Sentenze

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Integra l’abuso d’ufficio utilizzare il fax dell’ufficio per scopi meramente privati. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 28 febbraio 2011 dal Tribunale di Lecco nei confronti dell’ agente di Polizia dello Stato, addetto al posto fisso presso l’Ospedale, che aveva utilizzato, reiteratamente, il fax dell’ufficio per trasmettere documenti ed atti, consegnatigli dai clienti proprio all’interno dell’ospedale, alla società con la quale collaborava per curare pratiche infortunistiche.
I confini tra peculato e abuso d’ufficio. Sussiste il delitto di peculato quando vi è stata una vera e propria cessione del bene, da parte del pubblico ufficiale, a un terzo, perché lo utilizzi “uti dominus”, in maniera continuativa ed esclusiva, in violazione del vincolo di destinazione attribuito dall'amministrazione. In questo modo si realizza l'”interversio possessionis”, con la conseguente perdita della disponibilità del bene. Contrariamente al delitto di abuso d'ufficio, ove la violazione dei doveri del p.u. rappresenta la condotta tipica del reato e l'evento coincide con l'ingiustizia del profitto, nel peculato la violazione dei doveri d'ufficio costituisce solo la modalità della condotta appropriativa e l'evento tipico coincide con la stessa appropriazione. Inoltre l'appropriazione, nel peculato, ha come effetto l'estromissione dell'amministrazione proprietaria rispetto al bene, mentre nell'abuso d'ufficio la destinazione del bene, sebbene viziata dalla condotta dell'agente, mantiene la sua natura pubblica e non favorisce interessi estranei all'amministrazione.
In ipotesi di furto in supermercato, soltanto il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
È configurabile un concorso, come extraneus, nel reato di tentato abuso d'ufficio per l'aspirante avvocato che si fa aiutare dai pubblici ufficiali per superare l'esame di abilitazione, senza riuscire nell'intento per motivi estranei alla sua volontà. 
I confini tra peculato e abuso d’ufficio. Sussiste il delitto di peculato quando vi è stata una vera e propria cessione del bene, da parte del pubblico ufficiale, a un terzo, perché lo utilizzi “uti dominus”, in maniera continuativa ed esclusiva, in violazione del vincolo di destinazione attribuito dall'amministrazione. In questo modo si realizza l'”interversio possessionis”, con la conseguente perdita della disponibilità del bene. Contrariamente al delitto di abuso d'ufficio, ove la violazione dei doveri del p.u. rappresenta la condotta tipica del reato e l'evento coincide con l'ingiustizia del profitto, nel peculato la violazione dei doveri d'ufficio costituisce solo la modalità della condotta appropriativa e l'evento tipico coincide con la stessa appropriazione. Inoltre l'appropriazione, nel peculato, ha come effetto l'estromissione dell'amministrazione proprietaria rispetto al bene, mentre nell'abuso d'ufficio la destinazione del bene, sebbene viziata dalla condotta dell'agente, mantiene la sua natura pubblica e non favorisce interessi estranei all'amministrazione.

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