Sentenze

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Deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia.
Agli effetti dell'art. 385 c.p. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. Pertanto, configura evasione dagli arresti domiciliari la condotta del soggetto sorpreso in edificio attiguo ma separato dall'abitazione.
L'allontanamento dalla propria abitazione da parte dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari, ancorché comunicato all'autorità preposta ai controlli, integra il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. non potendosi ravvisare la inoffensività in concreto, ex art. 49, comma 2, c.p. della condotta, che viola la funzione della misura cautelare da ravvisarsi nella esecuzione e adempimento della decisione del giudice emessa al riguardo della limitazione della libertà personale dell'imputato con la prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione e rispetto alla quale è servente la funzione di controllo rimessa alla polizia giudiziaria.
Il criterio differenziale fra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell'elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi e l'agente non sia in grado, ove la persona offesa non intenda adempiere alla di lui richiesta, di attuare la minaccia profferita; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri (indipendentemente dalla circostanza che la minaccia sia o no realizzata) ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria.
Integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416 -bis c.p., comma 1), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione.
Integra il reato di estorsione, non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato.

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