Sentenze

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In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano anche i costi sostenuti per l'alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza, per il riconoscimento dei quali è, pertanto, necessario l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi "pro quota" le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato "in executivis" non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del “quomodo” dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto.
In tema di giudizio abbreviato, il giudice può disporre l'acquisizione della querela non inserita in atti esercitando i poteri riconosciutigli dall'art. 441, comma 5 cod. proc. pen., senza alcuna motivazione e limiti temporali, trattandosi di verifica funzionale ad accertare la condizione di procedibilità e, quindi, il corretto esercizio dell'azione penale.
È preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, c.p.p., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative.
Nel rito immediato è consentito all'imputato di chiedere l'accesso al rito abbreviato e di godere dei relativi benefici senza per questo rinunciare al diritto di far valere eventuali contestazioni rispetto al giudice naturale. L'unico adempimento a tal proposito imposto all'imputato è quello di svolgere le proprie difese in merito al giudice competente in uno alla richiesta di conversione del rito, termine che va ritenuto perentorio.
Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di violazione di legge che, ove non dedotta nell'appello, resta preclusa dalla inammissibilità del ricorso.
Le dichiarazioni spontanee rilasciate alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagine devono essere inserite in un verbale da lui debitamente sottoscritto: solo in tal modo, infatti, è possibile verificarne la genuinità e la riferibilità all'effettiva volontà del dichiarante; in caso contrario, non sono utilizzabili nemmeno in sede di giudizio abbreviato.

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