Sentenze

Search
In ordine ai rapporti tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui all’art. 393 c.p. e il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p., si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., 'sub specie' di esposizione per necessità alla pubblica fede, nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta anche prolungata, purché temporanea, a ridosso del proprio esercizio commerciale, allorché l'esposizione non sia determinata da ragioni di mera comodità o di mera trascuratezza
In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
"Ai fini dell'integrazione del reato di usura, non occorre che l'iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall'usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poichè la ratio dell'incriminazione s'incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione"; "è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari".

Accedi