Sentenze

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Ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda, quale complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l'usucapibilità, da parte del proprietario della metà di una farmacia al cui interno aveva esercitato l'attività di farmacista per oltre vent'anni comportandosi quale unico proprietario, dell'altra metà della farmacia).
Tocca alla scuola, infatti, adempiere l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione dell'alunno nei confronti dell'istituto scolastico, trattandosi di responsabilità contrattuale, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c.
Ricorre una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto.
Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
Deve ritenersi produttivo di effetti l'accordo, denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziati e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziate originato dal primo preliminare. In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.
Il divario tra le posizioni reddituali degli ex coniugi non è decisivo, per l'attribuzione di un assegno di mantenimento, soprattutto nel caso in cui in sede di separazione consensuale non sia stato previsto alcun assegno di mantenimento e l'incremento del reddito per l'ex marito è stato determinato dal gravissimo infortunio sul lavoro subito (duplice amputazione di un arto inferiore e di un arto superiore, cui è conseguito un risarcimento per invalidità totale al lavoro di 700mila euro più una rendita vitalizia di tremila euro mensili) sì che la somma complessiva ricevuta è destinata a fare fronte a tutte le spese, anche mediche, future.
L'assegno di mantenimento va versato direttamente al figlio maggiorenne solamente in caso di sua esplicita domanda. Sebbene l'art. 337-septies c.c., come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies c.c., riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c.

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