Sentenze

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La perdita della vita va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte c.d. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento né il criterio dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine.
In tema di risarcimento del danno, se esiste un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente, deve essere risarcito, anche nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, il danno non patrimoniale "che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo stricto sensu biologico sia sotto il profilo morale". Pertanto, se la vittima è stata cosciente dalla propria morte anche per un lasso di tempo brevissimo ed è provata tale circostanza, agli eredi spetta il danno terminale patito dalla stessa.  
Ai fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti — in caso di decesso del familiare — potranno essere legittimamente applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile.
Va cassata, in parte qua, la pronuncia di merito che, a fronte della domanda risarcitoria spiegata dai figli di una coppia decedute in un sinistro stradale, aveva ritenuto che nulla potesse essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale, in considerazione di quanto liquidato a titolo di danno morale, senza dar conto di aver preso in considerazione l'effettiva incidenza della perdita del rapporto parentale sugli aspetti dinamico-relazionali della vita degli istanti.
In materia di danno non patrimoniale lamentato dai prossimi congiunti della vittima di un illecito mortale, colui che, tra costoro, si dolga dell'inadeguatezza della liquidazione del danno a suo favore rispetto a quella operata in favore di taluno degli altri ha l'onere di allegare, in sede di impugnazione, quali fossero le circostanze di fatto idonee a consentire quella personalizzazione del pregiudizio subìto che si assume, invece, essere stata omessa da parte del giudice di merito.
Il giudice che, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, applichi i parametri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.
Il vincolo di sangue, non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio. Tuttavia, il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza, dovendoci essere comunque una incidenza sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.
Nei contratti di lavoro può essere inserita una clausola penale accessoria purché sorretta dall'accordo delle parti, non rientrando la liquidazione anticipata del danno da inadempimento del lavoratore tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso di poter configurare una clausola penale nell'unilaterale forfettizzazione del danno compiuta dal datore di lavoro in una circolare).

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