Sentenze

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In caso di omicidio del coniuge vi è preclusione al rito abbreviato, atteso che l'omicidio del coniuge rientra tra i casi aggravati. Il bilanciamento di valori ed interessi introdotto dalla l. 11 gennaio 2018, n. 4, risponde in pieno alla necessità di aggiornare l'impianto normativo penale alla mutata sensibilità dei consociati verso il gravissimo fenomeno della violenza domestica e di genere, costituente vera e propria emergenza sociale italiana.
Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405 comma 5 n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole.
Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza.
Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.
Qualora l'utilizzatore riceva dal fornitore un bene viziato inidoneo all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui il vizio si manifesti prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui emerga successivamente: nel primo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'esistenza del vizio, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo dovuto al fornitore e,ricorrendone i presupposti, di agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del prezzo; nel secondo caso l'utilizzatore ha azione diretta per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa,mentre il concedente ha il medesimo dovere di cui alla situazione precedente. È comunque salva la possibilità di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno.
In tema di leasing immobiliare, ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del bene, anche un'indennità pari all'intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in via equitativa tale importo, operando una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta pattuizione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto.
Ai contratti di leasing finanziario risolti in precedenza alla entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 (articolo 1, commi 136-140), e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'articolo 1526 del Cc e non quella dettata dall'articolo 72-quater della legge Fallimentare, rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa a una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017.
È coerente con il regime di cui all'articolo 1526 del codice civile, la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito. Si tratta, in effetti, di un patto che, quale espressione di una razionalità propria della realtà socioeconomica, ha trovato origine e sviluppo nell'ambito dell'autonomia privata, il cui regolamento è stato, per un verso, assunto dal legislatore a parametro di una disciplina dapprima solo settoriale e specifica (tra cui quella dettata dall'articolo 72-quater, legge fallimentare) e poi, da un dato momento in avanti, generale (con la legge n. 124 del 2017) e, per altro verso, dalla giurisprudenza a metro di rispondenza alla ratio della disciplina. 

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