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Cassazione civile, Sez. tributaria, Sentenza n. 6342, 18/03/2026

Massima

“In tema di tassa automobilistica per veicoli in locazione finanziaria, per il periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, in virtù dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 9, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015, l’unico soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è l’utilizzatore del veicolo, e non anche il concedente in via solidale.”

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. La “BANCA ISIS Spa” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia il 16 dicembre 2021, n. 3265/2021, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2011 in relazione a vari autoveicoli concessi in leasing a terzi, per un importo complessivo di Euro 25.203,92, ha rigettato l’appello dalla stessa società proposto avverso la sentenza n. 2166/2018, depositata in data 3 ottobre 2018 dalla Commissione tributaria provinciale di Bari.

2. I giudici del gravame hanno ha confermato la decisione di prime cure – che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per i veicoli oggetto di perdita di possesso e di avvenuto pagamento, rigettando per il resto il ricorso originario – affermando che legittimati passivi del pagamento delle tasse automobilistiche non pagate sono la BANCA IFIS Spa, già IFIS LEASING Spa e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sussistendo una responsabilità solidale tra loro, secondo l’inequivocabile interpretazione letterale della norma, sul presupposto che l’art. 7, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (nel testo antecedente all’introduzione del comma 2-bis nel corpo di tale disposizione da parte dell’art. 10, comma 7, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), avesse previsto, per il caso di concessione in leasing di autoveicolo, la solidarietà del concedente e dell’utilizzatore per il pagamento della tassa automobilistica.

3. La Regione Puglia è rimasta intimata.

4. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l’erroneità della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta legittimazione attiva della Regione Puglia. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 9, comma 9-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall’art. 10, comma 7, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di concessione in leasing di autoveicolo, il concedente fosse solidalmente obbligato con l’utilizzatore al pagamento della tassa automobilistica sulla base della disciplina vigente ratione temporis.

2. Va esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo a questione controversa oggetto di consolidato orientamento giurisprudenziale.

2.1. La censura è fondata.

2.1 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, l’assetto normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, che riguarda la tassa automobilistica dovuta nell’anno 2011 per veicoli concessi dal proprietario in locazione finanziaria (leasing) a terzi, individuerebbe quali soggetti passivi dell’obbligazione tributaria tanto il concedente (nel caso di specie, la ricorrente), che l’utilizzatore del mezzo, essendo entrambi obbligati in solido.

2.2 Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di tassa automobilistica, l’art. 10 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9-bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di leasing, la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto – ha reintrodotto, pro futuro, la medesima regola impositiva già ricavata dall’art. 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) (tra le tante Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135; Cass., Sez. 6, 4 novembre 2021, n. 31787; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2021, nn. 32049 e 32050; Cass., Sez. 6-5, 9 febbraio 2022, n. 4168; Cass., Sez. trib., 29 ottobre 2024, n. 27866).

2.3 Tale ricostruzione ed interpretazione del complesso quadro normativo in materia, relativamente ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160), ha trovato ulteriore conforto nella sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 26 febbraio 2020, n. 33, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 6 e 7, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sollevata con riferimento agli artt. 3e 53 Cost.

2.4 Nella motivazione di tale decisione, infatti, il giudice delle leggi ha, per quanto qui rileva, così argomentato “(…) non è dubbio che, quantomeno a decorrere dal 10 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. La sollevata questione, nei termini in cui è stata posta, riguarda però soltanto le norme applicabili nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2015, in tema di soggetti passivi d’imposta nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria. In proposito deve ritenersi che, a partire dal 15 agosto 2009 e fino al 31 dicembre 2015 (quindi, anche nel periodo preso in considerazione dal rimettente) è rimasta efficace la norma interpretativa di cui all’art. 9, comma 9-bis, del D.L. n. 78 del 2015, che stabilisce la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore del veicolo; responsabilità coincidente con quella disposta per il periodo successivo dal comma 7 del medesimo art. 10. (…) la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell’art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 10 gennaio 2016, l’applicazione della norma di interpretazione autentica recata dal comma 9-bis dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica. (…) Le norme censurate non sono idonee a inibire, per il periodo anteriore alla data della loro efficacia, l’applicazione del comma 9-bis dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 2015, in forza del quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l’utilizzatore è l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica”.

2.5 Questa interpretazione appare, del resto, sostanzialmente in linea con le conclusioni cui è giunta, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte (Cass., Sez. 5, 16 maggio 2019, nn. 13131, 13132, 13133 e 13135), secondo la quale la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore resta ferma dal 15 agosto 2009.

2.6 Pertanto, nel caso di specie, nel quale l’annualità d’imposizione (2011) si colloca nell’intervallo compreso tra il 15 agosto 2009 ed il 15 giugno 2016, sussisteva la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore.

2.7 Nella specie, pertanto, il giudice di appello non si è conformato a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che la responsabilità per il pagamento della tassa di circolazione automobilistica per l’anno di riferimento (2011) gravasse in via solidale sul proprietario concedente dell’autoveicolo in locazione finanziaria.

3. La ritenuta fondatezza del secondo motivo di ricorso rende irrilevante la disamina del primo motivo di censura, da considerare assorbito.

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della società finanziaria ed il conseguente annullamento delle cartelle di pagamento.

5. La formazione ed il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa nel corso del procedimento costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei procuratori della società ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate nella misura di Euro 3.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della società ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2026.

Allegati

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