 758 del 1994 non si perfeziona qualora il contravventore effettui il pagamento della sanzione amministrativa oltre il termine perentorio di trenta giorni.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non costituisce condotta abnorme – e non interrompe quindi il nesso di causalità – l'agire imprudente del lavoratore che operi su un macchinario sprovvisto dei necessari presidi di sicurezza (quali paratie protettive), anche qualora il dipendente svolga mansioni di manutenzione non espressamente affidategli. Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di neutralizzare i rischi connessi a possibili comportamenti trascurati o avventati del lavoratore, purché tali condotte non attivino un rischio "eccentrico" rispetto alla sfera governata dal garante.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di valutazione dei rischi previsto dagli artt. 28 e 55, comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008, impone al datore di lavoro di analizzare e gestire il rischio di caduta di materiali dall'alto con riferimento alla generalità dei lavoratori presenti nel luogo di stoccaggio. È configurabile la responsabilità penale qualora il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) si limiti a considerare il rischio solo per specifiche categorie (es. lavoratori su carrelli elevatori), omettendo una procedura specifica per gli altri dipendenti che transitano o operano nelle vicinanze delle stive, non essendo sufficiente a tal fine una generica attività di sorveglianza.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia e il relativo debito di sicurezza gravano sul legale rappresentante della società datrice di lavoro in virtù della sola assunzione della carica formale, su cui i terzi fanno affidamento; tale responsabilità non viene meno qualora il soggetto sia un mero prestanome o non partecipi attivamente alla gestione aziendale, permanendo in capo al titolare del rapporto di lavoro l'obbligo di protezione a meno che non vi sia stata una valida delega di funzioni.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la posizione di garanzia del preposto può essere riconosciuta di fatto in capo a colui che impartisce direttive, coordina le maestranze e funge da punto di riferimento per la dirigenza, a prescindere dall'investitura formale. Tale responsabilità non è esclusa dalla temporanea assenza fisica del preposto dal luogo dell'infortunio al momento dell'evento, qualora sia accertato che lo stesso abbia omesso di vigilare sulla costante adozione delle misure di sicurezza e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori.
In tema di infortuni sul lavoro, la condotta imprudente o incauta del lavoratore non esclude la responsabilità penale e civile del datore di lavoro, né quella amministrativa dell'ente, qualora l'evento sia riconducibile a gravi carenze del sistema di sicurezza apprestato (nella specie: mancanza di parapetti, omessa fornitura di DPI e difetto di formazione specifica). Il nesso di causalità è interrotto solo da un comportamento del lavoratore "abnorme", ovvero del tutto esorbitante, imprevedibile ed estraneo al processo produttivo o alle mansioni assegnate; tale ipotesi è esclusa qualora il dipendente abbia agito dando esecuzione a uno specifico ordine di lavoro, ancorché rischioso. L'estinzione del reato per prescrizione nei confronti della persona fisica non fa venire meno la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, né gli obblighi risarcitori civili, ove sia accertata la sussistenza del reato presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
In tema di licenziamento, qualora il datore di lavoro intimi un secondo recesso fondato su una causa diversa e autonoma rispetto a un precedente licenziamento già impugnato, l'accertamento della legittimità del primo provvedimento con sentenza passata in giudicato determina il definitivo effetto estintivo del rapporto di lavoro. Tale sopravvenuta definitività preclude ogni effetto al secondo atto risolutorio, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso ad esso relativi, in quanto il rapporto deve considerarsi già legalmente cessato in forza del primo recesso. L'esistenza di tale giudicato esterno, rispondendo a un interesse pubblico volto a evitare il contrasto tra decisioni e a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen.) in ambito edilizio, il giudice deve valutare non solo la consistenza dell'intervento, ma anche la destinazione dell'immobile (es. edificio destinato a pubblico ritrovo come un teatro) e il conseguente pericolo per la pubblica incolumità, oltre alla eventuale reiterazione di condotte illecite.

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