Sentenze

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Opera la ripetibilità dell’assegno di separazione o di divorzio nell’ipotesi in cui, con sentenza, venga escluso “ab origine” (e dunque non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile: ciò potrebbe accadere nel caso in cui venga accertata l’assenza in radice di uno stato di bisogno del coniuge beneficiario ovvero nell’ipotesi in cui venga addebitata la separazione al coniuge che, nelle more del giudizio, abbia percepito un “assegno con funzione non meramente alimentare”. Di converso, il coniuge obbligato non potrà ripetere le maggiori somme versate sia nell’ipotesi in cui – sotto il profilo dell’an debeatur - si procede ad una rivalutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell’onerato, sia nel caso in cui l’assegno venga rimodulato al ribasso.
L'opponibilità dell'acquisto del terzo acquirente della casa coniugale al coniuge assegnatario: nel caso in cui un bene immobile sia stato assegnato, in sede di divorzio o di separazione, ad uno dei coniugi e venga poi acquistato da un terzo, questi ha diritto di proporre azione ordinaria di accertamento, onde far verificare la decadenza dei presupposti per l'assegnazione ma anche per ottenere la condanna dell'occupante al pagamento dell'indennità di occupazione a decorrere dal momento della mora restitutoria, realizzata mediante intimazione o richiesta, ovvero, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
A seguito della separazione personale dei coniugi, nel caso in cui il figlio minore si sia trasferito con il padre in altra località diversa da quella in cui è situata la casa famigliare, è illogica l'assegnazione della stessa al genitore non affidatario, dovendosi invece presumere che il centro degli interessi e della vita di relazione del figlio minore risulti posto nel nuovo luogo di residenza.
Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico.
In tema di infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura del condominio, l'omissione di atti conservativi integra una violazione per il condominio per mancata conservazione delle parti comuni (nel caso il lastrico solare funga da copertura per l'edificio) e del condomino ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto unico soggetto custode del bene e con una cognizione diretta del suo stato di conservazione.
Risulta colpevole il nonno se il nipote comincia a correre e finisce per cadere a causa delle condizioni dissestate del marciapiede in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., che richiede un dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.

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