Sentenze

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La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può dare luogo a due distinti tipi di danno:
  • un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se debitamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento,
  • un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, nei casi in cui, in mancanza di debita informazione, il paziente abbia subito un danno, di natura patrimoniale o non, diverso da quello alla salute.
Deve quindi essere indagata, la relazione tra l’inadempimento all’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente, e l’inesatta esecuzione della prestazione medica, accertando in concreto quale sarebbe stata la scelta del paziente se fosse stato adeguatamente informato. Dunque è risarcibile il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione che si sia verificato per le conseguenze non imprevedibili di un intervento, anche quando l’intervento sia stato eseguito in maniera corretta, ma comunque senza la preventiva informazione del paziente circa tutte le possibili conseguenze pregiudizievoli, e quindi senza che il paziente abbia validamente prestato il proprio consenso all’intervento. L’onere della allegazione e della prova della lesione del diritto all’autodeterminazione grava però (e nel rispetto dei principi generali in termini di prova) a carico del paziente, che sarà quindi tenuto a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra inadempimento (i.e. mancata o inadeguata informazione) e danno subito.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.
In tema di assegno di divorzio, l'art. 9 della l. n. 898/1970, che prevede il criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, deve essere interpretato nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita. La ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio postula l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell’ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto.
Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente la verifica, in concreto e all'attualità, dell'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una vita autonoma e dignitosa e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui si trova.

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